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Alvise MoroModificaScheda sintetica
Il nostro ordinamento ha previsto un rito speciale - introdotto con la
Legge 11 agosto 1973, n. 533 - per la trattazione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.
Il rito speciale del lavoro si applica alle controversie relative a tutti i rapporti di
lavoro subordinato, sia a quelle riguardanti obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, sia a quelle in cui tale rapporto si presenti come antecedente o presupposto necessario della situazione di fatto posta a fondamento della domanda.
Il rito del lavoro si applica anche a rapporti non inerenti l’esercizio dell’impresa, ossia a rapporti alle dipendenze di
datori di lavoro non imprenditori.
La controversia si può riferire a qualsiasi rapporto di
lavoro subordinato, anche non ancora costituito o già cessato, nonché a tutti gli aspetti del
rapporto di lavoro.
Il rito speciale in oggetto si applica, inoltre, anche a controversie estranee all'ambito del rapporto di lavoro subordinato privato, quali quelle relative a rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione d'opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, a rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, a prestazioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie.