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I contratti a contenuto formativo sono una particolare categoria di contratti di lavoro che permettono al soggetto coinvolto di essere inserito (o re-inserito) nel mercato del lavoro offrendogli una formazione.
Pertanto la formazione rappresenta uno degli aspetti caratterizzanti ed imprescindibili del contratto a contenuto formativo (che per questa ragione è definito anche “contratto a causa mista”).
La cd. Legge Biagi (
Decreto Legislativo 276/2003) ha modificato i precedenti contratti a contenuto formativo introducendo significative novità.
La riforma ha influito significativamente proprio su contenuto e forma della formazione, che variano a seconda della tipologia di contratto.
Ad esempio nel
contratto di apprendistato la formazione può avere obiettivi di espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, di professionalizzazione del lavoratore, oppure di acquisizione di un titolo di studio (diploma o alta professionalità).
In questa prospettiva la formazione del contratto di apprendistato si inserisce nel quadro formativo del sistema delle autonomie locali (delle Regioni in particolare).
Diverso è invece il caso del
contratto di inserimento, che secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 276/2003 ha sostituito il precedente contratto di formazione e lavoro (CFL), dal quale si distingue proprio in relazione ai soggetti a cui si rivolge e agli obiettivi formativi.
Come detto entrambe le tipologie contrattuali hanno finalità formative, tuttavia esistono alcune sostanziali differenze.
In primo luogo, poiché il CFL aveva il compito di agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, potevano essere assunti unicamente i lavoratori di età compresa tra i quindici e i ventinove anni.
Per contro, il contratto di inserimento, essendo teso alla collocazione o alla ri-collocazione nel mondo del lavoro di diverse categorie svantaggiate, è rivolto ad una platea molto più ampia di soggetti ed è utilizzabile per l’assunzione di:
- persone di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni
- disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni
- lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro
- lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e non abbiano lavorato per almeno due anni
- donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica disagiata
- persone affette da gravi handicap fisici o psichici.
Un caso particolare ed autonomo di intreccio tra formazione e lavoro è rappresentato dal
tirocinio formativo o stage.
Si tratta di uno strumento finalizzato a consentire ai giovani, nel corso degli studi, di conoscere il mondo del lavoro, acquisendo un’esperienza sul campo.
Introdotto in via definitiva dalla
Legge 24 giugno 1997, n. 196, l’istituto è riservato ai giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico e presuppone l’esistenza di una convenzione tra un ente promotore e un soggetto ospitante (
datore di lavoro pubblico o privato) che preveda un progetto formativo redatto dal datore di lavoro, con la garanzia della presenza di un tutore, in veste di responsabile didattico.
Per espressa previsione legislativa, tra tirocinante e soggetto ospitante non si instaura un
rapporto di lavoro, sicché non sorge il diritto alla
retribuzione (salva la facoltà di erogare semplici rimborsi spese, quali quelle di trasporto o simili).
Allo scopo di evitare che sotto la falsa veste del tirocinio formativo i datori di lavoro si avvalgano di vere e proprie prestazioni di lavoro, sono previste le seguenti ulteriori garanzie:
- predeterminazione dei soggetti promotori
- durata massima del tirocinio
- trasmissione di copia della convenzione a enti pubblici (regioni e Direzione Provinciali del Lavoro) e soggetti sindacali (RSA o organizzazioni sindacali).
Proprio in relazione alle specificità richiamate, il tirocinio va nettamente distinto dalle citate forme di rapporto (apprendistato e contratto di inserimento) che, per quanto caratterizzate dalla centralità dell’elemento formativo e di facilitazione dell’ingresso nel mondo del lavoro, mantengono pur sempre la natura di contratti di
lavoro subordinato.
Per una analisi approfondita delle diverse tipologie richiamate si vedano le voci: