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Isabella Digiesi
ModificaScheda sintetica
L’art. 18 della
Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) prevede che il giudice, qualora annulli un licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo (
oggettivo o
soggettivo), ordini la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L’art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori è applicabile solo ai
datori di lavoro,
imprenditori o non imprenditori, che occupino più di quindici dipendenti nell’
unità produttiva nella quale è occupato il lavoratore
licenziato oppure nell’ambito dello stesso comune; e in ogni caso ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze globalmente più di sessanta lavoratori, indipendentemente dal frazionamento organizzativo delle unità produttive.
La reintegrazione deve avvenire riammettendo il dipendente nel medesimo posto che occupava prima del
licenziamento, salva la possibilità di procedere al
trasferimento in un secondo momento se ricorrono apprezzabili esigenze tecnico-organizzative o in caso di soppressione dell’
unità produttiva cui era addetto il lavoratore licenziato (Cass. 3 maggio 2004 n. 8364).
Non è possibile allegare l’avvenuta sostituzione dello stesso come esigenza organizzativa per
trasferire in altra sede il dipendente reintegrato.
Se il ripristino di tutte le condizioni preesistenti al
licenziamento è impossibile per cause non imputabili al
datore di lavoro, possono essere adottate quelle modifiche (ad esempio un distacco) che assicurino comunque il ripristino del
rapporto illegittimamente risolto.
Per l’esecuzione della reintegrazione non vi sono obblighi a carico del lavoratore, pertanto egli non deve compiere alcun atto formale, né deve dichiarare la propria disponibilità alla ripresa del lavoro.
ModificaFonti normative
ModificaCosa fare - Tempi
- Dedurre in ricorso il possesso da parte del datore di lavoro del requisito numerico per l'applicazione dell'art. 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
- Emesso l’ordine di reintegrazione, il datore di lavoro è obbligato a riattivare di fatto il rapporto ed a tal fine deve comunicare al lavoratore l’invito a riprendere servizio, con conseguente obbligo di quest’ultimo di ripresentarsi al lavoro entro il termine di trenta giorni.
ModificaA chi rivolgersi
- Ufficio vertenze sindacale
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro
ModificaDocumenti necessari
- Lettera di assunzione
- Lettera di licenziamento
- Ultima busta paga
ModificaTutela reale (ordine di reintegrazione)
La
tutela reale si applica, ai sensi del primo comma dell’art. 18 della
Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), nel testo introdotto dall’art. 1 della
Legge 108/1990, ai
datori di lavoro,
imprenditori o non imprenditori, che occupino più di quindici dipendenti nell’
unità produttiva nella quale è occupato il lavoratore
licenziato oppure nell’ambito dello stesso comune; e in ogni caso ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze globalmente più di sessanta lavoratori, indipendentemente dal frazionamento organizzativo delle unità produttive.
Ai sensi dell’art. 18 della
Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), il
giudice con la sentenza che annulla il
licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo (
oggettivo o
soggettivo), ordina al
datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il provvedimento di reintegrazione ha l’immediato effetto di operare la ricostituzione (ex tunc) del
rapporto.
L’ordine di reintegrazione presuppone la persistenza del rapporto e, quindi, l’inidoneità del
licenziamento illegittimo a produrre il suo effetto estintivo.
Il
giudice condanna inoltre il
datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore, liquidandogli l’indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento a quello della effettiva reintegra e al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali; in ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione globale di fatto.
ModificaRipristino status quo ante
L’indiscutibile onere del
datore di lavoro di riammettere il dipendente nella medesima situazione lavorativa precedentemente occupata ovvero in altra con similari caratteristiche e condizioni, va commisurato ed adeguato alla effettiva possibilità di ripristino dello status quo ante, nel caso questi sia venuto meno per oggettive modificazioni avvenute nel frattempo.
Il lavoratore reintegrato, ai sensi art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, ha diritto ad essere riammesso nel medesimo posto di lavoro occupato al momento dell’illegittimo
licenziamento, essendo irrilevante la circostanza che al posto di lavoro da lui precedentemente occupato sia stato nel frattempo adibito altro lavoratore.
Pertanto, l'eventuale attribuzione del posto ad altro dipendente in sostituzione del lavoratore licenziato - che abbia impugnato l'atto di recesso - deve essere considerata provvisoria perché condizionata alla definitiva reiezione giudiziale della impugnativa.
L’obbligo di reintegrazione in servizio non esclude che il
datore di lavoro possa, all’atto della riammissione del dipendente, esercitare lo jus variandi nell’assegnare la sede di lavoro, quando sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, secondo la previsione dell’art. 2103 cod. civ.
Pertanto il
datore di lavoro non ha alcuna discrezionalità nell’individuazione del posto di lavoro in cui il dipendente,
illegittimamente licenziato, deve riprendere la sua attività; ma conserva la facoltà di disporne il
trasferimento nei limiti e nei modi previsti dall’art. 2103 cod. civ.
Non ottempera all'ordine di reintegrazione del lavoratore licenziato, il
datore di lavoro che si limiti al pagamento della
retribuzione senza effettiva riammissione in servizio del lavoratore; in tal caso, il giudice può, ex art. 669 duodecies, determinare le modalità di esecuzione del provvedimento stesso, ordinando al datore di lavoro di rimuovere gli ostacoli frapposti all'effettiva ripresa del lavoro da parte del dipendente.
ModificaOnere probatorio dei requisiti dimensionali
Una importante decisione della Corte di Cassazione (sentenza n. 141 del 10 gennaio 2006), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha affermato che l'
onere di provare i requisiti dimensionali dell'azienda, ai fini dell'applicazione dell’art. 18 della
Legge 300/1970, spetta al
datore di lavoro mentre sul lavoratore grava l'onere della dimostrazione della
illegittimità del licenziamento e del suo diritto alla reintegra nel posto di lavoro.
Con riguardo alla richiesta del lavoratore di essere reintegrato nel posto di lavoro per
invalidità del licenziamento, legittimamente il
giudice può desumere la sussistenza del requisito dimensionale previsto dall’art. 35 della stessa legge per la reintegrazione dalla mancata contestazione specifica, da parte del
datore di lavoro, circa l’affermata dimensione. (Cass. 23/4/2004 n. 7735)
Qualora il lavoratore abbia dedotto in ricorso il possesso da parte del
datore di lavoro del requisito numerico per l'applicazione dell'art. 18
Statuto dei Lavoratori, la contestazione circa l'effettiva sussistenza di tale requisito soggiace al regime delle preclusioni previste dall'art. 416 c.p.c. e deve perciò essere dedotta nella memoria difensiva.
Ai fini dell’applicazione della
tutela reale, le dimensioni dell’impresa vanno accertate sulla base del criterio della normale occupazione.
Inoltre:
- si considerano le unità necessarie secondo la normale produttività dell’impresa nel periodo anteriore al licenziamento;
- non possono comprendersi nel calcolo dello stabile e normale livello occupazionale gli assunti con contratti a termine in numero variabile e con durata limitata del rapporto nel periodo di riferimento;
- i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati nel complesso del numero dei lavoratori in proporzione all'orario svolto, secondo quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. 25/2/2000 n. 61. Allorché il lavoratore sostenga che debba tenersi conto non dell'orario risultante dalla documentazione relativa ai dipendenti a part-time, ma del maggiore orario effettivamente svolto dagli stessi, il relativo onere della prova incombe sul lavoratore.
ModificaIl risarcimento del danno
L’accertata
illegittimità del licenziamento comporta l’obbligo per il
datore di lavoro di risarcire al lavoratore il danno subito.
Alla luce della nuova formulazione dell’art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, quale dettata dalla
Legge 108/1990, può dirsi che:
- la retribuzione ordinaria determinata secondo i parametri dell’art. 2121 cod. civ. coincide con la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- l’indennità dovuta a titolo di risarcimento del danno non potrà essere inferiore a cinque mensilità.
ModificaVersamento dei contributi assistenziali e previdenziali
L'art. 18 della
Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) a seguito della modifica introdotta dalla
Legge 108/1990, ha stabilito che il
giudice, accertata la
illegittimità del licenziamento, oltre a ordinare la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, debba condannare il
datore di lavoro al risarcimento del danno, corrispondendo una indennità commisurata alla
retribuzione e dovuta dal giorno del
licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali dovuti nello stesso periodo.
Poiché il risarcimento del danno è dovuto nella misura minima di 5 mensilità, potrebbe accadere che l'indennità menzionata sia superiore alle
retribuzioni effettivamente perdute.
Ciò potrebbe avvenire se il lavoratore fosse reintegrato prima della scadenza del quinto mese dalla data del
licenziamento. In questo caso, il versamento dei contributi deve coprire solo il tempo effettivamente intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione.
La legge non disciplina la questione contributiva in ordine alla indennità, commisurata a 15 mensilità, che il lavoratore può rivendicare al posto della reintegrazione; resta pertanto controverso se, in questo caso, il
datore di lavoro sia anche obbligato al versamento dei
contributi.
A tale riguardo, bisogna però segnalare che l'
INPS ha emanato una circolare secondo la quale i contributi non sono dovuti, dal momento che la somma non viene corrisposta a titolo di retribuzioni, avendo natura risarcitoria.
Discorso analogo viene fatto per il caso in cui, nelle aziende di minori dimensioni, alle quali non sia applicabile l'art. 18
Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), il
datore di lavoro, invece di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato, preferisca corrispondergli l'indennità stabilita dalla legge (da 2,5 a 6 mensilità).
Si è infatti sostenuto che, stante la natura risarcitoria della somma dovuta, il datore di lavoro non è tenuto al versamento contributivo.
ModificaL’invito del datore di lavoro a riprendere il servizio
Emesso l’ordine di reintegrazione il
datore di lavoro è obbligato a riattivare di fatto il
rapporto ed a tal fine deve comunicare al lavoratore (senza necessità di forma ed anche non personalmente, bensì per il tramite del difensore) l’invito a riprendere servizio, con conseguente obbligo di quest’ultimo di ripresentarsi al lavoro entro il termine di trenta giorni.
Ove il lavoratore non ottemperi all’invito di riprendere servizio, il rapporto si risolve, allo scadere del termine (il quale, se cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo), anche se la mancata ripresa sia determinata da un fatto non direttamente riconducibile alla volontà del lavoratore.
L’invito non può essere meramente formale, ma deve avere il carattere della concretezza e della specificità tale da implicare l’effettivo reinserimento del dipendente nel posto di lavoro.
Non è quindi sufficiente una generica disponibilità del
datore di lavoro a dare esecuzione al provvedimento di reintegrazione (come nell’ipotesi in cui quest’ultimo si riservi di fare conoscere al dipendente il giorno ed il luogo della ripresa lavorativa).
Analogamente, ove il
datore di lavoro si sia limitato a consentire al lavoratore il materiale rientro in azienda, senza disporne anche l’effettivo reinserimento nel ciclo produttivo, non può ritenersi che in realtà vi sia stata piena ed effettiva reintegrazione.
Conseguentemente il rifiuto del dipendente di presentarsi non può considerarsi rinuncia alla reintegra e il successivo
licenziamento deve essere ritenuto illegittimo.
Non si ha risoluzione del
rapporto di lavoro ove il lavoratore abbia dichiarato di aderire all’invito, ancorché con l’offerta della propria prestazione per una data successiva alla scadenza del termine.
Il lavoratore che ha ottenuto il provvedimento favorevole all’ordine di reintegrazione, non ha alcun onere di rendersi parte attiva per la ripresa del lavoro, né di dichiarare la propria disponibilità; non di meno, pur mancando l’invito del
datore di lavoro a riprendere il lavoro (e quindi in una situazione in cui entrambe le parti non hanno preso alcuna iniziativa dopo il provvedimento di reintegrazione), il
rapporto deve considerarsi in atto, ancorché di fatto non ancora ripristinato.
In questa situazione, sul datore grava l’obbligo di corrispondere le
retribuzioni ordinarie al lavoratore reintegrato dalla data della sentenza fino a quella della effettiva riammissione in servizio.
Tale obbligazione, avendo carattere non risarcitorio, ma retributivo, è soggetta alla
prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 cod.civ.
ModificaL’indennità sostitutiva della reintegrazione
Il lavoratore, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, ma fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di chiedere al
datore di lavoro il pagamento di una indennità pari a quindici mensilità della
retribuzione globale di fatto, ai sensi del quinto comma dell’art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori.
L'ordine di reintegrazione costituisce presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione e quindi per l'indennità ex art. 18
Statuto dei Lavoratori; pertanto, qualora il giudice investito dell'impugnazione non abbia disposto la reintegrazione (ad esempio, per intervenuta revoca del
licenziamento) il lavoratore non può far valere il diritto a tale indennità.
Si tratta di una facoltà alternativa attribuita al lavoratore ed esercitata mediante la dichiarazione unilaterale recettizia di scelta.
Il lavoratore in corso di causa può chiedere l'indennità in sostituzione della reintegrazione richiesta con l'atto introduttivo.
Una volta comunicata l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione il
rapporto di lavoro si estingue e il lavoratore non può più pretendere di essere reintegrato, nel caso di mancato pagamento delle quindici mensilità.
L'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, facente carico al
datore di lavoro a norma dell'art. 18,
Legge 300/1970, si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione (introdotta in sede di novellazione dell'art. 18 da parte della
Legge 108/1990), prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione, proveniente da quest'ultimo, di scegliere tale indennità in luogo della reintegrazione.
In caso di riforma in appello dell'ordine di reintegrazione, il lavoratore licenziato, il quale abbia optato in favore dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, è tenuto a restituire tutto quanto percepito a titolo d'indennità risarcitoria anche per il periodo dalla pronuncia dell'ordine medesimo fino alla comunicazione dell'opzione stessa.
ModificaReintegrazione a seguito di cessione di ramo d’azienda
Qualora dopo il
licenziamento il ramo d'azienda cui era addetto il dipendente sia stato
ceduto, la sentenza di reintegra determina il diritto al ripristino del
rapporto in capo all'azienda cessionaria, che si configura come successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Ne consegue che un secondo licenziamento intimato dalla cedente è inefficace in quanto tale soggetto non era più titolare del rapporto di lavoro, già passato automaticamente alla cessionaria.
ModificaProcedure di mobilità
L'integrale ripristino del rapporto di lavoro conseguente all'ordine di reintegrazione del lavoratore
illegittimamente licenziato comprende anche il diritto del
datore di lavoro di esercitare autonomamente il proprio potere direttivo.
Ciò implica la possibilità di includere nelle
procedure di mobilità previste dalla
Legge n. 223/91 anche lavoratori da reintegrare, ancorché il relativo ordine non sia stato ancora materialmente eseguito, in quanto i
criteri sulla cui base vanno individuati i lavoratori da collocare in mobilità non richiedono in alcun modo l'effettività del rapporto lavorativo, non risultando parametrabili su tale effettività. (Cass. 14/10/00, n. 13727, pres. Mercurio, est. Vidiri, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 343)
ModificaTFR percepito dopo il licenziamento, in caso di reintegrazione
Il lavoratore licenziato, reintegrato nel posto di lavoro a seguito di una sentenza di accertamento della
illegittimità del licenziamento, deve restituire il
TFR (Trattamento di Fine Rapporto) eventualmente percepito.
Tuttavia l'art. 545 cpc dispone che le
retribuzioni e le "altre indennità relative al rapporto di lavoro" non possono essere pignorate in misura superiore ad un quinto.
Pertanto, anche se si ammettesse la possibilità di una sorta di compensazione automatica tra i crediti, il
datore di lavoro non potrebbe trattenere più di un quinto della
retribuzione.
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in materia di reintegrazione
Per la casistica di decisioni della Magistratura si veda il paragrafo specifico alla voce
Licenziamento illegittimo - Effetti