Immagine

Navigazione




Ricerca

Ricerca Veloce Attenzione: digitare una sola parola (ad es. per "Contratto a termine" digitare "termine")

oppure effettuare una Ricerca Avanzata »




Wikilabour Italia




Amministrazione



PoweredBy

Immagine

Questa voce è stata curata da Arturo di Mario ad eccezione della “Scheda sintetica” redatta da Igor Giussani



Indice dei Contenuti [Nascondi/Mostra]


Scheda sintetica
Normativa di riferimento
Evoluzione normativa
   Introduzione
   Legge 25 giugno 2008, n. 133
   Legge 9 aprile 2009, n. 33
   Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Finanziaria 2010
Nozione
Prestatori
   Tutti i soggetti
   Studenti
   Pensionati
   Casalinghe
   Lavoratori part-time
   Percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito
   Dipendenti pubblici
   Minori
   Cittadini extracomunitari
Committenti
   Famiglie
   Privati
   Aziende (compreso il settore terziario, distribuzione e servizi)
   Scuole, Università
   Committente pubblico
   Enti locali
   Datori di lavoro agricoli
   Datori di lavoro agricoli (art. 34 D.P.R. n. 633/1972)
   Impresa familiare
Attività
   Lavori domestici
   Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
   Insegnamento privato supplementare
   Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà
   Attività agricole di carattere stagionale
   Attività agricole di qualunque tipo
   Attività svolte nell’ambito di imprese familiari
   Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica
   Attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie
   Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi
Malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Sicurezza sul lavoro
Retribuzione
   Buoni lavoro (voucher)
   Limiti economici
Modalità procedurali
   Procedura con voucher cartaceo
      Acquisto dei buoni da parte del committente
      Comunicazione preventiva a cura del committente
      Intestazione dei buoni utilizzati
      Riscossione del buono da parte del prestatore
      Accredito dei contributi
   Procedura con “voucher telematico”
      Accreditamento anagrafico dei prestatori
      Registrazione del committente
      Richiesta dei voucher da parte del committente
      Versamento all’Inps del corrispettivo dei voucher
      Accredito contributivo
   Servizio di gestione dei voucher presso i tabaccai
   Servizio di gestione dei voucher presso gli sportelli bancari (BPS e BPER)
   Referenti regionali
Rimborso dei voucher
Smarrimento o furto di voucher
   Prestatore di lavoro
   Committente
Effetti per le parti contraenti
   Committente/datore di lavoro
   Prestatore/lavoratore


Modifica

Scheda sintetica

Come per il lavoro occasionale, anche per la collaborazione occasionale di tipo accessorio può essere utile una definizione che stabilisca le differenze rispetto al contratto di collaborazione a progetto.

Il contratto a progetto è legato all'esistenza, appunto, di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. Invece, il contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio è stipulato per lo svolgimento di attività lavorative di natura meramente occasionale, rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.

L’istituto ha subito radicali modifiche dalla sua introduzione (D. Lgs. 276/03): da una forma contrattuale inizialmente pensata per i soggetti a rischio di esclusione sociale e per i soggetti con difficoltà di inserimento (o reinserimento) nel mercato del lavoro si è passati, oggi, a un istituto la cui, dichiarata, funzione sarebbe quella di contrastare forme di lavoro nero e irregolare in particolari ambiti e settori.

Secondo quanto previsto dal novellato art. 70 del D.Lgs. 276/2003 (così come modificato dalla Legge 133/2008, poi dalla Legge 33/2009, ora dalla Legge 191/2009 – finanziaria per il 2010) per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

  • di lavori domestici;
  • di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
  • dell'insegnamento privato supplementare;
  • di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (L. 33/2009);
  • di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
  • di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani (di cui al punto precedente) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
  • della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
  • di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati (L. 33/2009);
  • di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. Tale disposizione (seppur transitoria) desta serie perplessità da un punto di vista giuridico: non ha alcun fondamento legale qualificare come prestazioni di lavoro accessorio attività svolte da un lavoratore titolare di un rapporto part-time senza che a nulla rilevino le concrete modalità di svolgimento dell’ulteriore rapporto di lavoro.

Sempre in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (L. 33/2009).

Le attività lavorative di cui sopra, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, se non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Chi intende utilizzare il lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare presso rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni, con cui retribuire il lavoratore. Quest'ultimo, in seguito, si deve recare presso l'ente o la società concessionaria per convertire i buoni in denaro.

La determinazione del compenso viene lasciata alla libera determinazione delle parti. In altre parole saranno le parti a determinare se la prestazione dovrà essere rapportata a ore, a giorno o ad altro riferimento temporale e soprattutto con quanti buoni dovrà essere compensata. Ricordiamo che ogni “buono lavoro” vale 10 euro e che al lavoratore vanno al netto 7,50 euro in quanto 1,30 Euro (il 13%) vengono versati a titolo di contributi alla gestione separata, 0,70 Euro (il 7%) all’INAIL e 0,50 euro (5%) per la gestione del servizio.









Modifica

Normativa di riferimento














Modifica

Evoluzione normativa



Modifica

Introduzione

Il “lavoro accessorio” è menzionato ufficialmente per la prima volta nel Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia (ottobre 2001), dove viene presa in considerazione l’esperienza belga e cioè l’utilizzazione di attività occasionali rese soprattutto in ambito domestico: assistenza familiare, aiuto alle persone ammalate o con handicap, sorveglianza dei bambini, insegnamento supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, collaborazione a manifestazioni sociali, caritatevoli, sportive, culturali, la cui finalità è l’emersione e il contrasto dell’economia sommersa.

Tali attività vengono svolte a beneficio «di famiglie, società senza scopo di lucro ed enti pubblici da soggetti quali disoccupati di lunga durata, casalinghe, studenti, pensionati.».

Fulcro dell’esperimento è costituito dall’utilizzazione di “buoni” (titres-services) in alternativa ai pagamenti diretti, per semplificare il processo e, nel contempo, certificare le prestazioni.

Segue nel 2003 la Legge n. 30 (c.d. legge Biagi) che delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi diretti a portare a compimento il disegno riformatore del mercato del lavoro. Nella Relazione al decreto viene delineata la disciplina del futuro lavoro accessorio:
  1. natura dell’attività lavorativa: durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare; compensi non superiori a 3 mila euro, sempre nel corso di un anno solare;
  2. ambito di applicazione: a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) insegnamento privato supplementare; c) piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) collaborazione con enti pubblici, associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
  3. beneficiari: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
  4. retribuzione: buoni lavoro.

In attuazione della cd. Legge Biagi, viene emanato il D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina agli artt. 70-73 il lavoro occasionale di tipo accessorio confermando in toto quanto riportato nella citata Relazione. Successivamente il D.L. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (art. 1-bis, c. 1, lett. e) elimina il parametro temporale (durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare) e modifica profondamente quello economico (non più compensi complessivi non superiori a 3.000 euro nel corso di un anno solare, ma compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare riferiti ad uno stesso committente). Infine estende l’applicazione del lavoro accessorio all’ambito dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., sia pure limitatamente ai settori del commercio, del turismo e dei servizi

Dopo una prima fase sperimentale (D.M. 30/9/2005, D.M. 1/3/2006), non propriamente positiva, il legislatore interviene nuovamente con una serie di provvedimenti legislativi che ampliano il campo di applicazione del lavoro accessorio sia in ambito soggettivo che oggettivo.





Modifica

Legge 25 giugno 2008, n. 133

D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 (art. 22)

Abrogazione dell’art. 71 D.Lgs. n. 276/2003 che limitava l’utilizzazione del lavoro accessorio a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro (giovani/studenti), ovvero in procinto di uscirne (pensionati). Il nuovo ambito di applicazione riguarda:
  1. lavori domestici;
  2. lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  3. insegnamento privato supplementare;
  4. manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
  5. qualsiasi settore di attività, nei periodi di vacanza, per giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
  6. attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado ovvero attività agricole svolte a favore di produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro;
  7. attività in impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
  8. consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.





Modifica

Legge 9 aprile 2009, n. 33

D.L. n. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/2009 (art. 7-ter, c. 12)

Le innovazioni riguardano i seguenti prestatori:
  1. studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado: possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica;
  2. casalinghe: possono essere impiegate nelle attività agricole di carattere stagionale;
  3. pensionati: possono essere utilizzati in qualsiasi settore produttivo;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: le prestazioni, in via sperimentale per l’anno 2009, possono essere svolte in tutti i settori produttivi.





Modifica

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Finanziaria 2010

Legge n. 191/2010 (legge finanziaria 2010)

Le novità introdotte riguardano:
  1. studenti con meno di 25 anni di età: possono accedere al lavoro occasionale accessorio di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato, la domenica e durante le vacanze, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
  2. pensionati: possono essere utilizzati anche da enti locali;
  3. soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale: possono essere impiegati, in via sperimentale per l’anno 2010, in qualsiasi settore produttivo;
  4. percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito: l’impiego viene prorogato, in via sperimentale, a tutto il 2010 ed esteso anche agli enti locali;
  5. l’impresa familiare può ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi (è eliminato il riferimento ai soli settori del commercio, turismo e servizi);
  6. vengono inserite le prestazioni lavorative rese nell’ambito di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.









Modifica

Nozione

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 2; Circolari INPS n. 88/2009 e n. 17/2010; Interpello Min. lavoro n. 37/2009)

Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

L’occasionalità della prestazione è data dal tetto massimo dei compensi percepiti (art. 70. c. 2, (D.Lgs. n. 276/2003) e cioè 5.000 euro (al netto dei contributi) nel corso di un anno solare, con riferimento al medesimo committente.

Il compenso può essere elargito unicamente tramite buoni lavoro (c.d. voucher) il cui ricorso è limitato al rapporto diretto prestatore-utilizzatore finale. È quindi escluso che «una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione». Unica deroga finora ammessa riguarda l’attività di stewarding, dove, come ha precisato il Ministero del lavoro, è possibile ricorrere al lavoro accessorio, anche attraverso l’appalto o la somministrazione, a patto che questo venga svolto esclusivamente «in complessi e impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti» ed esclusivamente per «partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche» (Msg. Inps n. 9999/2010).









Modifica

Prestatori



Modifica

Tutti i soggetti

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1; Interpello n. 46/2010)

Qualsiasi categoria di lavoratori (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time) può essere impiegata nel lavoro occasionale accessorio nell’ambito delle seguenti attività:
  1. lavori domestici;
  2. lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
  3. insegnamento privato supplementare;
  4. manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
  5. consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
  6. attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.





Modifica

Studenti

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. e); Circ. Inps n. 104/2008 e n. 17/2010;)

Gli studenti con meno di 25 anni (ma con età non inferiore a 16 anni) iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono accedere al lavoro occasionale accessorio, oltre che nei periodi di vacanza, anche il sabato e la domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici, garantendo cioè la frequenza del normale orario delle lezioni, secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti scolastici. Si considerano “periodi di vacanza”:
  1. “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  2. “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
  3. “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Gli studenti con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università possono svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno.

L’attività di lavoro può essere resa nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università.





Modifica

Pensionati

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. f) e h-bis); Circ. Inps n. 104/2008, n. 88/2009 e n. 17/2010;)

I pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (comprese attività agricole di carattere stagionale), anche in favore degli enti locali. Per “pensionato” deve intendersi anche chi percepisce una delle seguenti prestazioni:
  • pensione di reversibilità – purché non si svolga altra attività lavorativa autonoma o dipendente;
  • assegno sociale (ex pensione sociale), assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili.

I trattamenti pensionistici sono cumulabili con il compenso derivante dalle prestazioni occasionali.





Modifica

Casalinghe

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. f); Circ. Inps n. 88/2009)

Le casalinghe possono svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale. Per “casalinga” deve intendersi un soggetto che svolge «senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi» (Circ. Inps n. 88/2009) o, ancora, chi svolge attività domestica «senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzata alla cura delle persone e dell'ambiente domestico» (L. n. 493/1999, art. 6). Peraltro nell’Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura del 23 giugno 2009 le Parti firmatarie ritengono che le casalinghe, senza distinzione di genere, «per poter prestare lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura debbano non aver prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e nell’anno precedente».





Modifica

Lavoratori part-time

(Legge n. 191/2009, art. 2, c. 148, lett. f); Circ. Inps n. 17/2010; interpello Min. lavoro n. 16/2010)

In via sperimentale per l’anno 2010 (Termine prorogato al 31 dicembre 2012 dall’art. 6, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216.), nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, possono essere impiegati in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, «ciò al fine di tutelare l’occupazione regolare con contratto part-time e evitare possibili forme elusive della relativa disciplina».





Modifica

Percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1-bis; Circ. Inps n. 75/2009, par. 2.4, n. 88/2009, n. 17/2010 e n. 107/2010; interpello Min. lavoro n. 16/2010)

Fino al 31 dicembre 2012 (art. 6, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, in via sperimentale, viene prorogata l’utilizzazione di percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali.

Le categorie di destinazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 70 del (D.Lgs. n. 276/2003 sono:
  • i percettori di prestazioni di integrazione salariale;
  • i percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili). Non rientrano le prestazioni pagate “a consuntivo” sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell’anno precedente (indennità di disoccupazione in agricoltura e indennità non agricola con requisiti ridotti).

Naturalmente il diritto di percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale (art. 19, c. 10, D.L. n. 185/2008 conv., con modificazioni, dalla L. n. 2/2009).

Il limite massimo dei compensi è di 3.000 euro complessivi per anno solare, a prescindere dal numero dei committenti, che vanno a cumularsi per intero con le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito, senza che queste vengano sospese o ridotte. In questo caso l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Inps.

Il Ministero del lavoro ha precisato che la legge finanziaria 2010 ha introdotto una eccezionale disciplina (transitoria) a favore dei lavoratori percettori di «prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito», ampliando il campo di applicazione del lavoro accessorio quindi dove sussistono i requisiti di cui al comma 1 il lavoro accessorio è da ritenersi ammissibile sino al limite dei 5.000 euro. (Interpello n. 26/2010) L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. L’Istituto ha precisato che la quota di contribuzione I.v.s. contenuta nel valore nominale del buono (1,3 € per ogni buono da 10 €) non verrà accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma andrà a parziale ristoro dell'onere legato alla contribuzione figurativa (Msg Inps n. 12082/2010).

La norma, tuttavia, non esclude, per i lavoratori in questione, la possibilità di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle fattispecie previste nel primo comma dell’art. 70 del (D.Lgs. n. 276/2003.

Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) non danno luogo, a cumulabilità totale, bensì all’applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito.

In questo caso il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Inps e se i contratti di lavoro accessorio saranno più di uno, retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio Circ. INPS n. 107/2010.







Modifica

Dipendenti pubblici

(D.Lgs. n. 165/2001, art. 53; Circ. Inps n. 88/2009, par. 3)

I dipendenti pubblici hanno la possibilità di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio previa richiesta di autorizzazione, da parte dei soggetti pubblici o privati o dal dipendente stesso, all’amministrazione di appartenenza. Sono esclusi dall’autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.





Modifica

Minori

(F.A.Q. Inps)

Per i minori tra i 16 e i 18 anni è richiesto il certificato medico di idoneità al lavoro e l’iscrizione del lavoratore è effettuata unicamente presso le Sedi Inps, presentando, tra l’altro, la dichiarazione di disponibilità controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà.





Modifica

Cittadini extracomunitari

(F.A.Q. Inps; Circ. Inps n. 44/2009)

Le prestazioni di natura occasionale accessoria non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per cui un cittadino extracomunitario può attendere al lavoro accessorio unicamente se già in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (es. permesso per lavoro subordinato, per motivi familiari, per studio, per rifugiati politici, per motivi di protezione sussidiaria, ecc.) oppure - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un “permesso di soggiorno per attesa occupazione”.











Modifica

Committenti



Modifica

Famiglie

Oggetto della prestazione e/o settore di attività:
  • lavori domestici.



Modifica

Privati

Oggetto della prestazione e/o settore di attività:
  • lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  • insegnamento privato supplementare; manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà;
  • consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
  • attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
  • qualsiasi settore produttivo (attività effettuate da: studenti con meno di 25 anni; pensionati; soggetti percettori misure di sostegno; lavoratori part time - 2010).



Modifica

Aziende (compreso il settore terziario, distribuzione e servizi)

Oggetto della prestazione e/o settore di attività:
  • lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  • manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà;
  • consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
  • attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
  • qualsiasi settore produttivo (attività effettuate da: studenti con meno di 25 anni; pensionati; soggetti percettori misure di sostegno; lavoratori part time - 2010).



Modifica

Scuole, Università

Oggetto della prestazione e/o settore di attività:
  • manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà;
  • qualsiasi settore produttivo (attività effettuate da: studenti con meno di 25 anni; pensionati; soggetti percettori misure di sostegno; lavoratori part time - 2010).
È possibile l’utilizzo del lavoro accessorio anche da parte di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante. Resta fermo l’obbligo del possesso di eventuali titoli abilitativi previsti dalla disciplina di settore (interpello n. 40/2010).



Modifica

Committente pubblico

Oggetto della prestazione e/o settore di attività:
  • manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà.

Per “committente pubblico”, vanno intese «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è consentito «nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno» (art. 2, c. 149, legge finanziaria 2010).



Modifica

Enti locali

Oggetto della prestazione e/o settore di attività:
  • lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  • manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà;
  • qualsiasi settore produttivo (attività effettuate da: studenti con meno di 25 anni; pensionati; soggetti percettori misure di sostegno; lavoratori part time - 2010).

Per “enti locali”, si devono intendere; i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali (art. 2, D.Lgs. n. 267/2000). Il Legislatore ha precisato che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale (compreso il lavoro accessorio) «per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali» (art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 come novellato dall’art. 17, c. 26, lett. a), D.L. n. 78/2009, conv., con mod., dalla L. n. 102/2009). Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è consentito «nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno» (art. 2, c. 149, legge finanziaria 2010).



Modifica

Datori di lavoro agricoli

Oggetto della prestazione e/o settore di attività:
  • attività stagionali (vendemmia, raccolta olive ecc.), in favore di aziende di qualunque dimensione, effettuate da: pensionati, casalinghe, studenti con meno di 25 anni.



Modifica

Datori di lavoro agricoli (art. 34 D.P.R. n. 633/1972)

Oggetto della prestazione e/o settore di attività:
  • attività agricole di qualunque tipo, in favore di aziende aventi un volume d’affari annuo inferiore a 7 mila euro, svolte dalla generalità dei soggetti. La dimensione delle aziende agricole viene accertata tramite autocertificazione relativa al fatturato dell’anno precedente.



Modifica

Impresa familiare

Oggetto della prestazione e/o settore di attività:
  • prestazioni rese nell’ambito di tutti i settori produttivi, per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Per “impresa familiare” si intende «quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo» (art. 230-bis c.c.).











Modifica

Attività



Modifica

Lavori domestici

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. a); Circ. Inps n. 44/2009)

  • Prestatori: tutti
  • Committenti: privati (famiglie)

Le prestazioni devono essere effettuate solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, «fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla L. n. 339/1958 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal D.P.R. n. 1403/1971.) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL 16 febbraio 2007)». L’Inps ha precisato che la sostituzione in caso di ferie o di assenza temporanea della badante è da considerarsi «una tipica situazione occasionale, saltuaria, non abituale, che può essere gestita con il ricorso ai buoni lavoro, poiché altrimenti con molta probabilità verrebbe resa 'in nero'» (FAQ Inps).



Modifica

Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. b)

  • Prestatori: tutti
  • Committenti: privati, aziende, enti pubblici (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali)



Modifica

Insegnamento privato supplementare

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. c)

  • Prestatori: tutti
  • Committenti: privati



Modifica

Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. d); D.L. n. 78/2009, conv., con modificazioni, dalla L. n. 102/2009, art. 17, c. 26, lett. a); D.M. 8/8/2007, art. 2, c. 2; Circ. Inps n. 88/2009)

  • Prestatori: tutti
  • Committenti: privati, aziende, committenti pubblici (tutte le amministrazioni dello Stato, istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, Amministrazioni, aziende e enti del S.S.N., ARAN e Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999).

L’Inps ha precisato che il ricorso ai buoni lavoro «può essere utilizzato per prestazioni strettamente connesse alla natura e alla finalità dell’evento svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari». Le società organizzatrici di partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche possono ricorrere, attraverso propri assistenti di stadio (c.d. steward), a prestazioni di lavoro occasionale accessorio finalizzate al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto sportivo (D.M. 8 agosto 2007 come modif. dal D.M. 24 febbraio 2010). In deroga a quanto previsto dalla normativa, il Ministero del lavoro ha dichiarato che nell’attività di stewarding è possibile ricorrere al lavoro accessorio anche attraverso l’appalto o la somministrazione esclusivamente «in complessi e impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti» ed esclusivamente per «partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche» (Msg. Inps n. 9999/2010).



Modifica

Attività agricole di carattere stagionale

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. f; Circ. Inps n. 94/2008; interpello Min. lavoro n. 16/2010)

  • Prestatori: studenti con meno di 25 anni; pensionati; casalinghe; percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito; lavoratori con contratto a tempo parziale
  • Committenti: datori di lavoro agricoli

L’Inps ha precisato che l’elenco delle attività a carattere stagionale riportato nel D.P.R. n. 1525/1963 non è da considerarsi esaustivo, per cui ritiene opportuno valutare con flessibilità il carattere stagionale di alcune particolari attività agricole. Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un quesito posto dalla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, ha ritenuto ammissibile l’impiego, in attività agricole di carattere stagionale, di lavoratori part-time o di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, sino al limite dei 5.000 euro. (Interpello n. 16/2010)



Modifica

Attività agricole di qualunque tipo

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. F; interpello Min. lavoro n. 16/2010)

  • Prestatori: tutti
  • Committenti: datori di lavoro agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro.

Il Ministero del lavoro ha precisato che anche per questo tipo di attività il lavoro accessorio è da ritenersi ammissibile, sino al limite dei 5.000 euro, anche per i percettori di «prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito» e per i lavoratori part-time. (Interpello n. 16/2010)



Modifica

Attività svolte nell’ambito di imprese familiari

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. g, c. 2-bis, art. 72, c. 4-bis; Circ. Inps n. 17/2010 e n. 76/2009)

  • Prestatori: tutti
  • Committenti: imprese familiari

Per quanto riguarda le attività svolte nell’ambito delle imprese familiari, due sono le situazioni che si possono presentare:
  1. utilizzazione di prestatori all’interno dell’attività normalmente esercitata nel campo delle proprie attività specifiche: ricorso ai buoni lavoro alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (art. 72, c. 4-bis, (D.Lgs. n. 276/2003). In questo caso «non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell’attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l’impresa familiare appare in veste di “datrice di lavoro”, con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell’art. 230-bis»;
  2. utilizzazione di prestatori per le altre tipologie di attività previste dal c. 1 dell’art. 70 (D.Lgs. n. 276/2003: ricorso ai buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13 per cento da versare alla gestione separata.
In entrambi i casi resta fermo il limite dell’importo complessivo dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.



Modifica

Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. h; Interpello n. 17/2009)

  • Prestatori: tutti
  • Committenti: privati, aziende

Il Ministero del lavoro ha precisato che sono da ricomprendere in questa tipologia «tutte quelle attività in qualche modo legate sia alla distribuzione – anche in modo gratuito, evidentemente – sia alla vendita dei giornali, ivi comprese quelle attività di carattere promozionale quali la distribuzione di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica».



Modifica

Attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. h-bis)

  • Prestatori: tutti
  • Committenti: privati, aziende



Modifica

Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1 e 1-bis)

  • Prestatori: giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado (il sabato, la domenica e i periodi di vacanza) o studenti universitari (in qualunque periodo dell'anno); pensionati; titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (per tutto il 2010 fino al 31/3/2011 con possibile proroga al 31/12/2011 – art. 1 D.L. n. 225/2010 conv., con modif., dalla L. n. 10/2011); percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito
  • Committenti: privati, aziende, scuole, università, enti pubblici (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali)











Modifica

Malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari

(Circ. Inps n. 76/2009, par. 5)

Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.









Modifica

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

(D.M. 12 marzo 2008, artt. 6 e 7)

I prestatori di lavoro accessorio sono coperti dall’assicurazione che comprende tutti i casi di infortunio «avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni» e le malattie professionali (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 1124/1965).

Le prestazioni dell’assicurazione sono quelle contemplate dall’art. 66 del T.U. (indennità per inabilità temporanea; rendita per l'inabilità permanente; assegno per assistenza personale continuativa; rendita ai superstiti; cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; fornitura degli apparecchi di protesi) e dall’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 (danno biologico).

Ai fini della determinazione della prestazione economica è considerata come base imponibile la retribuzione pari al minimale di rendita (art. 116, c. 3, D.P.R. n. 1124/1965). L’indennità giornaliera di inabilità temporanea è data dal minimale di rendita diviso 300. Con decorrenza 1° luglio 2009 il minimale di rendita è stabilito a 14.349,30 euro e conseguentemente l’indennità giornaliera è pari a 47,83 euro (Circ. Inail n. 50/2009).

In caso di infortunio o di malattia professionale, il beneficiario ed il prestatore sono tenuti rispettivamente agli adempimenti degli obblighi previsti dagli artt. 52 e 53 del T.U., nei termini e con le modalità ivi previste. Il committente delle prestazioni occasionali di tipo accessorio è esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro subiti dal prestatore di lavoro, alle condizioni previste dagli artt. 10 e 11 del T.U.









Modifica

Sicurezza sul lavoro

(D.Lgs. n. 81/2008, art. 3, c. 8)

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio si applicano le norme del D.Lgs. n. 81/2008 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, ad eccezione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.









Modifica

Retribuzione



Modifica

Buoni lavoro (voucher)

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 72; Circ. Inps n. 81/2008, par. 4, n. 94/2008, par. 4, n. 104/2008, par. 5)

I prestatori di lavoro occasionale accessorio vengono retribuiti esclusivamente tramite “buoni lavoro” (c.d. voucher), cartacei o telematici, e il compenso deve essere concordato tra il committente e il prestatore secondo «un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l’intera prestazione» (FAQ Inps).

Il valore nominale di ogni singolo buono/voucher è pari a 10 euro ed è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps (13%), della contribuzione per l’assicurazione anti-infortuni a favore dell’Inail (7%) e della quota per la gestione del servizio da parte dell’Inps (5%). Il valore netto di ogni voucher è quindi pari a 7,50 euro.

Sono, inoltre, disponibili anche buoni multipli del valore nominale di 50 euro (equivalente a 5 buoni non separabili) pari al valore netto di 37,50 euro e da 20 euro (equivalente a 2 buoni non separabili) pari al valore netto di 15 euro.

Se le prestazioni di lavoro accessorio sono rese a favore di imprese familiari il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione ordinaria a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD 33%), della contribuzione a favore dell’Inail (4%) e della quota per la gestione del servizio da parte dell’Inps (5%). Il valore netto di ogni voucher è quindi, in questo caso, pari a 5,80 euro.

Il prestatore di lavoro accessorio può riscuotere il compenso consegnando i buoni (c.d. voucher cartacei) presso qualsiasi ufficio postale (e ritirare così il corrispettivo o facendosi accreditare la somma sulla INPS-card (c.d. voucher telematici). A seguito della convenzione siglata tra l’Inps e la FIT, dal 16 maggio 2010 i voucher potranno essere incassati anche nelle tabaccherie aderenti all’iniziativa (Mess. Inps n. 13211/2010).

Per le prestazioni in favore di imprese familiari è previsto esclusivamente l’utilizzo della procedura con voucher telematico.

I prestatori minorenni devono presentare, per la riscossione dei buoni, un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore, oppure possono optare per la richiesta a Poste Italiane di una lettera per la riscossione dei “buoni lavoro” tramite bonifico domiciliato.

I compensi percepiti per lavoro accessorio sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione.





Modifica

Limiti economici

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1-bis, 2 e 2-bis; Circ. Inps n. 17/2010, par. 4)

Per tutte le tipologie di prestatori il limite massimo delle erogazioni è fissato in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente. Il limite deve intendersi netto, per cui il limite lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il limite di importo, per anno solare, è di 3.000 euro netti complessivi, corrispondenti per il committente a 4.000 euro lordi. Le imprese familiari, invece, possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (importo lordo euro 13.333).











Modifica

Modalità procedurali

(Circ. Inps n. 104/2008, par. 6; Note Inail n. 8625-2009 e n. 8270-2009)



Modifica

Procedura con voucher cartaceo



Modifica

Acquisto dei buoni da parte del committente

I committenti possono ritirare i buoni (voucher) e/o i carnet su tutto il territorio nazionale presso le sedi provinciali Inps, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.

A seguito della convenzione siglata il 26 marzo 2010 tra l’Inps e la FIT (Federazione Italiana Tabaccai), i voucher potranno essere venduti, incassati, pagati e rimborsati in tabaccheria tramite terminale collegato a Banca ITB. Il servizio partirà inizialmente in sei regioni italiane: Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia.

Il 1° agosto 2011 l’ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane) e l’INPS hanno siglato una convenzione per l’erogazione dei Voucher Lavoro Occasionale Accessorio, attraverso il canale bancario nazionale. La Banca Popolare di Sondrio (BPS) e la Banca Popolare Emilia Romagna (BPER) sono i primi istituti di credito ad offrire il servizio.

In caso di quantitativi rilevanti i committenti possono effettuare, tramite un modulo da inviare via fax alle Sedi regionali, una richiesta di prenotazione di buoni lavoro cartacei, indicando la sede provinciale prescelta per il ritiro

Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire anche per il tramite delle Associazioni maggiormente rappresentative, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all’Istituto l’identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni. L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi provinciali Inps, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.





Modifica

Comunicazione preventiva a cura del committente

Prima dell’inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva (c.d. DNA) verso l’Inail, attraverso:
indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali:
  • l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
  • il luogo dove si svolgerà la prestazione;
  • le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’Inail (modulo predisposto).





Modifica

Intestazione dei buoni utilizzati

Il committente - prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa - deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.



Modifica

Riscossione del buono da parte del prestatore

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all’incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale.



Modifica

Accredito dei contributi

Il processo si conclude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori.







Modifica

Procedura con “voucher telematico”



Modifica

Accreditamento anagrafico dei prestatori

I prestatori si registrano presso l’Inps attraverso una delle seguenti modalità:
A seguito dell’accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore:
  • la carta magnetica (inps Card), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all’Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale;
  • materiale informativo;
  • prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.

La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo della carta magnetica (inps Card) da parte del prestatore e l’attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale, se il prestatore sceglie di non attivare la inps Card, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.



Modifica

Registrazione del committente

I committenti che intendono utilizzare la procedura del voucher telematico devono registrarsi presso l’Inps attraverso una delle seguenti modalità:
  • contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164) (nominativo già presente negli archivi arca dell’Inps);
  • sito Inps.it - Sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio (nominativo già presente negli archivi Inps e già provvisto di pin;
  • presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se nominativo non presente negli archivi Inps);
  • Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.



Modifica

Richiesta dei voucher da parte del committente

Prima dell’inizio della prestazione, il committente richiede all’Inps (attraverso il sito www.inps.it o il contact center 803.164) i buoni lavoro virtuali. La richiesta dovrà contenere:
  • l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
  • la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa;
  • il luogo dove si svolgerà la prestazione;
  • il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Il committente deve, inoltre, inviare comunicazione preventiva (c.d. DNA) all’Inail attraverso: Ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all’Inail (modulo predisposto).





Modifica

Versamento all’Inps del corrispettivo dei voucher

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti - prima dell’inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore - con una delle seguenti modalità:
  • tramite modello F24 indicando – nella sezione Inps del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l’acquisto di voucher telematici - è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l’avvenuta contabilizzazione nei conti dell’Inps degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del pagamento;
  • tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
  • tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.it/Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-MAstercard.





Modifica

Accredito contributivo

Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori (Gestione separata per la generalità dei prestatori e FPLD per le imprese familiari).









Modifica

Servizio di gestione dei voucher presso i tabaccai

Il committente acquista i voucher presentando il proprio codice fiscale. Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 € al rivenditore autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.500 € di buoni lavoro

Prima dell’inizio della prestazione di lavoro il committente deve comunicare all’Inps:
  • il proprio codice fiscale;
  • la tipologia di committente/attività;
  • i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale);
  • il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione;

utilizzando i seguenti canali:
  • Contact Center INPS-INAIL n. 803164;
  • sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale;
  • recarsi in una sede INPS.

Questa operazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. La comunicazione della prestazione soddisfa anche l’obbligo di comunicazione all’INAIL. Infatti sarà l’Istituto a trasferire in tempo reale all’INAIL i dati necessari. Il prestatore riceve i voucher dal committente dopo l’esecuzione della prestazione e li riscuote, presso qualsiasi rivenditore autorizzato dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale. Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria tessera sanitaria o con il tesserino del codice fiscale, per la verifica del codice fiscale. Prima di pagare il tabaccaio controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal committente. Effettuato il pagamento viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore. Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS.

La riscossione dei voucher è possibile entro un anno dal giorno dell’emissione (Messaggio Inps n. 28791/2010).





Modifica

Servizio di gestione dei voucher presso gli sportelli bancari (BPS e BPER)

Il committente acquista i voucher presentando presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate). Per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 € al rivenditore autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 2.000 € di buoni lavoro.

Prima dell’inizio della prestazione di lavoro il committente deve comunicare all’Inps:
  • il proprio codice fiscale;
  • la tipologia di committente/attività;
  • i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale);
  • il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione;

utilizzando i seguenti canali:
  • Contact Center INPS-INAIL n. 803164;
  • sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale;
  • recarsi in una sede INPS.

Questa operazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. La comunicazione della prestazione soddisfa anche l’obbligo di comunicazione all’INAIL. Infatti sarà l’Istituto a trasferire in tempo reale all’INAIL i dati necessari. Il prestatore riceve i voucher dal committente dopo l’esecuzione della prestazione e li riscuote, presso gli sportelli elle banche abilitate dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale. Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con il proprio codice fiscale (Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate) ed un documento valido di riconoscimento. Prima del pagamento, l’operatore di sportello controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal Committente all’INPS.

È possibile riscuotere i buoni lavoro entro un anno dal giorno dell'emissione.







Modifica

Referenti regionali

(Messaggio Inps n. 3598/2011)

Dal 15 gennaio 2011 sono operativi per conto dell’Inps, su tutto il territorio nazionale, i referenti regionali del lavoro occasionale accessorio con il compito di favorire la puntuale e corretta gestione del servizio ‘voucher’ e la promozione dell’utilizzazione dei buoni lavoro in ambito regionale. Più in particolare i referenti regionali svolgeranno le funzioni di:
  • consulenza ad utenti interni ed esterni per problematiche applicative o operative relative al sistema di regolamentazione e di gestione del lavoro occasionale;
  • interfaccia tra Direzione generale e sedi operative in caso di diffusione di comunicazioni o indicazioni operative;
  • interfaccia con Associazioni di categoria, intermediari, Enti locali, ecc., per consulenza sull’impiego corretto dei buoni lavoro;
  • segnalazione di situazioni anomale di utilizzo dei voucher per verifiche amministrative/ispettive.









Modifica

Rimborso dei voucher

(Circ. Inps n. 81/2008 e Mess. Inps n. 12082/2010)

L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell'Inps. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla Sede provinciale Inps, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.

Il controvalore effettivo (determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita all’Inps a titolo di rimborso spese) dei voucher riconsegnati è pari a:
  • 9,50 € per il buono lavoro da 10 €;
  • 19 € per il buono lavoro "multiplo" da 20 €;
  • 47,5 € per il buono lavoro "multiplo" da 50 €.

L’Istituto ha precisato che il rimborso sarà consentito anche:
  • per l'acquisto di voucher cartacei anche nel caso in cui il committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro,
  • per l'acquisto dei voucher tramite procedura telematica, senza utilizzare - o utilizzando solo in parte - l'importo versato.









Modifica

Smarrimento o furto di voucher

(Msg Inps n. 12082/2010)

Modifica

Prestatore di lavoro

In caso di furto o smarrimento si procede nel seguente modo:
  1. Il prestatore comunica alla sede il furto o lo smarrimento dei voucher, consegnando copia della denuncia alle autorità competenti;
  2. la sede effettua richiesta di annullamento dei voucher in questione tramite l'invio di una segnalazione alla casella di posta dedicata lavoro.occasionale@inps.it, allegando la denuncia del prestatore;
  3. i voucher su richiesta effettuata a livello centrale vengono annullati nella procedura di gestione e in quella di Poste, che riaccredita l'importo relativo nel conto corrente postale previsto per il lavoro occasionale accessorio;
  4. la sede attende la comunicazione relativa allo storno dell'importo;
  5. la sede emette un bonifico domiciliato a favore del prestatore, utilizzando la collezione nella procedura dei "Pagamenti vari", e provvede a trasferire il relativo importo alla Direzione generale con mod. SC10/R nel quale deve essere riportata la seguente causale: "pagamento per voucher smarriti o rubati";
  6. la sede comunica alla casella di posta dedicata (lavoro.occasionale@inps.it) l'emissione del bonifico e l'esito della riscossione.





Modifica

Committente

Si procede secondo le operazioni indicate fino al punto 4 del paragrafo precedente. A seguito dello storno da parte di Poste, la sede consegna al committente dei nuovi voucher, registrandoli in procedura di gestione in sostituzione di quelli non più disponibili, in relazione al versamento originario. In tal caso, infatti, non è previsto il riaccredito dell'importo da parte di Poste.











Modifica

Effetti per le parti contraenti



Modifica

Committente/datore di lavoro

Il committente beneficia delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, senza stipulare alcun contratto scritto, in completa legalità, ottenendo la copertura assicurativa Inail, previo versamento di una contribuzione ridotta rispetto alle altre forme di lavoro.





Modifica

Prestatore/lavoratore

Il compenso ottenuto è esente da ogni imposizione fiscale. Tenere presente che l’esenzione vale fino a 5.000 euro netti, per anno solare, per ciascun committente; ciò presuppone che il prestatore nell’arco dell’anno possa lavorare occasionalmente presso più datori di lavoro superando così la soglia dei 5.000 euro, tutti non imponibili fiscalmente. Infine il compenso non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione ed è totalmente cumulabile con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito (3.000 euro complessivi). Il lavoratore gode dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (sono escluse le prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione e gli assegni familiari).









ScrewTurn Wiki versione 2.0.36. Some of the icons created by FamFamFam. Hosted by Sintel srl