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Simona RizzelloModificaScheda sintetica
Il lavoratore, ogni qualvolta sia cessato il
rapporto di lavoro per qualsivoglia causa, ovvero lo stesso si sia interrotto, può scegliere se raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione versando volontariamente i
contributi.
A tal fine il lavoratore è tenuto a presentare la relativa domanda di autorizzazione all’ente previdenziale: nello specifico, affinché tale autorizzazione sia rilasciata occorre avere almeno cinque anni di contributi effettivi maturati in tutto il periodo lavorativo oppure tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda.
Per talune categorie di lavoratori, quali
part- time,
stagionali o
parasubordinati, è sufficiente, ai fini dell’autorizzazione di cui sopra, un solo anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.
Tali requisiti risultano essere soddisfatti anche qualora i contributi maturati non siano stati effettivamente versati dal
datore di lavoro, salvo il caso in cui sia intervenuta la
prescrizione.
I versamenti di contributi volontari non possono essere effettuati nei periodi durante i quali il lavoratore sia iscritto a forme di previdenza sostitutive, ad una delle Gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, nelle Casse dei Liberi professionisti ovvero alla
gestione separata Inps.
Dal computo del termine necessario previsto per il rilascio dell’autorizzazione per il versamento dei contributi volontari (tre anni di contributi nel quinquennio precedente la domanda) si devono escludere:
- periodi di contribuzione figurativa (peraltro, qualora al lavoratore siano accreditati contributi figurativi, lo stesso è tenuto a sospendere i versamenti volontari relativi al periodo contributivo cui i figurativi si riferiscono)
- di servizio militare
- periodi di lavoro svolto presso un Paese estero non convenzionato
- periodi di corresponsione dell’indennità di disoccupazione
- periodi di malattia o di maternità riconosciuta nell’assicurazione obbligatoria.
Ottenuta l’autorizzazione dell’ente previdenziale, è possibile eseguire il versamento dei contributi mediante bollettini di conto corrente postale che verranno rilasciati su richiesta dell’interessato direttamente dall’ente di previdenza: tali versamenti devono essere effettuati trimestralmente.
L’importo del contributo volontario si ottiene applicando l’aliquota contributiva specificatamente prevista per ciascun anno e per ciascuna categoria, alla retribuzione imponibile percepita dal lavoratore nell’anno precedente la data di presentazione della domanda.
In ogni caso, l’importo minimo del contributo volontario non può essere inferiore alla retribuzione settimanale imponibile, fissata dalla Legge ogni anno.
Gli importi stabiliti dall’ente previdenziale, quale ammontare del contributo volontario dovuto, risultano essere vincolanti: tuttavia, il rilascio della relativa autorizzazione è sempre valido, anche qualora il lavoratore abbia interrotto i versamenti.
Qualora infine, siano stati versati importi non dovuti, si pensi al caso di assicurati che siano già iscritti in altre forme di previdenza, ovvero abbiano versato importi in eccedenza rispetto a quelli stabiliti dall’ente previdenziale, è possibile ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato.
Si precisa altresì che nel caso di rigetto da parte dell’Inps della relativa autorizzazione al versamento di tali contributi, il lavoratore può proporre ricorso entro i 90 giorni successivi al rifiuto, presso il Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ivi istituito.
Per ulteriori informazioni si vedano anche le voci:
ModificaA chi rivolgersi
- Istituto di Patronato (ad es. INCA Cgil)