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Alexander BellModificaScheda sintetica
Il licenziamento è l’atto con cui il
datore di lavoro risolve il
rapporto di lavoro.
Oltre al licenziamento verbale, esistono altre motivazioni che possono dare origine al licenziamento:
Il licenziamento verbale (detto anche "orale") si verifica quando il lavoratore viene allontanato dal luogo di lavoro senza alcun atto formale da parte del
datore di lavoro (lettera o altro).
La legge impone al datore di lavoro di comunicare il licenziamento per iscritto e afferma che il licenziamento verbale è inefficace: ciò significa che il licenziamento comunicato solo oralmente non produce alcun effetto e, in particolare, non interrompe il
rapporto di lavoro tra le parti, sicché il datore di lavoro è tenuto a continuare a pagare la
retribuzione al lavoratore sino a quando non sopravvenga un’efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto di lavoro o l’effettiva riassunzione.
In questi casi è necessario che il lavoratore faccia pervenire immediatamente una raccomandata A/R (di cui si deve tenere copia) nella quale lo stesso si
mette a disposizione per la ripresa immediata dell’attività dando conto del fatto di essere stato allontanato dal datore di lavoro.
Per informazioni dettagliate si veda la scheda sul
licenziamento individuale
ModificaImpugnazione del licenziamento verbale
Il lavoratore licenziato verbalmente può proporre ricorso giudiziale contro il licenziamento entro cinque anni (termine prescrizionale) e non è invece tenuto a impugnare il provvedimento entro 60 giorni (termine decadenziale) – come è invece normalmente richiesto dalla legge per le ipotesi di licenziamento invalido (si veda anche la voce
Prescrizione e decadenza.
Questa disciplina deve ritenersi tuttora valida, nonostante le recenti modifiche introdotte dalla
Legge n. 183/2010 ai termini per l’impugnazione ordinaria del licenziamento: l’art. 32 c. 2 del c.d. “Collegato Lavoro” stabilisce infatti che i nuovi termini per l’impugnazione del licenziamento si applicano ai casi di invalidità del licenziamento, e non anche alle ipotesi di inefficacia del licenziamento (tra le quali rientra anche il licenziamento orale).
A conferma di tale interpretazione, basti qui evidenziare che nella sua formulazione originaria l’art. 32 c. 2 disponeva che i nuovi termini di decadenza si applicassero sia ai casi di “invalidità” sia ai casi di “inefficacia” del licenziamento.
Nel corso dei lavori preparatori, tuttavia, il riferimento alle ipotesi di inefficacia del licenziamento è scomparso e la versione definitiva dell’art. 32 c. 2 richiama le sole ipotesi di invalidità: è allora ragionevole ritenere che i nuovi termini di decadenza introdotti dalla
Legge n. 183/2010 non verranno applicati all’ipotesi del licenziamento orale, contro il quale il lavoratore potrà continuare a proporre ricorso giudiziale entro il termine di cinque anni.
Per ogni ulteriore informazione, si veda la voce
licenziamento individuale
ModificaNormativa - Cosa fare - Tempi - A chi rivolgersi
Si veda la scheda sul
licenziamento individuale
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in tema di licenziamento verbale
ModificaIn genere
- Nell'area della tutela obbligatoria, l'inefficacia del licenziamento, ai sensi dell'art. 2, 1° e 3° comma, L. 15/7/66 n. 604, in quanto comunicato oralmente, comporta le conseguenze stabilite dall'art. 8 della medesima legge per il caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo (Pret. La Spezia 24 settembre 1999, est. Fortunato, in D&L 2000, 467)
- L’inefficacia del licenziamento orale che, nel caso di azienda con un numero di dipendenti non superiore a 15, comporta la nullità dello stesso e il ripristino del rapporto di lavoro (con conseguente diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni maturate) si protrae fino a quando non intervenga un atto scritto con cui il datore di lavoro manifesti chiaramente la volontà di recedere (come ad esempio la lettera di risposta all’impugnazione del licenziamento); incombe da quel momento al lavoratore l’onere di impugnazione nel termine di 60 giorni, con le conseguenze previste dall’art. 8 L. 15/7/66 n. 604 (Pret. Parma 28/6/99, est. Vezzosi, in D&L 1999, 912)
- Ove il licenziamento impugnato in sede giurisdizionale sia stato intimato verbalmente, non è dovuto né il tentativo di conciliazione eventualmente previsto dal CCNL né quello di cui all'art. 5 L. 108/90, dovendosi ritenere che quest'ultima procedura preventiva sia stata prevista solo riguardo ai licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, nei quelli gli accertamenti e le valutazioni in fatto rendano utile l'intervento conciliativo, non anche in ordine al recesso inefficace per mancanza di forma scritta (Pret. Napoli 2/2/96, est. Ingala, in D&L 1997, 169)
- Ai sensi dell'art. 2 c. 3 L. 604/66, il licenziamento intimato oralmente comporta l'inefficacia dello stesso e, pertanto, il lavoratore, anche se dipendente di una impresa con meno di sedici addetti, ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento sino al momento del verificarsi di una valida causa di risoluzione del rapporto di lavoro (Pret. Roma 2/9/94, est. Salato, in D&L 1995, 363)