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Il
licenziamento, che non sia sorretto da una
giusta causa (ovvero un inadempimento del lavoratore talmente grave, da rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto), deve essere intimato con il
preavviso stabilito dal
contratto collettivo di categoria.
Durante il periodo di
preavviso, di regola, il lavoratore deve continuare a prestare la sua attività lavorativa.
Tuttavia il
datore di lavoro può dispensare il lavoratore da tale obbligo; in un simile caso, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva, pari alle
retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso.
- Per approfondimenti si veda il paragrafo contenuto nella Preavviso