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Alessia BelliniModificaScheda sintetica
Il contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato è quel contratto con cui un soggetto (il lavoratore) si impegna, senza vincolo di durata – dietro versamento di una
retribuzione – a prestare la propria attività lavorativa sottoponendosi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio
datore di lavoro.
È la figura tipica del contratto di
lavoro subordinato.
Già con la Legge 230/1962 (che disciplinava il rapporto di
lavoro a tempo determinato) il legislatore ha espresso il concetto che il contratto di lavoro subordinato di regola si intende a tempo indeterminato.
Con l’introduzione della riforma del
contratto a termine, che ha esteso le maglie di applicazione di questo istituto abrogando la precedente disciplina, una parte della dottrina ha sostenuto che il ruolo di centralità del contratto a tempo indeterminato fosse ormai superato in favore del contratto a termine.
Questo dubbio è stato risolto dallo stesso legislatore, il quale nel 2007 ha introdotto, all’articolo 1
D.Lgs. 368/2001, il comma 1, il quale ribadisce in modo esplicito che «il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato».
Come richiamato dal nomen iuris dell’istituto, la caratteristica principale di questo tipo di contratto è quello di non avere una scadenza.
ModificaFonti normative
artt. 2096, 2118, 2119 e 2152 c.c.;
ModificaCosa fare
Il lavoratore che, assunto con contratto a tempo indeterminato, viene
licenziato, ha 60 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per
impugnare il provvedimento.
Una volta decorso questo termine, senza la manifestazione esplicita e per iscritto della propria opposizione al licenziamento, non è più possibile fare nulla.
ModificaA chi rivolgersi
- Ufficio vertenze sindacale
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro.
ModificaDocumenti necessari
- lettera di assunzione;
- lettera di licenziamento o dimissioni;
- buste paga;
- eventuali lettere di mutamento di mansioni e variazioni inquadramento.
ModificaScheda di approfondimento
ModificaForma del contratto a tempo indeterminato
Per la conclusione del contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato vige il principio della libertà di forma. Ciò significa che è possibile la conclusione anche per fatti concludenti o in forma orale.
In alcuni casi particolari, però, il legislatore stesso ha previsto la forma scritta a pena di nullità, quali ad esempio il contratto di lavoro del personale navigante (art. 328 cod. nav.) e il contratto di
lavoro sportivo (Legge 91/1981).
Nel caso in cui le parti intendano inserire nel contratto a tempo indeterminato degli elementi accessori, questi devono risultare da atto scritto. Ci si riferisce al
patto di prova che richiede la forma scritta ad substantiam (art. 2096 c.c.), alla ipotesi in cui la prestazione di lavoro sia a tempo parziale (forma scritta ad probationem, art. 2,
D.Lgs. 61/2000), ovvero alla previsione del
patto di non concorrenza per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (forma scritta ad substantiam, art. 2125 c.c.).
In ogni caso, una volta concluso il contratto di lavoro a tempo indeterminato, il
datore di lavoro è tenuto a fornire, per iscritto, al lavoratore assunto tutte le informazioni relative al rapporto.
ModificaOggetto del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Il contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato ha un duplice oggetto: l’attività lavorativa economicamente utile e la
retribuzione.
L’oggetto della prestazione lavorativa deve essere determinata o determinabile, oltre che lecita e possibile.
Per quanto attiene la
retribuzione, se questa non è determinata al momento della conclusione del
contratto, può essere determinata (o rideterminata, nel caso in cui non sia equa e sufficiente in relazione alla quantità e qualità del lavoro reso, come previsto dall’articolo 36
Costituzione) dal
Giudice, il quale opera avendo a riferimento la misura (minima, inderogabile in pejus) determinata dal
CCNL.
ModificaCausa del contratto
Come per tutte le tipologie di contratto di
lavoro subordinato la causa è rappresentata dalla scambio di una prestazione lavorativa contro un corrispettivo: il lavoratore si impegna a prestare la propria attività a favore del
datore di lavoro il quale è tenuto a corrispondergli la
retribuzione.
La causa deve essere lecita.
ModificaCome si risolve
Come visto, la caratteristica tipica di questo contratto è quella di non avere un termine di durata, perciò, perché questo si risolva, è necessario un atto esplicito di recesso.
A differenza di quando si conclude, il recesso dal contratto deve avvenire con la forma scritta (nel caso di
dimissioni la forma scritta sovente è richiesta dai
CCNL).
Le modalità di recesso si differenziano a seconda di chi sia il soggetto recedente:
- il datore di lavoro, per poter legittimamente recedere dal contratto a tempo indeterminato (licenziamento) deve dimostrare la sussistenza di una giusta causa, di un giustificato motivo oggettivo o di un giustificato motivo soggettivo (art. 1, Legge 604/1966), ovvero il licenziamento deve avvenire al termine di una procedura per la riduzione del personale (art. 24 Legge 223/1991);
- il lavoratore, invece, diversamente dal caso di conclusione di un contratto a termine, è libero di recedere dal contratto a tempo indeterminato (dimissioni). Non deve cioè addurre alcuna motivazione.
Ai sensi dell’articolo 2118 c.c. chi intende recedere da un contratto a tempo indeterminato (quindi sia per il
licenziamento che per le
dimissioni) deve dare un
preavviso (la cui durata è stabilita dal
CCNL applicato al caso di specie). È possibile però corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.
Non è necessario alcun preavviso nel caso in cui il recesso sia sorretto da una
giusta causa (art. 2119 c.c.): in tal caso è il recedente ad aver diritto al versamento della indennità sostitutiva del
preavviso.
È in ogni caso possibile anche una risoluzione consensuale del rapporto a tempo indeterminato.
ModificaTrasformazione a tempo indeterminato
Anche se formalmente viene stipulato un contratto di
lavoro subordinato a
tempo determinato, di
lavoro somministrato, di
lavoro coordinato e continuativo a progetto (co.co.pro.) o di
lavoro autonomo, ciò non significa che questo non nasconda un contratto a tempo indeterminato.
È infatti necessario verificare caso per caso la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che permettono la conclusione di un contratto di lavoro diverso da quello generale.
È possibile – dall’accertamento concreto – che il contratto venga trasformato (a seguito di esplicita domanda al
giudice del lavoro) a tempo indeterminato.
Capita sovente, ad esempio, che vengano conclusi contratti di
lavoro a termine senza la specificazione delle ragioni giustificatrici ovvero senza il rispetto delle forme prescritte: in questo caso il lavoratore può chiedere al
Giudice del lavoro l’accertamento del proprio diritto ad essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.