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Scheda sintetica

Per definire il lavoro (o collaborazione) occasionale può essere utile ragionare in termini di distinzione dal contratto di collaborazione a progetto. Il contratto a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile alla realizzazione di uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso (Decreto Legislativo 276/2003, artt. 61 e ss.).

L'individuazione da parte del committente di uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, è essenziale: se nel contratto manca questo riferimento, lo stesso viene considerato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione dell'accordo.

Invece, per lavoro occasionale si intende un rapporto di lavoro di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, non sia superiore ad € 5.000,00 (D.Lgs. 276/03, art. 61).

Per casi come questi, lo stesso art. 61 dispone espressamente la non applicabilità delle norme in tema di lavoro a progetto.

Conseguentemente, i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione a progetto vanno individuati tendenzialmente:
  • nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente
  • nella mancanza dell'inserimento nell'organizzazione aziendale
  • nel carattere episodico dell'attività
  • nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.



  • Per una panoramica sulle questioni connesse alla corretta qualificazione della natura del rapporto e per una distinzione tra lavoro autonomo, parasubordinato e subordinato, si veda la voce Qualificazione del contratto












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Normativa










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Cosa fare – A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro







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