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Simona RizzelloModificaContributi: Scheda sintetica
I contributi rappresentano le quote della
retribuzione (nel caso di rapporti di
lavoro subordinato) o del
reddito di lavoro (nel caso del
lavoro autonomo, in
collaborazione o
associato) destinate al finanziamento delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge.
Il loro versamento è, di norma, obbligatorio: l’onere contributivo sorge generalmente all’avvio di una qualunque attività lavorativa, ovvero al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
La loro riscossione, unitamente all’erogazione delle prestazioni ed al controllo della corretta applicazione delle norme, è affidata agli
enti di previdenza.
I contributi si possono classificare in due differenti tipologie:
- contributi previdenziali: versamenti obbligatori effettuati dal datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale (Inps per settore privato; Inpdap per settore pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
- contributi assistenziali: versamenti effettuati all’Inps o all’Inail, al fine di ottenere una copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all’invalidità, malattia.
L’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato, determina automaticamente l’insorgenza del corrispondente rapporto contributivo – assicurativo.
Nello specifico, l’onere contributivo incombe sia sul lavoratore (mediante una trattenuta effettuata sulla retribuzione lorda mensile) sia sul
datore di lavoro. Tuttavia, l’obbligo di pagamento dei contributi è gravante esclusivamente sul datore di lavoro, il quale è tenuto a versare le trattenute all’ente previdenziale – assistenziale.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga: il datore di lavoro è infatti sia civilmente sia penalmente responsabile dell’obbligo di tale versamento.
Il lavoratore può in ogni caso verificare l’avvenuto versamento dei contributi: o tramite l’attestazione che viene rilasciata annualmente dai datori di lavoro, oppure inoltrando la richiesta dell’estratto contributivo direttamente all’ente previdenziale.
- Per ulteriori approfondimenti si veda anche la voce Contributi
ModificaOmissione e evasione contributiva: sanzioni
Il sistema sanzionatorio in materia previdenziale e assistenziale ad oggi risulta essere disciplinato dalla Legge n. 388 del 2000 la quale prevede due diverse tipologie di sanzioni: quelle civili, che variano a seconda del debito, e le sanzioni penali.
Al fine di stabilire l’entità delle sanzioni applicabili, la giurisprudenza distingue due diverse ipotesi:
- Omissione contributiva: si verifica ogniqualvolta vi sia un ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro: in tali casi, le sanzioni previste sono di minore entità;
- Evasione contributiva: ravvisabile ogniqualvolta le predette registrazioni o le denunce contributive mensili siano state del tutto omesse o occultate dal datore di lavoro (si pensi al fenomeno del cd. “lavoro nero”): in tali casi, le sanzioni civili irrogate per l’omesso versamento dei contributi non possono essere inferiori a €. 3.000 per ciascun lavoratore, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa.
Per quanto concerne la sanzioni penali, si configura il reato di omesso versamento ogniqualvolta il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi omessi entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, ovvero qualora lo stesso abbia corrisposto il pagamento delle retribuzioni “in nero”: il reato in questione peraltro, non viene meno nel caso in cui il datore di lavoro abbia demandato a terzi (quali il proprio commercialista o altri professionisti) l’incarico di provvedere al versamento dei contributi, poiché la responsabilità di tale versamento grava in ogni caso su quest’ultimo.
ModificaRimedi esperibili
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, spettano al lavoratore due differenti azioni legali:
- richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi.
- risarcimento del danno (art. 2116 co 2 c.c.), qualora dalla inadempienza contributiva sia conseguita la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa: in questo caso, la determinazione del danno risulta dalla differenza tra quanto percepito dal lavoratore a titolo di pensione e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati (in tal senso Cass. 85/5975);
Entrambi tali rimedi sono esperibili autonomamente: dunque il lavoratore, può agire indifferentemente per ottenere entrambi.
Nel caso in cui sia intervenuta prescrizione dei contributi, il lavoratore può chiedere all’Istituto previdenziale la costituzione di “una rendita vitalizia reversibile” per ottenere l'accredito del periodo di omissione contributiva: tale rimedio consente, attraverso un versamento all'Inps il cui importo varia a seconda di diversi fattori (quali l'età, la retribuzione, il sesso, ecc.), l’accreditamento del periodo non coperto da contribuzione.
ModificaLa prescrizione contributiva
La
prescrizione dei contributi è di cinque anni dal giorno della scadenza prevista per il versamento degli stessi.
Tuttavia, qualora l’omissione contributiva sia denunciata direttamente dal dipendente lavoratore, e non dall’ente previdenziale, il termine è di dieci anni (in tal senso, Cass. 12/05/05 n. 9962).
Decorso tale termine decennale, il lavoratore potrà esperire un’azione giudiziale volta unicamente ad ottenere il versamento da parte del datore di lavoro, della somma corrispondente al c.d. “vuoto contributivo”, utile ai fini del percepimento della pensione.
ModificaA chi rivolgersi
- Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)