ModificaScheda sintetica
Il contratto di inserimento, introdotto dal
D.Lgs. 276/2003, è finalizzato appunto all'inserimento o al reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle sue competenze professionali a un determinato contesto lavorativo.
Il
D.Lgs. 276/2003 individua i soggetti che possono stipulare il contratto di inserimento, tanto dal lato del
datore di lavoro, quanto dal lato del lavoratore.
Possono pertanto assumere in qualità di
datore di lavoro con contratto di inserimento:
- enti pubblici economici
- imprese e loro consorzi
- gruppi di imprese
- associazioni professionali, socio - culturali, sportive
- fondazioni
- enti di ricerca, pubblici e privati
- organizzazioni e associazioni di categoria.
I
datori di lavoro sopra indicati possono stipulare il contratto in questione esclusivamente con le seguenti categorie di lavoratori:
- soggetti di età compresa tra diciotto e ventinove anni;
- disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
- lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere l'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in aree geografiche con elevato tasso di disoccupazione femminile;
- persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
La legge stabilisce poi ulteriori vincoli e limitazioni, per le quali si rimanda alla
scheda di approfondimento.
Il contratto di inserimento sostituisce il precedente contratto di formazione lavoro (CFL), rispetto al quale mantiene tuttavia alcune
differenze sostanziali.
ModificaFonti normative
ModificaA chi rivolgersi
- Ufficio vertenze sindacale
- Studio legale esperto in diritto del lavoro
ModificaDocumenti necessari
- Copia del contratto e/o lettera di assunzione
- Documentazione sulla formazione ricevuta
- Eventuale ultima busta paga
ModificaScheda di approfondimento
Per poter assumere mediante contratti di inserimento, il
datore di lavoro deve avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento scaduto nei diciotto mesi precedenti la data della nuova assunzione.
Per il raggiungimento di tale limite non si calcolano i lavoratori che si siano dimessi o che siano stati
licenziati per giusta causa o che al termine del
rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di
lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti.
Il
contratto deve essere stipulato per iscritto, con specifica indicazione del progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a
tempo indeterminato.
La durata del contratto non dovrà essere inferiore a 9 mesi e superiore a 18, salvo la maggior durata fino a 36 mesi per l'assunzione di persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per il calcolo del limite massimo di durata non si tiene conto dei periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di
astensione per maternità.
Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti, ma può essere prorogato entro il limite massimo di durata (18 o 36 mesi).
Al lavoratore assunto con contratto di inserimento non può essere attribuito un
inquadramento inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle per le quali è preordinato il contratto di inserimento.
Alla
contrattazione collettiva spetta di determinare le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Qualora ciò non avvenisse nel termine di 5 mesi dall'entrata in vigore del
D.Lgs. 276/2003, il Ministro del lavoro provvederà a convocare le parti sociali per promuovere l'accordo.
In mancanza di tale accordo nei 4 mesi successivi, la questione sarà disciplinata mediante decreto dello stesso Ministro.
ModificaDifferenze tra Contratto di inserimento e Contratto di Formazione e Lavoro
Il contratto di formazione lavoro (CFL) è stato sostituito dal contratto di inserimento disciplinato dal
D.Lgs. 276/2003 (c.d.Legge Biagi).
Entrambe le tipologie contrattuali hanno finalità formative, tuttavia esistono alcune sostanziali differenze.
In primo luogo, poiché il CFL aveva il compito di agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, potevano essere assunti unicamente i lavoratori di età compresa tra i quindici e i ventinove anni.
Per contro, il contratto di inserimento, essendo teso alla collocazione o alla ri-collocazione nel mondo del lavoro di diverse categorie svantaggiate, è utilizzabile per l’assunzione di:
- soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni
- disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni
- lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro
- lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e non abbiano lavorato per almeno due anni
- donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica disagiata
- persone affette da gravi handicap fisici o psichici.
Sotto altro punto di vista, il CFL poteva essere stipulato dagli enti pubblici economici, dalle imprese e dai loro consorzi.
Il
D.Lgs. 276/2003, accanto ai soggetti da ultimo indicati, ha previsto che il contratto di inserimento possa essere altresì stipulato da:
- gruppi di imprese
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive
- fondazioni
- enti di ricerca, pubblici e privati
- organizzazioni e associazioni di categoria.
Il contratto di inserimento, al pari del CFL, non è rinnovabile; la durata massima tuttavia è di diciotto mesi (trentasei, per i soggetti portatori di handicap) al posto dei ventiquattro stabiliti per il CFL. La legge, peraltro, determina anche una durata minima (nove mesi) che la normativa previgente non stabiliva. Un orientamento maggioritario in giurisprudenza configurava il CFL come un contratto a tempo determinato.
Il Legislatore ha chiarito, per quanto riguarda il contratto di inserimento, che trattasi di
contratto a termine.
La forma scritta è, cosi come accadeva per il CFL, requisito necessario per la stipula del contratto di inserimento.
Parimenti deve essere specificamente indicato il progetto di inserimento che deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. La mancanza di uno dei due requisiti ora richiamati comporta, così come avveniva sotto il regime legislativo previgente, la nullità del contratto di inserimento e la conversione di quest’ultimo in un ordinario rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in tema di contratto di inserimento e di formazione-lavoro