ModificaScheda sintetica
Per definire il lavoro (o collaborazione) occasionale può essere utile ragionare in termini di distinzione dal contratto di
collaborazione a progetto.
Il contratto a progetto è un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa riconducibile alla realizzazione di uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso (
Decreto Legislativo 276/2003, artt. 61 e ss.).
L'individuazione da parte del committente di uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, è essenziale: se nel contratto manca questo riferimento, lo stesso viene considerato a
tempo indeterminato sin dalla data di costituzione dell'accordo.
Invece, per lavoro occasionale si intende un
rapporto di lavoro di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, non sia superiore ad € 5.000,00 (D.Lgs. 276/03, art. 61).
Per casi come questi, lo stesso art. 61 dispone espressamente la non applicabilità delle norme in tema di
lavoro a progetto.
Conseguentemente, i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione a progetto vanno individuati tendenzialmente:
- nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente
- nella mancanza dell'inserimento nell'organizzazione aziendale
- nel carattere episodico dell'attività
- nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.
- Per una panoramica sulle questioni connesse alla corretta qualificazione della natura del rapporto e per una distinzione tra lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato, si veda la voce Qualificazione del contratto
ModificaNormativa
ModificaCosa fare – A chi rivolgersi
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