Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
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Arturo Di MarioModificaNozione
Per
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) si intende la dichiarazione che ogni soggetto privo di lavoro deve presentare al
Centro per l’Impiego nel cui ambito di competenza ha il domicilio al fine di vedersi riconosciuto lo Stato di Disoccupazione e i diritti ad esso correlati (servizi e percorsi formativi erogati al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata; accesso, laddove si è in possesso dei necessari requisiti, al sistema degli ammortizzatori sociali previsti dalle norme nazionali e regionali).
ModificaCompilazione e sottoscrizione della DID
(
D.L. n. 185/2008, art. 19, c. 10; D.M. n. 46441/2009, art. 11; Circ. Inps n. 133/2010)
Come detto, il diritto a vedersi riconosciuto lo stato di disoccupazione è subordinato alla compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione di immediata disponibilità (DID):
ovvero
- ad un percorso di riqualificazione professionale.
L’
INPS ha il compito di raccogliere in una Banca Dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, tutti i dati disponibili relativi ai percettori di prestazioni di sostegno al reddito con indicata la rispettiva DID, secondo quanto già disposto dalla
Direttiva del Ministro del lavoro del 10/02/2009.
A tal fine, nel caso di interventi di sostegno al reddito di integrazioni salariali e
contratti di solidarietà, è stato implementato il modulo (
SR105) che il lavoratore deve sottoscrivere e consegnare all’azienda che ha l’obbligo di custodirlo presso di sé.
Per quanto concerne le altre tipologie di prestazioni di sostegno al reddito (
disoccupazione,
mobilità, una tantum co.co.pro.) la compilazione e sottoscrizione della DID da parte del singolo lavoratore è parte integrante dei moduli di domanda della prestazione disponibili sempre sul
sito INPS.
ModificaTipologie di prestazioni
(
Circ. Inps n. 133/2010)
ModificaCassa Integrazione in deroga
Le aziende raccolgono le DID dei singoli lavoratori interessati dall’intervento (
Mod. DID-COD.SR105) nel momento di presentazione della domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga (
Mod. IG15/Deroga COD.SR100) e sullo stesso modello (quadro F) dichiarano sia la sottoscrizione delle DID da parte dei lavoratori che la custodia delle stesse presso l’azienda, con l’impegno di esibirle su richiesta.
ModificaIntegrazione salariale ordinaria (CIGO) (industria-edilizia)
Anche per le integrazioni salariali ordinarie è prevista la sottoscrizione di una sola DID limitatamente all’adesione ad un percorso di riqualificazione professionale, ma valida per le 52 settimane di potenziale protrazione del beneficio.
Nell’apposita modulistica (
Mod. IG15/ED-COD.SR38 e
Mod.IG15/IND-COD.SR21), le aziende attestano di avere raccolto e di conservare le DID (
Mod. DID-COD.SR105) presentate dai singoli lavoratori interessati dall’intervento (quadro T).
ModificaIntegrazione salariale straordinaria (CIGS)– Contratti di solidarietà
Gli interventi di integrazione salariale straordinaria (
Legge n. 223/1991), possono essere richieste per ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione aziendale, per crisi aziendale, per
procedure concorsuali con cessazione dell’esercizio di impresa nonché per cessazione di attività anche biennale.
Al termine della procedura sindacale prevista dalla normativa, l’azienda presenta all’INPS l’apposito modello di domanda (
Mod.IG15/Str–COD.SR40) dove al quadro E va dichiarata la raccolta e la custodia delle DID (
Mod. DID-COD.SR105) dei singoli lavoratori interessati dall’intervento.
Nel caso di CIGS per ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione aziendale e per crisi aziendale, oltre che per il sedime aeroportuale (Legge n. 236/1993), e per i
contratti di solidarietà, il lavoratore è obbligato a dare disponibilità limitatamente all’offerta formativa, mentre nel caso di
CIGS per procedure concorsuali con cessazione dell’esercizio di impresa nonché per cessazione di attività anche biennale, il lavoratore deve dichiarare la disponibilità ad accettare, oltre i percorsi formativi, un’offerta di lavoro congruo.
ModificaTrattamenti di disoccupazione
ModificaDisoccupazione ordinaria non agricola
Il modello di domanda (
DS21-COD.SR05) prevede la sottoscrizione della Dichiarazione sia di adesione ad percorso di riqualificazione professionale, sia ad un’offerta di lavoro congruo.
Anche per il personale precario della scuola, che accede all’indennità di disoccupazione, è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità (DS21-COD. SR05) al lavoro o ad un’offerta formativa, fermo restando l’obbligo di dichiarare al Centro per l’impiego il proprio status di disoccupato.
ModificaLavoratori sospesi e/o licenziati, ex art. 19 della L. n. 2/2009
I lavoratori dipendenti sospesi per crisi aziendali o occupazionali e
apprendisti sospesi o licenziati che vengono a trovarsi involontariamente senza occupazione e possiedono i requisiti di anzianità assicurativa, contributiva o aziendale devono presentare la DID come parte integrante del modello di domanda della prestazione (
Mod. DS/Sosp-COD.SR72), dove sono presenti due diverse dichiarazioni che deve rendere il richiedente:
- per il lavoratore/apprendista sospeso per crisi aziendali o occupazionali è prevista solo la DID al percorso formativo o di riqualificazione professionale;
- per l’apprendista licenziato è prevista la DID sia al percorso formativo o di riqualificazione professionale che al proficuo lavoro, inoltre è tenuto a rilasciare la dichiarazione di avvenuta iscrizione al Centro per l’impiego del comune di residenza/domicilio.
ModificaMobilità
ModificaMobilità ordinaria
Il singolo richiedente, con lo stesso modello di richiesta della prestazione (
Mod. DS21-COD. SR05) deve dichiarare la propria disponibilità sia al lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale.
Allo stesso regime sono soggetti i lavoratori in mobilità del sedime aero-portuale (L. n. 236/1993)
ModificaMobilità in deroga
La DID deve contenere la disponibilità sia al lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale (
Circ. Inps 75/2009).
La modulistica da utilizzare è quella già in uso per la
mobilità ordinaria.
ModificaTrattamenti di disoccupazione per l’edilizia
Per quanto riguarda i trattamenti di disoccupazione per l’edilizia (Leggi nn. 427/1975, 223/1991, 451/1994) il lavoratore richiedente deve rendere la DID con lo stesso modello di domanda della prestazione (
DS21-COD. SR05) presentata all’Istituto.
ModificaIndennità Una tantum Collaboratori a Progetto
L’art. 2, c. 130, L. n. 191/2009 ha previsto una prestazione, in via sperimentale per il biennio 2010/2011, liquidata in unica soluzione.
L’indennità spetta nei soli casi di fine lavoro (nei limiti delle risorse prestabilite) ai
collaboratori a progetto (art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003) iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, con esclusione dei soggetti individuati dall’art. 1, c. 212, L. 662/1996 (collaboratori occasionali, lavoratori autonomi occasionali ecc.), i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
- operino in regime di mono committenza;
- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
- con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno;
- risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata.
Il modulo di domanda (
Mod. CoCoPro-2010 – COD. SR92) comprende la DID.
ModificaLavori Socialmente Utili - L.S.U.
I “lavoratori socialmente utili”
LSU non sono tenuti a presentare la DID poiché, se sono percettori di forme al sostegno al reddito, sono obbligati ad accettare lavori socialmente utili, continuando a percepire l’indennità di sostegno al reddito eventualmente integrata se il lavoro socialmente utile supera un determinato orario lavorativo.
Il sussidio LSU (521 euro) spetta ai disoccupati non percettori di sostegno al reddito e pertanto non presentano DID.
Infatti il comma 1 dell’art. 90 del D.Lgs. n. 468/1997 dispone che
«l’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione ad attività di lavori socialmente utili da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all’art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell’assegnazione».