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Questa voce è stata curata da Isabella Digiesi




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Scheda sintetica

L’indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione che compete ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dalla loro azienda a seguito di:
  • esaurimento della Cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
  • licenziamento per cessazione di attività da parte dell’azienda.

In particolare, tale l'indennità compete a tutti i dipendenti licenziati da imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti, oppure da imprese commerciali che occupino più di cinquanta dipendenti.



  • Per approfondimenti segli aspetti procedurali della collocazione in mobilità, si veda la voce Procedura di mobilità











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A chi rivolgersi

  • Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)









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Normativa










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Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare dell'indennità di mobilità i seguenti lavoratori:
  • operai, impiegati e quadri (articolo 16, comma 1, della Legge 223/1991), collocati in mobilità dalle aziende;
  • lavoratori dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;
  • soci lavoratori delle cooperative di lavoro, che svolgono le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa e soggette agli obblighi della correlativa contribuzione (circ. n. 175 del 31 luglio 1997, e circ. n. 148 del 7 luglio 1998);
  • lavoratori a domicilio che si trovano in condizione di disoccupazione a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale, intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale (Cass., 12 marzo 2001, n. 106; Pret. Parma 7/3/95, est. Federico, in D&L 1995, 913);
  • lavoratori licenziati da datori di lavoro che non hanno attivato la procedura di mobilità, iscritti nelle liste di mobilità a seguito di propria specifica domanda, sempreché il licenziamento dipenda da una totale cessazione dell'attività aziendale e che gli interessati possano far valere tutti gli altri requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti dagli artt. 4, 7, 16 e 24, Legge 223/1991;
  • lavoratori dipendenti di imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto con più di 15 dipendenti (Cass., 21 maggio 1998, n. 5104);
  • lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale e collocati in mobilità dal responsabile della procedura stessa, ai sensi dell'art. 3, c. 3, Legge 223/1991;
  • nei limiti stabiliti, i lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Pertanto, sono esclusi dal beneficio dell’indennità di mobilità:
  • i dipendenti delle imprese edili;
  • i dirigenti e gli apprendisti;
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato e i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli enti senza fine di lucro, gli studi professionali.





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Requisiti necessari

L’indennità può essere liquidata soltanto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
  • iscrizione nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;
  • un’ anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi con 6 mesi di effettivo lavoro, compresi i periodi di ferie, festività, infortuni, congedo di maternità e congedo parentale, ma non quelli di malattia e servizio militare.

Inoltre i lavoratori per poter beneficiare dell’indennità non devono essere titolari di pensione di anzianità o anticipata e non dovranno aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

I titolari di pensione o assegno di invalidità (a norma del D.L. 40/94) dovranno invece optare, all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, tra tali trattamenti e l’indennità di mobilità. In caso di opzione a favore di quest’ultima, l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità resterà sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento.









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Calcolo dell’indennità di mobilità

Nella base di calcolo dell'indennità, di cui all'art. 7 della Legge 223/1991, sono inclusi:
  • gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (L. n. 1115 del 1968);
  • "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164 del 1975);
  • "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (art. 8, L. n. 1115 cit.).

Anche nel mese di febbraio il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento economico di mobilità nella misura dell'intero massimale, poiché il minor numero di giorni di cui si compone questo mese non incide sulla determinazione dell'importo da liquidare.

Per l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 1, Legge 223/1991, è previsto il meccanismo di adeguamento al costo della vita, alla stregua di quanto disposto per il trattamento di integrazione salariale dall'art. 1, Legge n. 451/94, che stabilisce che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno (a partire dal 1995) gli importi di integrazione salariale sono aumentati dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat.









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Durata





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Mobilità ordinaria

Secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, della Legge 223/1991, la durata dell’indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e al territorio nel quale si trova l’unità produttiva di provenienza. In possesso del requisito dell’età va accertato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi della norma di cui all'art. 7, comma 4, Legge 223/1991, l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore. La ratio è facilmente individuabile: evitare il rischio di programmate precostituzioni di anzianità lavorative volte al godimento di una maggiore indennità di mobilità.

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Mobilità lunga

L'indennità di mobilità, nei casi espressamente previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della Legge 223/1991, e successive modificazioni e integrazioni, può avere una durata superiore a quella stabilita dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in quanto la stessa deve accompagnare il lavoratore fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento.

L’art. 7, al comma 6, della Legge 223/1991, prevede la mobilità lunga per il pensionamento di vecchiaia, in favore dei lavoratori che:
  • alla data del licenziamento abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia (50 anni per le donne e 55 per gli uomini);
  • possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento.

L’art. 7, al comma 7, della Legge 223/1991, prevede invece, il pensionamento di anzianità, in favore di coloro che:
  • alla data del licenziamento, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia (45 per le donne e 50 per gli uomini);
  • possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni.

Rebus sic stantibus, anche per la mobilità lunga resta valido il principio stabilito dall'articolo 7, comma 3, della Legge 223/1991, in base al quale l'indennità di mobilità non può essere corrisposta successivamente alla data di compimento dell'età pensionabile, età che per tutti i tipi di mobilità lunga resta fissa a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini.

Ai fini del conseguimento del diritto alla c.d. mobilità lunga, di cui all'art. 7, comma 7, della Legge 223/1991, il requisito dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria può essere raggiunto anche mediante il computo di periodi di contribuzione versata presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ben potendo il lavoratore - che abbia versato i contributi in parte nella gestione speciale ed in parte in quella dei lavoratori dipendenti - raggiungere i trentacinque anni di contribuzione necessari per il pensionamento nella Gestione speciale, previo cumulo dei contributi versati nelle due diverse gestioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 233/1990, senza necessità di dover domandare la ricongiunzione della posizione contributiva presso la gestione dei lavoratori dipendenti.









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La domanda

Il diritto all’indennità di mobilità è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, da redigere sul modello DS21. Il diritto alla percezione dell’indennità, infatti, non sorge dal momento della messa in mobilità né in quello dell’iscrizione nelle liste regionali, bensì con la presentazione dell’apposita domanda (Cass. 11 ottobre 2003, n. 15525).

La domanda deve essere presentata secondo le istruzioni vigenti, tramite le sezioni circoscrizionali per l’impiego, e pena decadenza, entro il termine di 68 giorni dalla data di licenziamento. Se l'ultimo giorno utile per presentare la domanda (il 68°) è festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile.

L'indennità di mobilità decorre:
  • dall' 8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.

Se al lavoratore è pagata l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennità di mobilità decorre dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo corrispondente al mancato preavviso.

Poiché la reintegrazione in servizio del lavoratore collocato in mobilità disposta in via cautelare dà luogo a una prosecuzione del rapporto di lavoro di natura provvisoria, e non determina la ricostruzione del rapporto di lavoro, in caso di revoca di tale provvedimento il lavoratore ha il diritto di fruire del trattamento di mobilità per il periodo successivo al licenziamento, con sospensione dello stesso per il periodo di effettiva reintegrazione, senza che sia necessaria una specifica domanda di ripristino della prestazione a carico dell'Inps.









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Il ricorso

Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.









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L’importo

  • Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.
  • Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.

In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2009 è di € 886,31 lordi mensili (netto € 834,55), elevato a € 1.065,26 lordi mensili (netto € 1.003,05) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.

Per gli importi degli altri anni si veda il sito Inps









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Pagamento

L’indennità di mobilità viene corrisposta dall’Inps con periodicità mensile tramite assegno bancario ovvero con accredito su conto corrente bancario o postale. La legge tuttavia dispone che in alcuni casi, con modalità e condizioni determinate da apposito decreto del Ministero del Lavoro si possa ottenere il pagamento anticipato delle indennità di mobilità ancora da godere.

Il lavoratore può farne richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa. Tuttavia il lavoratore che trovi un’occupazione nel settore pubblico o privato entro 24 mesi dal pagamento in un'unica soluzione deve restituire l’intero importo percepito.

L’indennità si prescrive per i ratei posti in pagamento e non riscossi nel termine di 60 giorni da quello fissato per il pagamento e portato a conoscenza dell’interessato.









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Ritenute

Solo per i primi 12 mesi di fruizione, sull’importo dell’indennità di mobilità, sarà calcolata, direttamente dall’Inps, la ritenuta previdenziale del 5,84%. Nulla sugli eventuali periodi successivi. Per quanto riguarda le ritenute fiscali il lavoratore dovrà fare il conguaglio con la dichiarazione dei redditi.









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Anticipazione dell’indennità di mobilità

L'art. 8, comma sesto, della Legge 223/1991, attribuisce al lavoratore iscritto nelle liste di mobilità la facoltà di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, mentre l'art. 9, comma sesto, lett. a) prevede la cancellazione da tali liste solo nel caso di assunzione con contratto pieno e indeterminato.

Ne consegue, per argomentazione a contrario, che, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, il lavoratore conserva il diritto alla iscrizione nella lista di mobilità ed il diritto di percepire la relativa indennità, atteso che dall'art. 7 comma quinto della citata legge, che consente la corresponsione anticipata di siffatta indennità, in un'unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo, restando in facoltà del lavoratore determinare la modalità temporale dell'erogazione, chiedendone la corresponsione anticipata (il che comporta la cancellazione dalle liste di mobilità ai sensi dell'art. 9 comma nono, lett. b)), ovvero continuando a percepire l'indennità mensilmente.

Detta facoltà di scelta è pertanto preclusa a chi, in costanza di lavoro subordinato, svolgesse anche lavoro autonomo ed abbia continuato a svolgerlo dopo il collocamento in mobilità, avendo in tal caso diritto a beneficiare dell'indennità soltanto secondo l'ordinaria periodicità mensile. (Cass. 1/4/2004 n. 6463, Pres. Senese Rel. Amoroso, in Dir. e prat. lav. 2004, 2478, e in Lav. nella giur. 2004, 1202)

La previsione dell'art. 7, comma quinto, della Legge 223/1991, (in base alla quale può essere anticipata ai lavoratori che ne facciano richiesta l'indennità di mobilità per intraprendere un'attività lavorativa autonoma), risponde alla ratio di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio. Ne consegue che l'indennità non deve necessariamente essere richiesta prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare (non ravvisandosi nella legge una precisa indicazione in tal senso), ma può anche essere richiesta dopo aver intrapreso la suddetta attività autonoma. (Cass. 28/1/2004 n. 1587, Pres. Dell'Anno Rel. La Terza , in Dir. e prat. lav. 2004, 1556)

Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione dell'indennità di mobilità ex art. 7, 5° comma, Legge 223/1991, tenuto conto della necessità di svolgimento di attività preparatorie e propedeutiche all'avvio della nuova attività di lavoro autonomo anche al fine di presentare ex art. 1 DM 142/93 la richiesta documentazione comprovante l'assunzione di iniziative finalizzate all'avvio di tale attività e considerata l'assenza di un termine di legge per la presentazione della relativa domanda di anticipazione, l'eventuale presentazione di tale domanda dopo l'inizio dell'attività e comunque il mancato rispetto del termine fissato dall'Inps con circolare 32/2000 non comportano decadenza dal diritto all'anticipazione. (Corte d'Appello Milano 3/9/2002, Pres. Mannacio Est. Ruiz,, in D&L 2002, 1052)

La dizione dell'art. 7, comma 5, Legge 223/1991 sembra richiedere che l'attività-per la quale il lavoratore in mobilità può ottenere la corresponsione anticipata della relativa indennità-debba essere nuova ed è evidente che la ratio della norma sia quella di finanziare le nuove attività del personale in mobilità e non il risanamento o la ricapitalizzazione di attività già esistenti. Tuttavia il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività stabilito con norma regolamentare dall'Inps per la presentazione dell'istanza non appare congruo, se l'attività dalla quale si fa decorrere il termine non è quella effettivamente produttiva bensì quella meramente preparatoria estrinsecatasi nella apertura della partita IVA, nella iscrizione alle gestioni previdenziali nella sottoscrizione di contratti di associazione, di agenzia, collaborazione o affiliazione. (Trib. Milano 7/6/2002, Est. Peragallo, in Lav. nella giur. 2003, 389)









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Sospensione dell’indennità di mobilità

Al verificarsi di determinati eventi è possibile la sospensione dell’indennità di mobilità, regolata dall'art. 8, c. 6 e 7 Legge 223/1991. In questo caso le giornate di sospensione sono considerate “neutre” ai fini della determinazione della durata massima dell’indennità stessa.

In caso di:
  • assunzione a termine (per non più di 12 mesi) vi è la sospensione dell’indennità, con mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità;
  • periodo di prova per rapporti di lavoro a tempo indeterminato, vi è la sospensione dell’indennità senza la decadenza;
  • inidoneità del lavoratore avviato al lavoro, vi è la sospensione dell’indennità di mobilità; il lavoratore viene quindi reiscritto nelle liste di mobilità purché conservi una residua capacità lavorativa;
  • ripresa del lavoro a seguito di ordinanza o sentenza di reintegrazione, vi è la sospensione dell’indennità di mobilità per il tempo trascorso dalla reintegrazione alla perdita del titolo della stessa (sia per riforma della sentenza, sia per rinuncia del lavoratore).











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