ModificaDefinizione
“Per ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. (così come modificato dalla L. 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, senza che sia necessaria anche la completezza materiale e l'autosufficienza del gruppo.”
Così la Corte di Cassazione definisce il ramo d’azienda nella sentenza del 5/3/2008 n. 5932 (Pres. Sciarelli Est. Maiorano, in Lav. nella giur. 2008, 733)
Nella specie, la Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che la cessione del servizio esattoriale, operata da un istituto di credito, integrasse un'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, non rilevando - ai fini della sussistenza dei requisiti di autonomia funzionale e organizzativa - che il 5% dei dipendenti svolgesse compiti (bancari ed esattoriali) e che il settore si avvalesse di alcuni servizi operativi - il centralino, il servizio paghe, supporti informatici - della banca.
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Trasferimento di aziendaModificaCasistica di decisioni della Magistratura in materia di trasferimento di azienda
Per la casistica di decisione della Magistratura in tema di trasferimento di ramo d’azienda, fare riferimento alla
sezione specifica contenuta nella voce Trasferimento di aziendaModificaNormativa