ModificaScheda sintetica
L'
art. 2112 c.c. dispone, tra l'altro, che, nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti al
datore di lavoro acquirente.
Si tratta di una norma di estrema garanzia per il lavoratore che, conseguentemente, non può essere
licenziato per il semplice fatto che l'azienda cui è addetto è stata ceduta.
La norma in questione è stata oggetto di un'attenta interpretazione giurisprudenziale, che ha vigilato affinché questa norma garantista non si ritorcesse, di fatto, contro i lavoratori.
Infatti, per esempio, l'
imprenditore potrebbe cedere una parte della propria attività produttiva ad una piccola impresa; configurando l'operazione come cessione del ramo d'azienda, tale imprenditore si potrebbe disfare di alcuni lavoratori che, venendo ceduti, perderebbero le garanzie contro i
licenziamenti ingiustificati, eludendo così la normativa che garantisce solo ai lavoratori delle imprese medio–grandi la
tutela reale contro i licenziamenti illegittimi.
In particolare, la giurisprudenza si è occupata di un caso in cui il
datore di lavoro acquirente, a pochi mesi dall'acquisto del ramo d'azienda, aveva cessato l'attività. In quel caso, il Pretore aveva ritenuto che la cessazione dell'attività ceduta è in sé configurabile come un rischio dell'attività di impresa e, come tale, legittima.
Altro sarebbe, però, se la cessione fosse avvenuta a seguito di un comportamento doloso o di colpa grave, tenuto dal venditore nei confronti dei lavoratori: per esempio, chi ha venduto il ramo d'azienda era a conoscenza del fatto che l'acquirente non fosse un imprenditore serio.
In una simile ipotesi, la successiva cessazione dell'attività ceduta non realizzerebbe il normale rischio d'impresa; al contrario, si tratterebbe della realizzazione di un rischio ben calcolabile, che il venditore avrebbe potuto ipotizzare se fosse stato mediamente diligente.
Naturalmente, il lavoratore deve
provare che la cessione sia avvenuta nonostante la consapevolezza, da parte del venditore, della scarsa affidabilità imprenditoriale fornita dall'acquirente. Qualora la prova venisse fornita, i lavoratori licenziati avrebbero diritto al risarcimento del danno da parte dell'imprenditore cedente.
A tutela dei diritti dei lavoratori e del
sindacato, la legge prevede che prima di dare seguito alla cessione debba essere rispettata una precisa
procedura sindacale.
A conferma di ciò, affinché sia valida la cessione di un singolo rapporto di lavoro, è necessario il
consenso del lavoratore interessato.
La legge stabilisce precisi vincoli
riguardanti la retribuzione del lavoratore “ceduto”, nonché il
mantenimento dei diritti con il nuovo imprenditore.
Viceversa, nei casi di fusione o incorporazione, non è prevista per il lavoratore ceduto l’acquisizione di
trattamenti più favorevoli vigenti per gli altri dipendenti del cessionario, a meno che non intervenga un
accordo sindacale in tal senso.
Per maggiori informazioni si veda la
scheda di approfondimento
ModificaCosa fare - Tempi
La
Legge 183/2010 ha introdotto per la prima volta dei termini di decadenza per l’impugnazione della cessione del contratto avvenuta a seguito di un trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.).
In particolare, la nuova disciplina prevede che:
- entro 60 giorni dalla data del trasferimento d’azienda, il lavoratore deve impugnare la cessione del contratto;
- impugnata per tempo la cessione del contratto, il lavoratore ha 270 giorni per depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato;
- in questo secondo caso, se la richiesta di conciliazione o arbitrato viene rifiutata oppure non si raggiunge l’accordo, il lavoratore ha 60 giorni per depositare il ricorso in tribunale.
La
Legge 10 del 2011 ha peraltro fatto slittare l’entrata in vigore di questa nuova procedura al 31 dicembre 2011.
Sino ad allora, quindi, continuerà ad applicarsi l’attuale disciplina, la quale prevede che il lavoratore abbia cinque anni di tempo (termine prescrizionale) per impugnare la cessione del contratto avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c.
ModificaNormativa
ModificaA chi rivolgersi
- Ufficio vertenze sindacale
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro
ModificaScheda di approfondimento
Il
Decreto Legislativo 276/2003 (c.d. Legge Biagi) ha modificato l’
art. 2112 c.c., che disciplina la cessione d’azienda o di un suo ramo autonomo.
La riforma più significativa riguarda l’apparente possibilità, per il cedente e il cessionario, di identificare come tale il ramo d’azienda oggetto della cessione.
La questione non è di secondaria importanza. Infatti, uno degli effetti della cessione di un ramo d’azienda è il trasferimento del
rapporto di lavoro di tutti i lavoratori addetti a quel ramo.
Si capisce allora che, a fronte della cessione di una parte dell’attività d’impresa, è importante verificare se ciò che è stato ceduto sia effettivamente un ramo d’azienda (con conseguente trasferimento dei lavoratori) oppure no (nel qual caso il trasferimento dei lavoratori è subordinato al loro
consenso).
E si capisce anche che se gli imprenditori che pongono in essere la cessione di una parte dell’attività d’impresa fossero liberi di stabilire, a loro piacimento, se configurare o no l’oggetto della cessione come ramo d’azienda, si potrebbero realizzare veri e propri arbitri, dal momento che il trasferimento di un gruppo di lavoratori da un’impresa a un’altra avverrebbe sulla base della loro discrezionalità, e non di principi giuridici certi e prestabiliti.
La questione in precedenza era stata risolta chiaramente a seguito di una riforma del 2001, con cui si disponeva che il ramo d’azienda oggetto della cessione doveva essere preesistente al trasferimento e, a seguito del medesimo, doveva conservare la propria identità. Come si vede, da questa formulazione normativa si precludeva al cedente e al cessionario la possibilità di definire convenzionalmente come ramo d’azienda ciò che precedentemente non fosse tale per natura.
L’art. 32
D.Lgs. 276/2003 ha modificato proprio la novità introdotta nel 2001 e di cui si è sopra detto. Infatti, a seguito della riforma apportata dalla c.d. Legge Biagi, l’art. 2112 c.c. dispone che il ramo d’azienda oggetto di cessione ai sensi dell’art. 2112 c.c. può essere identificato come tale dal cedente e dal cessionario all’atto della cessione.
Apparentemente, dunque, la nuova riforma avrebbe negato l’elementare garanzia che il
rapporto di lavoro si possa trasferire solo nel caso in cui la cessione d’azienda sia oggettivamente tale.
Le cose tuttavia non stanno nei termini appena indicati, e ciò per una serie di ragioni.
In primo luogo, si deve riflettere sulla circostanza che lo stesso art. 2112 c.c., parlando del trasferimento dell’intera azienda (a cui quello del singolo ramo è equiparato) dispone espressamente che la stessa deve preesistere alla cessione e, a seguito del trasferimento, deve conservare la propria identità.
Sarebbe pertanto curioso che la regola della preesistenza oggettiva valesse solo per la cessione dell’intera azienda e non anche del ramo autonomo della medesima.
Inoltre, lo stesso art. 2112 c.c., questa volta riferendosi direttamente al ramo d’azienda, stabilisce che lo stesso deve possedere il carattere dell’autonomia funzionale: ora, non si capisce come un segmento dell’azienda possa possedere tale requisito non oggettivamente di per sé, ma per decisione del cedente e del cessionario.
Ciò che peraltro più conta è che la riforma, se fosse interpretata nel senso di consentire a cedente e cessionario la facoltà di attribuire arbitrariamente a ciò che è stato ceduto la natura di ramo d’azienda, sarebbe illegittima.
In primo luogo, quella norma contrasterebbe con la legge delega (
Legge 30/2003). A tale riguardo, bisogna preliminarmente ricordare che il
D.Lgs. 276/2003 è un provvedimento emanato dal Governo (che di per sé non ha potere legislativo) sulla scorta di una delega da parte del Parlamento (che esercita il potere legislativo).
Pertanto, la normativa emanata dal Governo delegato è legittima solo a condizione di rientrare nell’ambito della delega; in caso contrario, si verificherebbe un eccesso di potere e un vizio di costituzionalità per violazione dell’art. 76 Cost.
Ebbene, nel caso di specie la legge delega ((
Legge 30/2003) ha effettivamente incaricato il governo di riformare la disciplina della cessione d’azienda, ma senza contemplare la modifica di cui si sta parlando, limitandosi invece a disporre che il ramo d’azienda fosse sussistente al momento del trasferimento.
E’ dunque evidente che se quella modifica fosse intesa nel senso sopra indicato, la norma sarebbe costituzionalmente illegittima.
Infine, bisogna segnalare che la riforma introdotta dal
D.Lgs. 276/2003, se interpretata nella maniera sopra indicata, sarebbe in contrasto anche con la normativa europea.
Infatti, le Direttive 1998/50 e
2001/23 dispongono che l’entità trasferita deve conservare, a seguito del trasferimento, la propria identità: ciò evidentemente significa che quell’entità deve essere considerata alla stregua di un ramo d’azienda anche prima del trasferimento, giacché non si può conservare una caratteristiche prima non posseduta.
Pertanto la norma, non potendo essere interpretata nella maniera sopra indicata, in quanto sarebbe contraddittoria, incostituzionale e contrastante con la normativa europea, può significare solamente che a cedente e cessionario sia attribuito il potere di individuare la parte di impresa oggetto di cessione, fermo restando che questa porzione già possegga di per sé le caratteristiche di ramo d’azienda.
Del resto, la Corte di cassazione, con sentenza del 17/10/05 n. 20012, ha escluso che il ramo d’azienda possa essere identificato come tale solo al momento della cessione, altrimenti all’imprenditore sarebbe di fatto consentita l’estromissione di lavoratori, senza le garanzie che al riguardo sono previste dalla legge.
ModificaL’obbligo di procedura sindacale
Nel caso di cessione di un'azienda che occupi più di 15 lavoratori, l'art. 47
Legge 428/1990 prescrive che il cedente ed il cessionario ne diano comunicazione, almeno 25 giorni prima, alle
rappresentanze sindacali aziendali ed alle rispettive
organizzazioni di categoria.
In mancanza delle RSA, l'informazione è dovuta alle
organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Più precisamente, l'informazione deve riguardare:
- i motivi del trasferimento;
- le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
I
sindacati che hanno ricevuto la comunicazione possono, nei sette giorni successivi, richiedere un
esame congiunto, che deve iniziare entro sette giorni dalla richiesta.
La
procedura di informazione - consultazione sindacale è comunque esaurita qualora, entro dieci giorni dall'inizio dell'esame congiunto, le parti non raggiungano alcun accordo.
L'accordo eventualmente raggiunto nell'ambito della descritta
procedura può prevedere deroghe alle disposizioni dell'
art. 2112 c.c..
In particolare, si può pattuire che i lavoratori dell'azienda ceduta non passino, in tutto o in parte, alle dipendenze del cessionario.
A tal fine, è però necessario che il trasferimento riguardi aziende per le quali sia stato accertato lo stato di crisi, o per le quali sia intervenuta dichiarazione di
fallimento (o di altra
procedura concorsuale), e sempre che l'accordo preveda la salvaguardia anche parziale dell'occupazione.
L'art. 47 cit. prevede esplicitamente che il mancato rispetto, da parte del
datore di lavoro, dell'obbligo di
esame congiunto costituisce
condotta antisindacale.
Per approfondimenti si veda la voce
Mobilità (procedura di) ModificaCessione del singolo rapporto di lavoro
L'ipotesi della
cessione del singolo contratto di lavoro è diversamente regolata dalla legge, a seconda che tale cessione sia, o non sia, la conseguenza di un trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
Infatti, qualora l'oggetto del trasferimento fosse l'azienda, o un suo ramo autonomo, la contestuale cessione dei relativi rapporti di lavoro sarebbe una conseguenza necessaria, automaticamente prevista dall'
art. 2112 c.c..
Va peraltro precisato che la citata disposizione di legge offre, in realtà, una importante garanzia al lavoratore che, in caso contrario, potrebbe essere
licenziato.
Tuttavia, per configurare l'ipotesi prevista dall'art. 2112 c.c., è necessario che vi sia il trasferimento dell'insieme di beni che, organizzati dall'
imprenditore, costituiscono l'azienda.
Al contrario, qualora non fossero ceduti beni strumentali, o comunque i beni ceduti non fossero tali da costituire una azienda, la cessione del rapporto di lavoro sfuggirebbe alla disciplina della norma sopra citata e, dunque, non costituirebbe più una conseguenza automatica e necessaria.
Questo caso è disciplinato dall'art. 1406 c.c., che regolamenta la
cessione del contratto.
Più precisamente, la norma dispone che uno dei due contraenti possa cedere ad un terzo il contratto, a condizione però che l'altro contraente sia consenziente.
Ciò vuol dire che, in assenza di tale consenso, la cessione del contratto non si perfeziona e non ha alcuna efficacia.
Con particolare riferimento alla cessione del contratto di lavoro, la giurisprudenza ha interpretato l'art. 1406 c.c. affermando che il dissenso deve essere esplicito e tempestivo.
In altre parole, il lavoratore ceduto potrebbe manifestare validamente il suo consenso qualora cominciasse a lavorare per il nuovo
datore di lavoro senza protestare.
Pertanto, nel caso di cessione del singolo contratto di lavoro, il lavoratore può certamente opporsi al trasferimento del proprio contratto di lavoro, a condizione però che manifesti il proprio dissenso in maniera esplicita, preferibilmente mediante raccomandata r.r., e con opportuna tempestività.
ModificaLa retribuzione del lavoratore ceduto
La questione è stata di recente affrontata dalla Cassazione (sentenza n.4724 del 12 maggio 1999).
Nel caso esaminato dalla suprema Corte era accaduto che il trattamento economico dei lavoratori aveva subito, a seguito del trasferimento d'azienda, una diminuzione.
Infatti, il
datore di lavoro acquirente aveva raggiunto con i
sindacati un accordo che, in vista del mantenimento dei livelli occupazionali, prevedeva una diminuzione delle spettanze retributive, peraltro subordinatamente alla adesione da parte di ogni singolo lavoratore.
Secondo la tesi difensiva della società, l'accordo era coerente con quanto disposto dall'art. 47 c. 5
Legge 428/1990: tale norma prevede la inapplicabilità del già citato
art. 2112 c.c., qualora il trasferimento riguardi aziende per le quali sia stato accertato lo stato di crisi, o per le quali sia stato dichiarato il
fallimento o siano state ammesse ad altre
procedure concorsuali, e sempre che la deroga alla norma codicistica sia prevista da un accordo - stipulato con le
Rsa o con le rispettive
associazioni di categoria - che consenta, anche solo parzialmente, il mantenimento della occupazione.
Un lavoratore aveva però adito il
giudice del lavoro, contestando la decurtazione retributiva.
In particolare, il lavoratore sosteneva che l'accordo non era applicabile nei suoi confronti sotto un duplice profilo: da un lato, perché egli non era iscritto ai
sindacati che l'avevano stipulato; da un altro punto di vista, perché egli non aveva prestato all'accordo l'adesione prevista dall'accordo stesso per la sua efficacia.
A questa argomentazione, la società ribatteva che, ai sensi dell'art. 1372 c. 2 c.c., l'accordo può produrre effetti nei confronti dei terzi nei casi previsti dalla legge, come nel caso di specie.
La Corte di cassazione ha accolto la tesi del lavoratore.
Infatti, è stato rilevato che il citato art. 47 c. 5 consente deroghe alla disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. in tema di trasferimento d'azienda; tuttavia, queste deroghe non possono essere introdotte unilateralmente dal
datore di lavoro; al contrario, le stesse devono essere concordate.
Nel caso di specie, l'accordo raggiunto con i
sindacati era inapplicabile al lavoratore ricorrente sotto il già segnalato duplice profilo: perché tale lavoratore non era iscritto ai sindacati stipulanti, e perché egli non aveva aderito all'accordo medesimo.
Pertanto, in una simile situazione, la decurtazione retributiva operata nei confronti di questo lavoratore dipendeva non tanto da un accordo, quanto piuttosto da una unilaterale decisione dell'imprenditore.
Pertanto, nel caso di specie non era configurabile nessuna legge che estendesse ai terzi l'efficacia del contratto, con conseguente illegittimità del comportamento del
datore di lavoro.
ModificaMantenimento dei diritti dei lavoratori con il nuovo imprenditore
L'
art. 2112 c.c. prevede che, in caso di trasferimento dell'azienda (o di un suo ramo autonomo), il
rapporto di lavoro prosegue con l'
imprenditore che subentra, ed il lavoratore conserva tutti i diritti che aveva in precedenza.
In sostanza il trasferimento non può determinare un peggioramento delle condizioni del lavoratore, al quale non può, ad esempio, essere diminuita la
retribuzione o aumentato l'
orario di lavoro.
Il principio non vale solo nel caso dei diritti disciplinati dalla legge o dal contratto, ma anche nel caso in cui il diritto del lavoratore trova il proprio fondamento nella volontà del datore di lavoro, tradottasi in un uso consolidato nel tempo.
Si parla, in casi simili, di una prassi aziendale, ovvero di un comportamento ripetuto nel tempo in modo costante, sino a divenire parte integrante del rapporto di lavoro.
Una simile prassi rientra tra i cosiddetti "usi negoziali o di fatto": in definitiva, è come se alle clausole previste dalla lettera di assunzione o dal
contratto collettivo se ne aggiungesse un'altra, non scritta, ma che diventa comunque vincolante per le parti, e che come tale deve essere rispettata.
Anche tale diritto, così come quelli messi per iscritto, non può dunque essere revocato per iniziativa di una sola delle parti, in modo unilaterale, ma deve essere rispettato sino a quando entrambi i soggetti interessati abbiano manifestato la loro intenzione di revocarlo o modificarlo.
Dunque, in mancanza di accordi stipulati al momento della cessione dell'azienda, con cui sia stato espressamente autorizzato dai lavoratori (o dai loro rappresentanti) il venir meno della prassi consolidata, questa deve continuare a trovare applicazione.
ModificaAcquisizione di trattamenti più favorevoli vigenti per gli altri dipendenti del cessionario
La fusione di società configura una ipotesi di trasferimento d'azienda, disciplinata dall'
art. 2112 c.c., operante tutte le volte in cui alla gestione di un'impresa subentra un nuovo
imprenditore.
La norma disciplina le conseguenze del trasferimento d'azienda su ogni
rapporto di lavoro.
Innanzi tutto, il rapporto continua con il nuovo imprenditore che ha acquistato l'azienda e il lavoratore conserva tutti i diritti: ciò significa, per esempio, che il lavoratore manterrà l'
anzianità maturata, con tutte le conseguenze in ordine a istituti a essa legati, quali gli
scatti di anzianità, le
ferie, il
TFR, ecc.
Inoltre, il venditore non è liberato dei debiti che, all'atto della cessione, aveva nei confronti dei lavoratori, i quali potranno quindi far valere i corrispondenti crediti nei suoi confronti, nel caso in cui l'acquirente non sia in grado di pagarli.
Questa disposizione ha importanti conseguenze sulla liquidazione: il
TFR verrà corrisposto dall'acquirente alla fine del
rapporto di lavoro; tuttavia, in caso di insolvenza, la parte maturata presso il venditore può essere rivendicata nei confronti di quest'ultimo.
La cessione d'azienda può comportare il problema di armonizzare tra loro diversi trattamenti economici e normativi, derivanti da accordi aziendali.
Ciò può succedere quando più imprese si fondono tra loro e formano una nuova impresa (fusione), o ancora quando un'impresa ne assorbe un'altra (incorporazione), quindi quando lavoratori che prima lavoravano per diversi imprenditori, si trovano a dipendere da un unico
datore di lavoro.
Il penultimo comma dell'art. 2112 C.C. dispone che l'acquirente deve applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai
contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento.
Conseguentemente, nei casi di fusione o incorporazione, ogni lavoratore manterrà i diritti derivanti dagli specifici accordi aziendali applicabili al proprio precedente datore di lavoro, senza acquistare quelli più favorevoli derivanti dagli accordi aziendali vigenti per le altre società interessate alla fusione o incorporazione.
Naturalmente, è possibile che l'acquirente pattuisca con il
sindacato nuovi
accordi aziendali che sostituiscano i precedenti, armonizzando il trattamento economico e normativo dei dipendenti.
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in tema di trasferimento di azienda
ModificaIn genere
- Un complesso strutturato di lavoratori, malgrado la mancanza di significativi elementi patrimoniali, materiali o immateriali, può corrispondere a un’entità economica che persegua un proprio obiettivo e che sia sufficientemente strutturata e autonoma: in tale ambito non è possibile escludere che il motivo del trasferimento possa consistere nell’intento di superare uno stato di difficoltà economica né è configurabile un divieto pregiudiziale, ove siano ravvisabili situazioni che possano condurre agli esiti regolati dalla normativa sulla riduzione del personale, di cedere l’azienda ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti, sicché non può considerarsi di per sé in frode alla legge o concluso per motivo illecito il contratto di cessione d’azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell’attività produttiva e dei rapporti di lavoro. (Cass. 18/10/2011 n. 21484, Pres. Roselli Rel. Tria, in Lav. nella giur. 2012, pag. 92)
- La fusione della società per incorporazione - che non determina sempre l'estinzione della società incorporata, né comporta la creazione di un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria - costituisce una fattispecie di trasferimento d'azienda tutte le volte in cui l'impresa, o un ramo di essa, sia trasferita ad altro soggetto. Ne consegue che non può essere sostenuta la cessazione dell'attività aziendale per escludere il diritto alla reintegrazione della lavoratrice illegittimamente licenziata dalla società incorporata. (Cass. 2/9/2010 n. 19000, Pres. ed est. Foglia, in D&L 2010, con nota di Giuseppe Bulgarini d'Elci, "Reintegrazione in ipotesi di fusione per incorporazione", 1145, e in Lav. nella giur. 2010, 1139)
- Anche in base al testo dell'art. 2112 c.c. precedente le modificazioni introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2011, n. 18, per trasferimento d'azienda deve intendersi qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro. Invero, non osta alla configurabilità del trasferimento la mancanza di un fine di lucro, purché sussista un'organizzazione di mezzi produttivi idonea a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili quanto meno sotto il profilo dei mezzi di produzione e delle prestazioni lavorative necessari per il loro conseguimento. (Cass. 7/4/2010 n. 8262, Pres. Roselli Est. Picone, in Orient. giur. lav. 2010, con nota di Benedetto Fratello, “Ancora sulla nozione ante riforma di trasferimento d’azienda”, 76)
- L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, non incide direttamente sul contratto individuale di lavoro, modificandone il contenuto, ma opera come fonte eteronoma di regolamento, con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale; pertanto, in caso di trasferimento di azienda, l'uso aziendale subisce la stessa sorte del contratto collettivo aziendale applicato dal cedente ed è sostituito dal contratto collettivo aziendale del cessionario, anche se più sfavorevole. (Cass. 17/3/2010 n. 6453, Pres. De Luca Est. D'Agostino, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Giulio Quadri, "Uso aziendale e trasferimento d'azienda", 814)
- L’art. 2112 c.c., nel esto modificato dalla L. n. 428 del 1990, n. 47, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/Cee (successivamente modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1), in applicazione del canone dell’interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario, e in considerazione dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con le sentenze 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell’azienda non derivi dall’esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile a un atto autoritativo della pubblica amministrazione, con conseguente diritto dei dipendenti dell’impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l’impresa subentrante, purché si accerti l’esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese. (Cass. 10/3/2009 n. 5708, Pres. Sciarelli Est. Curcuruto, in Orient. Giur. Lav. 2009, 89)
- Gli accordi sindacali conclusi al termine della procedura ex art. 47 della legge n. 428/1990, in materia di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, hanno natura di accordo gestionale. Il recesso unilaterale, esercitato dal cessionario per motivi che non alterano il sinallagma contrattuale, è illegittimo, integrando gli estremi della condotta antisindacale. (Trib. Milano 19/12/2008, Est. Ravazzoni, in Orient. giur. lav. 2009, 58)
- Perché si possa avere un trasferimento d'azienda è necessario che l'oggetto del trasferimento sia un'attività economica strutturata che già prima del trasferimento abbia determinate caratteristiche di entità organizzata e idoena alla produzione di beni e servizi la quale deve conservare la propria identità anche a seguito del passaggio al nuovo imprenditore. Con riferimento poi al ramo d'azienda l'art. 2112 c.c. stabilisce letteralmente che "le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento". (Trib. Milano 16/10/2008, Dott. Lualdi, in Lav. nella giur. 2009, 313)
- Nel caso di trasferimento d'azienda, il comportamento del dipendente che rassegni le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro con la società cessionaria non integra una rinuncia alla reintegrazione presso l'azienda cedente né un'accettazione degli effetti della cessione del ramo d'azienda, non essendo la decisione di recedere dal rapporto di lavoro con la cessionaria incompatibile con la volontà di far valere in giudizio la perdurante esistenza di un rapporto di lavoro con la cedente, domanda rispetto alla quale il lavoratore conserva interesse ad agire. (Trib. Roma 3/3/2008, Est. Valle, in D&L 2008, 984)
- E' necessario che il trasferimento di ramo d'azienda interessi un'entità economica preesistente organizzata in maniera autonoma per la produzione e lo scambio di beni o servizi. Ai fini quindi della individuazione del ramo di azienda che viene ceduto è necessario che questo consista in un complesso sufficientemente strutturato, già esistente in azienda, di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo. Va infine ricordato che là dove è stato ritenuto sufficiente ai fini dell'applicabilità del comma 5 dell'articolo 2112 c.c., il trasferimento di sola manodopera è altresì affermato che si deve trattare di manodopera in possesso di particolari e consolidate esperienze, dotata di know how professionale e di un qualificato supporto organizzativo così da integrare, anche attraverso un accurato coordinamento, un servizio autonomo e oggettivamente rilevante nonostante l'assenza di elementi materiali e patrimoniali. (Trib. Milano 12/2/2008, D.ssa Bianchini, in Lav. nella giur. 2008, 1067)
- La verifica della ricorrenza della frode alla legge, che si realizza ove si manifesti una divergenza fra la causa tipica dell'atto negoziale e la determinazione causale del suo autore indirizzata all'elusione di una norma imperativa, è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente e adeguatamente motivata (nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che un contratto di affitto di azienda avesse costituito in concreto il mezzo per eludere le garanzie dei lavoratori di cui all'art. 18 SL). (Cass. 7/2/2008 n. 2874, Pres. Mattone Est. Nobile, in D&L 2008, con nota di Alvise Moro, "Art. 2112 c.c. ed elusione fraudolenta dell'art. 18 SL", 631, e in Lav. nella giur. 2008, con commento di Gianluigi Girardi, 801)
- Nel caso di mutamento della titolarità della concessione per atto autoritativo della Pubblica Amministrazione, è configurabile un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. qualora il complesso dei beni aziendali, nel passaggio di titolarità, resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell'attitudine all'esercizio dell'impresa. (Cass. 9/1/2008 n. 199, Pres. La Terza, in D&L 2008, 191)
- In tema di trasferimento d'azienda, deriva dall'art. 2112 c.c. che i mutamenti nella titolarità dell'azienda non interferiscono con rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente. Ne consegue che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti il rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell'azienda. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato dall'impresa cessionaria, escludendo che la stessa fosse priva di legittimazione o interesse a coltivare il procedimento disciplinare per la circostanza che i fatti contestati al dipendente erano precedenti la cessione). (Cass. 27/9/2007 n. 20221, Pres. Mattone Est. Balletti, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Gianluigi Girardi, 391)
- L'art. 2112 c.c. accoglie una nozione ampia di trasferimento d'aziend, nozione di fatto equivalente alla sostituzione senza soluzione di continuità in una attività di impresa, con utilizzo di alcuni elementi ella produzione già organizzata dal cessionario; inoltre la norma opera indipendentemente dal fatto che la cessione sia di natura volontaria posto che lo scopo della stessa è quello di salvaguardare la stabilità dei rapporti di lavoro dalle mutazioni soggettive nella conduzione dell'impresa, e non di evitare manovre fraudolente intese a risolvere il rapporto con i dipendenti mediante cessioni di comodo. (Trib. Asti, ord., 28/12/2006, in Dir. e prat. lav. 2008, 1429)
- Si configura trasferimento di azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione; sicché il trasferimento di azienda è realizzabile, sempre che si abbia un passaggio dei beni di non trascurabile entità, anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo. Una volta realizzatosi il trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha confermato la sentenza impugnata dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento di un lavoratore e di condanna della ditta cessionaria al pagamento di differenze retributive, sul presupposto che si era venuto a verificare un trasferimento di azienda risultante dalla cessione, in un primo tempo, di un complesso funzionalmente organizzato di beni per lo svolgimento dell'attività produttiva, a cui aveva fatto seguito la successione formalizzata con atto notarile della società ricorrente di tutti i beni della iniziale datrice di lavoro). (Cass. 7/12/2006 n. 26215, Pres. Mercurio Est. Vidiri, in Lav. nella giur. 2007, 629)
- Anche nell'ipotesi di modifica della figura imprenditoriale da ditta individuale in Società in Nome Collettivo (operata attraverso cessione), sussiste il trasferimento d'azienda, poichè, qualunque sia la forma giuridica con cui si attui il mutamento, vi è mutamento del titolare anche laddove rimangano inalterati struttura e fini dell'azienda. (Corte app. Roma 15/6/2006, Pres. Sorace Rel. Franchini, in Lav. nella giur. 2006, 1140)
- Non è in frode alla legge, né concluso per un motivo illecito, il contratto di cessione dell’azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell’attività produttiva e dei rapporti di lavoro (Principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte). (Cass. 2/5/2006 n. 10108, Pres. Mattone Rel. Picone, in Lav. Nella giur. 2006, con commento di Enrico Barraco, 877)
- In occasione della cessione di un ramo di azienda, può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività rimasta alla società cessionaria, purchè esso mantenga, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la entenza di merito che aveva negato l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. in relazione al trasferimento di larga parte del parco automezzi di una società telefonica, alla società cessionaria del ramo aziendale avente a oggetto l'installazione di reti telefoniche di distribuzione, sulla considerazione che esso era funzionale sia al settore dell'azienda ceduto che a quello rimasto alla società cessionaria, senza considerare che la maggior parte del lavoro di gestione del ramo automezzi riguardasse in realtà il settore oggetto della cessione). (Cass. 22/3/2006 n. 6292, in Lav. nella giur. 2006, 1024)
- Non configura la vicenda traslativa regolata dall’art. 2112 c.c. una cessione (ovvero un affitto) di un’azienda che mai è entrata a far parte del complesso delle situazioni giuridico patrimoniali dell’alienante. Infatti viene a essere lesa proprio la posizione dei lavoratori ceduti, i quali, a fronte del trasferimento (senza avere occasione di opporsi alla modifica del datore di lavoro) del loro rapporto in capo all’acquirente (affittuario), non hanno la possibilità di esercitare in pieno la tutela di cui alla norma codicistica per tutti i crediti che avevano al tempo del trasferimento. (Trib. Avellino 14/12/2005, Est. Rizzo, in Lav. Nella giur. 2006, 826)
- Ai fini della continuazione dei rapporti di lavoro in base all’art. 2112 c.c. il trasferimento di azienda è verificato anche in mancanza di un atto negoziale tra le due imprese. (Cass. 13/1/2005 n. 493, Pres. Ciciretti Rel. Vidiri, in Dir. e prat. lav. 2005, 1468)
- In tema di cessione d’azienda, a norma dell’art. 2560 c.c. l’acquirente risponde solo dei debiti inerenti all’azienda che risultino dai libri contabili; l’iscrizione nei libri contabili si configura, pertanto, come elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente in relazione ai suddetti debiti, senza che possa essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell’azienda eventualmente a disposizione dell’acquirente, atteso che il citato art. 2560 c.c. è norma a carattere eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica. (Trib. Roma 6/10/2004, Est. Marrocco, in Lav. nella giur. 2005, 495)
- Non è applicabile in fattispecie risalente al 1984-1985, l’art. 2112 c.c. nei casi in cui il trasferimento d’azienda derivi non da attività negoziale dei privati ma avvenga in forza di provvedimento autoritativo, essendo mal conciliabili con gli interessi di natura pubblicistica gli obblighi di continuazione del rapporto e di mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori, posti a carico del cessionario. L’interpretazione è avvalorata dalla esistenza di numerose norme (art. 5 l. 22 settembre 1960 n. 1054, art. 4 l. 10 novembre 1973 n. 755, art. 13 l. 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 7 l. 19 maggio 1975 n. 169, art. 209 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, art. 72 l. 6 ottobre 1978 n. 295, art. 68 l. 22 ottobre 1986 n. 742, art. 12 l. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 19 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80) le quali prevedono l’applicazione dell’art. 2112 c.c. ai trasferimenti d’azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell’ambito della gestione dei pubblici servizi, di cui non vi sarebbe necessità ove la norma citata si applicasse automaticamente anche in questi casi. Né tale interpretazione configge con la direttiva n. 77/187/Cee che si applica “ai trasferimenti di imprese in seguito a cessione contrattuale o a fusione”, stante anche la circostanza che solo successivamente la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e in tempi più recenti le modifiche apportate al testo originario dell’art. 2112 c.c. ne hanno ampliato l’operatività, includendo il “provvedimento” tra le possibili cause del trasferimento (fattispecie relativa al trasferimento del servizio di nettezza urbana del Comune di Roma della gestione in economia, da parte del comune, alla gestione affidata alla azienda municipalizzata Amnu – ora Ama – in applicazione di apposito atto amministrativo). (Cass. 24/3/2004, n. 5934, Pres. Ianniruberto Est. Vidimi, in Giust. Civ. 2005, 458)
- L’art. 2112 c.c. è certamente applicabile anche ai trasferimenti non aventi carattere negoziale quali quelli che si realizzano per effetto di atti di carattere pubblicistico, dovendosi avere riguardo al fenomeno della cessione di azienda oggettivamente inteso, quale che sia la sua fonte, a maggiore ragione dopo l’ultima modifica della norma che parla ora genericamente di provvedimento. (Corte d’appello Milano 9/2/2004, Pres. Mannaccio Relp. Castellini, in Lav. nella giur. 2004, 908)
- La cessione di alcuni macchinari e lavoratori, non accompagnata dalla cessione di un complesso organizzativo autonomo, non è sufficiente a configurare un trasferimento d'azienda o ramo d'azienda e si deve ritenere nullo per frode alla legge il contratto di cessione d'azienda quando la vera ragione sia quella di eludere la legislazione vigente in materia di licenziamento, di cassa integrazione e mobilità, come nel caso in esame in cui il trasferimento è stato disposto per aggirare il rifiuto dei lavoratori al trasferimento e per evitare i costi della mobilità. (Trib. Treviso 4/11/2003, Est. De Luca, in Lav. nella giur. 2004, 141, con commento di Francesca Marchesan)
- Non è applicabile l'art. 2112 c.c. nell'ipotesi in cui il trasferimento d'azienda avvenga in forza di autonoma concessione (nella specie, tramite affidamento ad un commissario governativo della gestione esattoriale per la riscossione dei trbuti) anziché a seguito di attività negoziale. (Cass. 26/2/2003 n. 2936, Pres. Miani Est. MianiCanevari, in Foro it. 2003, parte prima, 2757)
- Il trasferimento ad altra impresa di lavoratori addetti ad una struttura aziendale priva di autonomia organizzativa e caratterizzata dall' estrema eterogeneità delle funzioni degli addetti, insuscettibile dunque di assurgere ad unitaria "entità economica", non può configurare una cessione di ramo d'azienda cui sia applicabile l' art. 2112 c.c., ma costituisce mera cessione di contratti di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti. (Cass. 4/12/2002, n. 17207, Pres. Mercurio, Est. Vidiri, in Foro it. 2003 parte prima, 103)
- Perché si abbia trasferimento d'impresa, ai fini della direttiva comunitaria n. 77/187 e successive modificazioni come interpretata dalla Corte di Giustzia delle Comunità europee, l'entità oggetto di trasferimento deve, successivamente al medesimo, conservare la propria identità da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d'impresa, la cessione o no di elementi materiali, la riassunzione o no del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate); non osta alla configurabilità del trasferimento la mancanza di un fine di lucro, purché sussista un'organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili quanto meno sotto il profilo dei mezzi di produzione e delle prestazioni lavorative necessari per il loro conseguimento. L'attività di un sindacato non è riconducibile a tale ampia nozione di attività economica organizzata e pertanto, quando intervenga una riorganizzazione delle strutture periferiche di una confederazione sindacale, dotate di propria soggettività giuridica e di autonomia d'azione, e si verifichi un passaggio di operatori sindacali e di elementi materiali dell'organizzazione che si scioglie ad altre preesistenti, non è in via di principio configurabile un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. (Cass. 2/8/2002, n. 11622, Pres. Sciarelli, Est. Toffoli, in Riv. it. dir. lav. 2003, 406, con nota di Alessandra Raffi, Nella nozione di trasferimento d'azienda può rientrare la successione tra organizzazioni sindacali?)
- Il trasferimento d'azienda può configurarsi - con riferimento alla posizione del lavoratore - come successione legale di contratto che, per non richiedere, quindi, il consenso del contraente ceduto (lavoratore trasferito) non può essere assimilato alla cessione negoziale per la quale il suddetto consenso opera da elemento costitutivo della fattispecie negoziale. E'agevole al riguardo la considerazione che la causa-e più precisamente la funzione socio-economica cui deve assolvere il trasferimento d'azienda-osta a che a detto trasferimento possa applicarsi la disciplina dettata dagli artt. 1406 e ss. c.c., risultando di palmare evidenza come gli adempimenti richiesti da tale disciplina e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano un complesso di disposizioni che, per la propria articolazione e la propria rigidità, si presentano come poco permeabili alle esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese. Esigenze queste alla cui soddisfazione è funzionalizzata invece la normativa dettata dall'art. 2112 c.c., volta a coniugare le ragioni dell'economia con quelle della tutela del lavoro. Rientrano nella fattispecie del trasferimento d'azienda tutti quei casi in cui, restando inalterate le strutture e l'unità organica dell'azienda, ne venga mutato il solo titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato per trasferire; la vicenda circolatoria, oltre che interessare l'azienda, ossia il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, può riguardare un solo ramo di essa; il complesso dei beni, oggetto del conferimento dell'azienda (o di un ramo di essa), deve essere idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa, anche se non necessariamente la stessa esercitata dal conferente. (Cass. 23/7/2002, n. 10761, Pres. Sciarelli, Est. Vidiri, in Lav. nella giur. 2003, 19, con commento di Enrico Barraco)
- La funzione garantistica che la disposizione dell'art. 2112 c.c. assume nei confronti dei lavoratori, in conformità anche alle indicazioni della direttiva n. 77/187 del Consiglio delle Comunità Europee-funzione destinata ad accentuarsi in un contesto di maggior flessibilità del mercato del lavoro, quale scelta alternativa al licenziamento per g.m.o. o alle procedure di mobilità di cui alle leggi nn. 765/1977 e 223/1991-comporta l'accoglimento di una nozione estensiva del trasferimento d'azienda (definitivamente accolta dal d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, attuativoricomprende in esso tutte le ipotesi di trasferimento anche di una singola attività d'impresa, sempre che sia riscontrabile un complesso di beni o di rapporti interessati al fenomeno traslativo. In tale accezione allargata, il trasferimento d'azienda può configurarsi, con riferimento alla posizione del lavoratore come successione legale nel contratto che, non richiedendo il consenso del contraente ceduto, non è assimilabile alla cessione negoziale, per la quale tale consenso opera da elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 1406. c.c. (Cass. 22/7/2002, Pres. Sciarelli, Est. Vidiri, in Riv. it. dir. lav. 2003, 148, con nota di Franco Scarpelli, Nozione di trasferimento di ramo d'azienda e rilevanza del consenso del lavoratore). della direttiva n. 98/50/CE, che ha riformulato lo stesso art. 2112 c.c.), la quale
- Le gestioni in appalto delle esattorie per la riscossione delle imposte dirette trovano origine e titolo nei provvedimenti di concessione la cui scadenza o revoca, dando luogo ad un caso di cessazione dell'impresa, rende inapplicabile al personale della gestione esattoriale cessata che viene mantenuto in servizio la disciplina ordinaria di cui all'art. 2112 c.c., in tema di trasferimento d'azienda, atteso che il nuovo concessionario subentra a titolo originario in forza di una autonoma concessione. (Cass. 15/7/2002, n. 10262, Pres. Trezza, Est. Filadoro, in Riv. it.lav. 2003, 249, con nota di Leonardo Panagliotti, Prova della subordinazione e inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. in caso di avvicendamento tra concessionarie per la gestione in appalto delle esattorie). dir.
- La scriminante tra cessione d'azienda e cessione di singoli beni aziendali è certamente costituita dall'elemento dell'organizzazione e, quindi, della idoneità del complesso organizzato a costituire utile e compiuto strumento di impresa, ancorché non sia necessario che il complesso aziendale sia attualmente (al momento della cessione) produttivo. Peraltro, il ramo d'azienda, come complesso organizzato, è configurabile anche quando manchi o siapatrimoniale-beni materiali o immateriali-e l'organizzazione abbia ad oggetto quasi esclusivamente la manodopera , come sovente accade nella produzione di servizi. (Trib. Milano 27/6/2002, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2003, 392) ridotto ai minimi termini l'elemento
- In assenza di un cessionario imprenditore, si deve rilevare la nullità della cessione di ramo d'azienda-e dei relativi rapporti di lavoro-per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. perché stipulato con l'intento di eludere la normativa sui licenziamenti collettivi. Sussistendo, quindi, una continuità del rapporto di lavoro con il cedente, i licenziamenti intimati dal cessionario dovranno essere dichiarati nulli in quanto intimati da soggetto diverso rispetto al reale datore di lavoro. (Corte d'appello Salerno 24/4/2002, Pres. Casale, Rel. Cappelli, in Lav. nella giur. 2003, 688)
- L'art. 2558 c.c., nel prevedere che in caso di trasferimento di azienda la successione del cessionario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda non aventi carattere personale, prende in considerazione solo i c.d. contratti di azienda e i c.d. contratti di impresa; deve dunque escludersi che tale norma possa essere riferita ad accordi sindacali in materia di lavoro, contenenti la previsione per i lavoratori trasferiti con il loro consenso a una società collegata a quella da cui dipendono, del c.d. diritto al rientro (in caso di futuri cambiamenti nella struttura organizzativa di tale società) nella società di provenienza. (Cass. 2/3/2002, n. 3045, Pres. Amirante, Est. Mercurio, in Riv. it. dir. lav. 2003, 163, con nota di Martina Vincieri, Trasferimento di azienda e successione dell'acquirente in accordi sindacali di rientro dei lavoratori).
- Il trasferimento d'azienda può essere realizzato anche con un atto negoziale innominato essendo sufficiente che si verifichi un mero mutamento della titolarità dell'azienda rimanendone inalterata la struttura. (Trib. Firenze 29/11/2001, Est. Bronzini, in D&L 2002, 390)
- E' nullo il contratto di cessione di ramo d'azienda qualora emerga la comune intenzione delle parti di concludere il negozio per l'illecita finalità di elusione dell'applicazione di norma imperativa di legge relativa ai licenziamenti collettivi (Trib. Nocera Inferiore 29/5/2001, pres. e est. Viva, in Lavoro giur. 2001, pag. 1166, con nota di Menegatti, La frode alla legge nella cessione di ramo d'azienda)
- Deve escludersi l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. per il trasferimento d'azienda nel caso di subentro di un'azienda ad altra nella gestione di un pubblico servizio (nella specie, vi era stato un avvicendamento di società appaltatrici del servizio per la raccolta di rifiuti solidi urbani) (Trib. Napoli 12/7/00, pres. Marconi, est. Lorito, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 693)
- Non è configurabile un'ipotesi di trasferimento d'azienda nel caso di esaurimento di un contratto d'appalto di servizi di pulizia e di successione cronologica nell'espletamento del servizio da parte di altra impresa aggiudicatrice del nuovo contratto, in quanto nella fattispecie difetta il requisito del passaggio ad un diverso titolare, in tutto o in parte, di un complesso di beni organizzato che preservi la sua identità obiettiva. L'art. 4 del C.C.N.L. delle imprese di pulizia, nel disciplinare il cambio di gestione, mira esclusivamente a garantire i pregressi livelli occupazionali attraverso la costituzione di nuovi e distinti contratti di lavoro con l'impresa subentrante, senza alcuna continuità giuridica con i precedenti rapporti (Trib. Napoli 21/6/00, est. Musella, in Dir. lav. 2001, pag. 39, con nota di Nappi, Successione di appalti di servizi e trasferimento d'azienda)
- E’ configurabile un’ipotesi di trasferimento d’azienda non solo quando ad essere trasferirti siano gli elementi materiali che fornivano un’identità commerciale ed un valore economico all’azienda trasferita, ma anche quando oggetto del trasferimento sia soltanto l’organizzazione dell’attività e il know how rappresentato dall’insieme delle competenze e conoscenze dei dipendenti (Trib. Ravenna 8/6/00, est. Riverso, in Lavoro giur. 2000, pag. 949, con nota di Menegatti, Divieto di interposizione, esternalizzazione e trasferimento d’azienda)
- La disciplina posta dall'art. 2112 c.c. in tema di trasferimento d'azienda si attua tra soggetti che svolgono un'attività organizzata allo scopo della produzione o dello scambio di beni o di servizi, contrassegnata da un fine di lucro o, almeno, di redditività, e ha ad oggetto l'azienda intesa come il complesso dei beni organizzati a tal fine, ovvero anche autonome articolazioni della stessa, trovando tale regolamentazione il fondamento nell'inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale, sicché in tutti i casi in cui la struttura organizzativa e l'attitudine all'esercizio dell'impresa rimangono immutate, nonostante il mutamento del titolare, il rapporto di lavoro non si interrompe (Cass. 3/5/00, n. 5550, pres. De Musis, est. Stile, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 67, con nota di Madera, Brevi osservazioni in tema di trasferimento d'azienda, cessione di singoli beni aziendali e corresponsione del trattamento di fine rapporto)
- In caso di affidamento di un servizio locale, gestito dal Comune, ad una società - s.r.l. o s.p.a. - a tale scopo costituita ai sensi dell'art 22, 3° comma , lett. e) L. n. 142/90, si ha un conferimento di attività, ex art. 34 d.lgs. n. 29793. Devono pertanto osservarsi le procedure di informazione e consultazione previste dall'art. 47, commi 1-4 L.della neo-costituita società trovano applicazione le garanzie di cui all'art. 2112 c.c. (nella fattispecie, è stato anche ritenuto che il rifiuto del trasferimento da parte del dipendente giustifica il recesso da parte dell'amministrazione) (Pret. Bergamo 24/6/99, est. Bondì, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 1292, con nota di Pellacani, Trasferimento di attività e servizi pubblici a società miste ex art 22, L. n. 142/90 ed effetti sui rapporti di lavoro) n. 428/90 e nei confronti del personale che passa alle dipendenze
- Ricorre il trasferimento d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c. quando vi sia sostituzione del soggetto titolare del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato. Tale complesso di beni consta, di regola, di cose materiali, quali, ad esempio, impianti, macchine, attrezzature, arredi; nonché dell’opera dei dipendenti, che imprime agli aggregati materiali natura e impronta di composito e unitario strumento dell’attività organizzata; si ascrivono altresì tra gli elementi costitutivi dell’azienda i cosiddetti beni immateriali, quali segni distintivi, brevetti, diritti d’autore, ecc.; è infine attributo dell’azienda, considerata nel suo complesso, l’avviamento, che non si esaurisce nella clientela, ma che comprende anche le relazioni con i collaboratori e i fornitori (Pret. Milano, sez. Abbiategrasso, 17/5/99, est. Fagnoni, in D&L 1999, 569)
- E’ ravvisabile il trasferimento d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c. anche in ipotesi di successione di contratti di affitto, in virtù dei quali l’azienda si trasferisce da un affittuario all’altro per il tramite della risoluzione del precedente contratto e della conclusione del nuovo contratto di affitto con il proprietario concedente (Pret. Milano, sez. Abbiategrasso, 17/5/99, est. Fagnoni, in D&L 1999, 569)
- La disciplina dell'art. 2112 c.c. sul trasferimento d'azienda è espressione del principio dell'inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale, al quale resta legato in tutti i casi in cui questo, restando immutato nella sua struttura, cambi di titolare. Pertanto detta disciplina presuppone che entrambi i soggetti tra i quali si attua il trasferimento svolgano una attività organizzata allo scopo della produzione o dello scambio di beni e servizi ed avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati a tal fine e non è applicabile quando all'azienda privata succede un ente pubblico considerata l'estraneità dell'attività dell'ente a qualsivoglia fine di lucro o almeno di redditività (Consiglio di Stato 11/3/99, n. 263, pres. Iannota, est. Lamberti, in Argomenti dir. lav. 2001, pag. 676)
- Ai sensi dell’art. 2112 c.c., il trasferimento d’azienda è configurabile in tutte le ipotesi in cui, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa e quindi immutati il suo oggetto e la sua attività, vi sia soltanto la sostituzione del titolare, ancorché attuata con mezzi tecnico-giuridici diversi dalla vendita, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto (Pret. Milano 27/7/98, est. Curcio, in D&L 1998, 1007)
- Ai sensi dell’art. 2112 c.c. il trasferimento di azienda presuppone il trasferimento di un complesso organizzato di beni e, pertanto, non è configurabile nel caso di mera cessione di alcuni macchinari (Trib. Milano 17/4/98, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 1998, 716)
- Il trasferimento d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c. ricorre tutte le volte in cui, in considerazione di particolari rapporti intercorsi tra le parti, sia configurabile una sostituzione della titolarità dell'azienda avvenuta mediante la gestione da parte del cessionario dei rapporti facenti capo all'azienda medesima (Pret. Milano 3/8/94, est. Vitali, in D&L 1995, 141)
ModificaRamo di azienda
- Nella nozione di cessione di ramo di azienda rientra ogni ipotesi di trasferimento anche di una singola attività di impresa, sempre che sia riscontrabile un complesso di beni o di rapporti interessati al fenomeno traslativo. In tale accezione, il trasferimento di azienda può avere a oggetto anche i soli lavoratori, i quali per essere stati addetti a un medesimo ramo dell’impresa ed in virtù delle nozioni e delle esperienze acquisite siano capaci di svolgere le proprie funzioni presso il nuovo datore di lavoro anche prescindendo dall’ulteriore supporto dei beni immobili, dei macchinari, degli attrezzi da lavoro e/o di altri beni, di talché è indubbio che tale schema negoziale con riferimento alla posizione del lavoratore si risolve in una ipotesi di successione legale del contratto di lavoro subordinato non abbisognevole del consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.p. (Cass. 14/11/2011 n. 23808, Pres. Vidiri Est. Bronzini, in Lav. nella giur. 2012, 91)
- Il connotato essenziale del ramo d’azienda sta nell’elemento dell’organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo, interagenti tra loro e capaci di tradursi in beni e servizi individuabili. Deve, quindi, trattarsi di una articolazione funzionalmente autonoma dotata di una certa oggettività, consistente nell’esistenza di uno scopo o di una funzione comuni, che unifichino e rendano omogeneo il complesso trasferito. (Trib. Milano 9/12/2010, Giud. Ravazzoni, in Lav. nella giur. 2011, 326)
- Il "ramo di azienda" ai sensi dell'art. 2112 c.c., nonostante le modifiche introdotte dall'art. 32 del D.Lgs. 10/9/03 n. 276, non può essere disegnato e modificato solo al momento del trasferimento e in esclusiva funzione di esso, ma deve viceversa consistere in un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la propria struttura, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente; in difetto di tale requisito, il trasferimento alla cessionaria del rapporto di lavoro del lavoratore dissenziente è inefficace, con conseguente diritto di questi alla riammissione in servizio presso la cedente (nella fattispecie, il Giudice ha escluso la riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. della cessione di una testata editoriale le cui pubblicazioni erano terminate due anni prima dell'asserito trasferimento per riprendere solo alcuni mesi dopo di esso con un progetto diverso e con parte soltanto del personale precedentemente addetto). (Trib. Milano 21/7/2010, Est. Gasparini, in D&L 2010, 1077)
- Perché si possa avere un trasferimento d'azienda è necessario che l'oggetto del trasferimento sia un'attività economica strutturata che già prima del trasferimento abbia determinate caratteristiche di entità organizzata e idoena alla produzione di beni e servizi la quale deve conservare la propria identità anche a seguito del passaggio al nuovo imprenditore. Con riferimento poi al ramo d'azienda l'art. 2112 c.c. stabilisce letteralmente che "le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento". (Trib. Milano 16/10/2008, Dott. Lualdi, in Lav. nella giur. 2009, 313)
- Per ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione d'azienda, deve intendersi ogni entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale in occasione del trasferimento conservi la sua identità. (Trib. Milano 28/8/2008, Est. Tanara, in Orient. della giur. del lav. 2008, 677)
- Il ramo d'azienda, in quanto entità economica organizzata in maniera stabile che conserva la propria identità in occasione del trasferimento, presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo; tale nozione di ramo d'azienda è utilizzabile anche quando i fatti di causa sono precedenti rispetto alle modifiche legislative introdotte dalla Direttiva n. 98/50, in quanto frutto dell'elaborazione giurisprudenziale a livello comunitario e come tale vincolante per il giudice nazionale, in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale, da cui deriva, per il giudice nazionale, l'obbligo di un'interpretazione adeguatrice. La validità della cessione non è condizionata alla prognosi favorevole alla continuazione dell'attività produttiva, e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario. Ferme restando le garanzie predisposte a tutela dei lavoratori, nessun limite, neppure implicito, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, il che dimostra l'inconsistenza giuridica della tesi della nullità di una cessione che, lungi dal tendere alla conservazione dell'azienda, si realizzi in condizioni e con modalità tali da renderne probabile la dissoluzione. (Trib. Milano 18/7/2008, Est. Cincotti, in Orient. della giur. del lav. 2008, 656)
- Per ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. (così come modificato dalla L. 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, senza che sia necessaria anche la completezza materiale e l'autosufficienza del gruppo. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che la cessione del servizio esattoriale, operata da un istituto di credito, integrasse un'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, non rilevando - ai fibni della sussistenza dei requisiti di autonomia funzionale e organizzativa - che il 5% dei dipendenti svolgesse compiti (bancari ed esattoriali) e che il settore si avvalesse di alcuni servizi operativi - il centralino, il servizio paghe, supporti informatici - della banca. (Cass. 5/3/2008 n. 5932, Pres. Sciarelli Est. Maiorano, in Lav. nella giur. 2008, 733)
- Anche successivamente alle modifiche introdotte nell'art. 2112 c.c. dall'art. 32 D.Lgs. 10/09/03 n. 276, per ramo d'azienda deve intendersi un'entità economica funzionalmente autonoma e preesistente come tale al trasferimento, e che con la vicenda traslativa mantiene la propria identità; in difetto di tale requisito, il trasferimento alla cessionaria del rapporto di lavoro del lavoratore dissenziente è illegittimo, con conseguente diritto di questi alla riammissione in servizio presso la cedente. (Trib. Roma 3/3/2008, Est. Valle, in D&L 2008, 984)
- Può configurarsi il trasferimento di un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 276/2003, solo qualora il ramo ceduto abbia le caratteristiche dell'articolazione funzionalmente autonoma e sia preesistente al trasferimento conservando la sua identità al momento del trasferimento. (Trib. Milano 29/2/2008, in Dir. e prat. lav. 2008, 1429)
- Anche successivamente alle modifiche all'art. 2112 c.c. apportatedall'art. 32 D.Lgs. 10/9/03 n. 276, affinché si possa avere un trasferimento di ramo d'azienda è necessario che questo consista in un'entità economica per la produzione di beni e servizi, preesistente al trasferimtn, organizzata in maniera autonoma da persone e da elementi che consentano l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo; tale entità economica può anche essere caratterizzata dalla prevalenza delle risorse umane rispetto ai beni materiali, purché si tratti di risorse in possesso di particolari e consolidate competenze e dotate di un qualificato supporto organizzativo che consenta di integrare, anche attraverso un accurato coordinamento, un servizio autonomo ed effettivamente rilevante (nella fattispecie, è stato escluso che la mera cessione di contratti per i servizi di pulizia possa configurare cessione di ramo d'azienda nel senso sopra indicato). (Trib. Milano 12/2/2008, Est. Bianchini, in D&L 2008, 590)
- Per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 c.c. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001 n. 18 in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione d'azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto a un ramo d'azienda già costituito. Ne consegue che può applicarsi la disciplina dell'art. 2112 c.c. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività rimasta alla società cessionaria, purché esso mantenga, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa e che, in presenza di tale presupposto, si considerano far parte del ramo di azienda - sicché i reciproci rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza necessità di un loro consenso, i dipendenti che prestano la loro attività non solo esclusivamente, ma anche prevalentemente, per la produzione di beni e servizi del ramo aziendale. (Rigetta, App. Trieste, 15 aprile 2004). (Cass. 1/2/2008 n. 2489, Pres. Ciciretti Est. Picone, in Dir. e prat. lav. 2008, 2110)
- Elemento fondamentale per distinguere, in caso di semplice trasferimento di dipendenti, la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. dalla mera cessione dei contratti medesimi, deve rinvenirsi nella prova dell'esistenza di un'organizzazione che venga a includere i lavoratori, tanto da poterli considerare un'entità economica organizzata per la produzione elo scambio di beni e servizi, qualificabile, quindi, come un ramo di azienda. (Trib. milano 8/10/2007, Pres. Di Leo, in Lav. nella giur. 2008, 204)
- Il trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., anche alla luce della nuova definizione contenuta nell'art. 32 D.Lgs. 10/9/03 n. 276, presuppone la preesistenza di un'entità economica organizzata in maniera autonoma per la produzione o lo scambio di beni o servizi, la cui esistenza e consistenza non può essere viceversa affidata alla volntaria determinazione del cedente e del cessionaria espressa al momento del trasferimento, con la conseguenza che, in difetto di tale presupposto, deve ritenersi illegittimo il trasferimento alla cessionaria del rapporto di lavoro del lavoratore dissenziente con conseguente diritto di quest'ultimo alla reintegrazione nel posto di lavoro alle dipendenze dell'impresa cedente. (Trib. Milano 4/5/2007, Est. Frattin, in D&L 2007, 466)
- In occasione della cessione di un ramo d'azienda, può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività rimasta alla società cessionaria, purchè esso mantenga, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. in relazione al trasferimento di larga parte del parco automezzi di una società telefonica, alla società cessionaria del ramo aziendale avente a oggetto l'installazione di reti telefoniche di distribuzione, sulla considerazione che esso era funzionale sia al settore dell'azienda ceduto che a quello rimasto alla società cessionaria, senza considerare che la maggior parte del lavoro di gestione del ramo automezzi riguardasse in realtà il settore oggetto della cessione). (Cass. 22/3/2006 n. 6292, Pres. Senese Rel. D'Agostino, in Dir. e prat. lav. 2006, 2678, e in Riv. it. dir. lav. 2007, 412)
- La nozione di ramo d’azienda, ai fini dell’applicazione della disciplina in tema di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., va individuata sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, nella identità dell’entità economica ceduta e dell’insieme dei mezzi organizzati. (Trib. Milano 30/7/2005, Est. Ravazzoni, in Orient. Giur. Lav. 2005, 614)
- Ai fini di ritenere applicabile l'art. 2112 c.c., relativo al trasferimento dell'azienda, anche al trasferimento di un ramo dell'attività aziendale, è necessario che sia ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi, mentre è da escludersi che il ramo d'azienda possa essere identificato come tale solo al momento del trasferimento ed in esclusiva funzione di esso, in quanto ciò consentirebbe di estromettere dall'impresa i lavoratori eccedenti, senza rispettare per essi le garanzie previste dal rapporto di lavoro preesistente, quali sussistenza di contratti collettivi o diritto alla stabilità del posto di lavoro. (In applicazione del su indicato principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza del giudice di merito che, a fronte di un processo di "esternalizzazione", ovvero di cessione all'esterno di svariati singoli servizi da parte di un'impresa, non aveva ritenuto che la cessione avesse ad oggetto una realtà organizzativa riconducibile alla nozione di unità produttiva, e peratnto aveva qualificato l'operazione come cessione di una pluralità di rapporti lavorativi non assoggettabili alla normativa di cui all'art. 2112 c.c. e necessitante, per il suo perfezionamento, del consenso del lavoratore ceduto. (Cass. 4/12/2002, n. 17207, Pres. Mercurio, Rel. Vidiri, in Lav. nella giur. 2003, 429, con commento di Giorgio Mannacio; in Foro it. 2003, parte prima, 458, con nota di R.Cosio, "La cessione del ramo d'azienda: un cantiere ancora aperto")
- La prospettiva di tutela del lavoratore caratterizzante la disciplina del trasferimento di azienda impone una nozione restrittiva di ramo di azienda che, per essere tale, deve avere una sua autonomia funzionale e non costituire, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro; tale autonomia funzionale deve intendersi nel senso che essa non può essere meramente potenziale presso il cedente, ma il ramo di azienda deve preesistere alla vicenda traslativa, prima della quale deve essere identificabile e idoneo a funzionare autonomamente, (Cass. 25/10/2002, n. 15105, Pres. Mercurio, Est. Picone, in Riv. it. dir. lav. 2003, 149; in Foro it. 2003 parte prima, 104; in Argomenti dir. lav. 2003, 619; in Giur. It. 2003, 2052).
- Affinché possa parlarsi di ramo d'azienda oggetto di traslazione ai sensi dell'art. 2112 c.c., anche prima della novella introdotta dal D. Lgs. 2/2/01 n. 18, è necessario che lo stesso abbia una preesistente organizzazione ed autonomia funzionale presso il cedente, in mancanza delle quali, non applicandosi l'automatismo di cui all'art. 2112 c.c., è necessario il consenso dei dipendenti ceduti affichè il rapporto di lavoro si instauri con l'impresa subentrante. (Cass. 25/10/2002 n. 15105, Pres. Mercurio Est. Picone, in D&L 2002, 905, con nota di Lorenzo Franceschinis, "Il caso Ansaldo all'esame della Cassazione: è ramo d'azienda solo se vi è autonomia funzionale ed organizzativa preesistente al trasferimento")
- La nozione di trasferimento di azienda deve essere interpretata in maniera ampia e secondo più attenuati caratteri di materializzazione, così da considerare quale "attività economica" suscettibile di figurare come oggetto del trasferimento anche i soli lavoratori che, per essere stati addetti ad un ramo dell'impresa e per aver acquisito un complesso di nozioni ed esperienze, siano capaci di svolgere autonomamente le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro. (Cass. 23/7/2002, n. 10761, Pres. Sciarelli, Est. Vidiri, in Riv. it. dir. lav. 2003, 148, in Argomenti dir. lav. 2003, 628).
- Il trasferimento di ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., ha per oggetto un complesso funzionale di beni ed attività idoneo di per sé a consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale; non sussiste pertanto trasferimento di ramo d'azienda rilevante ai sensi dell'art. 2112 c.c., nel caso di cessione di mere attività o servizi interni all'impresa cedente, privi d'autonomia tecnico finanziaria ed organizzativa rispetto al resto dell'azienda (nella fattispecie, è stata esclusa l'applicabilità della norma in esame con riferimento ad un trasferimento avente ad oggetto i servizi di sorveglianza, in quanto privo di autonomia tecnico finanziaria ed organizzativa rispetto al resto dell'azienda). (Trib. Milano 6/3/2002, Est. Peragallo, in D&L 2002, 646, con nota di Alberto Guariso, "Trasferimento di ramo d'azienda: ultimi bagliori in attesa del "patto per l'Italia")
- L'art. 2112 c.c. deve essere interpretato conformemente alla lettera ed allo scopo delle direttive comunitarie sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese e tenuto conto dell'interpretazione di tali direttive data dalla Corte di Giustizia Ce, secondo cui l'oggetto del trasferimento d'aziende deve essere un'entità economica organizzata in modo stabile, sufficientemente strutturata ed autonoma, in cui l'attività economica già svolta dal cedente e proseguita dal cessionario è soltanto indice dell'identità economica trasferita e, quindi, della continuità dell'impresa, non costituendo di per sé sola un'autonoma entità economica la quale, per essere tale, deve necessariamente essere accompagnata da altri elementi, quali il personale che la compone, l'organizzazione ed i mezzi di gestione a sua disposizione; ne consegue che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., rileva come ramo d'azienda esclusivamente la singola unità produttiva che sia composta da beni tali da costituire idoneo e compiuto strumento di impresa alla luce della sua autonomia organizzativa, produttiva e funzionale rispetto al più ampio contesto dell'impresa alienante e che costituisca un complesso funzionale di beni di per sé idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di una determinata attività di impresa (nella fattispecie è stata esclusa l'applicabilità della norma in esame con riferimento ad un trasferimento avente ad oggetto il reparto dove venivano svolte le attività di montaggio dei beni prodotti dal cedente in quanto privo di autonomia funzionale rispetto al resto dell'azienda). (Trib. Vigevano 11/12/2001, Est. Scarzella, in D&L 2002, 383)
- La determinazione dell’effettiva consistenza del ramo d’azienda rientra nell’autonomia contrattuale del titolare dell’azienda, non essendo richiesta anche unpreesistente autonomia organizzativa ed economica, pertanto è sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. anche il trapasso di determinati beni e servizi anche distinti dall’attività principale e tra loro eterogenei, purché sia ravvisabile un’autonomia funzionale almeno potenziale presso il cedente, intesa come idoneità ad assumere un autonomo ed apprezzabile valore di mercato nel momento della separazione dall’organizzazione di partenza (Corte d'appello Milano 11/3/00, pres. Mannaccio, in Argomenti dir. lav. 2000, pag. 433)
- Poiché per parlarsi di azienda o di ramo d'azienda suscettibile di trasferimento ex art. 2112 c.c. deve aversi un insieme di elementi produttivi organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività sufficientemente strutturata e autonoma, tali requisiti dell'oggetto del trasferimento (organizzazione e autonomia) debbono necessariamente preesistere al trasferimento dello stesso e non possono rappresentarne una conseguenza, giacché se l'organizzazione imprenditoriale dei mezzi produttivi in vista dello svolgimento di una determinata attività potesse essere oggetto dell'apporto esclusivo del nuovo imprenditore, il concetto di azienda o di ramo d'azienda ne risulterebbe svuotato di contenuto, potenzialmente ridotto al mero elemento materiale, e potrebbe aprire la strada a usi strumentali dell'art. 2112 c.c. (principio generale di non cedibilità del contratto in assenza del consenso del contraente ceduto) e all'elusione di norme imperative di legge (licenziamenti collettivi) (Trib. Genova 10 settembre 1999, pres. Russo, est. Verrina, in D&L 2000, 196)
- Ai fini della distinzione tra la fattispecie della cessione dell’azienda o di un ramo della stessa e l’alienazione di singoli elementi dell’azienda è necessario prendere in esame la natura oggettiva del vincolo che deve legare tra loro le singole componenti: non è sufficiente la volontà del datore di lavoro di destinare determinati beni ad uno scopo produttivo né basta l’attribuzione ad essi della qualità di “azienda” ad opera delle parti stipulanti il negozio di trasferimento, ma è necessario che tali beni siano organizzati e coordinati per il perseguimento di tale scopo produttivo mediante un legame obiettivo immanente alla struttura che deve preesistere al trasferimento (Trib. Genova 7/9/99, pres. Russo, in Argomenti dir. lav. 2000, pag. 422. In senso conforme, v. Trib. Genova 4/11/99, pres e est. Russo, in Argomenti dir. lav. 2000, pag. 427)
ModificaCessione del rapporto di lavoro
- Il mutamento di titolarità dell'azienda non interferisce con i rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente che continuano a tutti gli effetti con il cessionario il quale subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al primo; la natura precaria dell'effetto estintivo del licenziamento intimato prima del trasferimento dell'azienda e l'ipotetico ripristino, in caso di suo annullamento, del rapporto di lavoro fra le parti originarie, determina la legittimazione passiva del cessionario e rispetto all'impugnativa di quel licenziamento. (Cass. 12/4/2010 n. 8641, Pres. Battimiello Rel. Curcuruto, in D&L 2010, con nota di Paolo Perucco, "La legittimazione passiva del cessionario d'azienda nell'annullamento del licenziamento intimato prima del suo trasferimento", 572)
- La Suprema Corte ribadisce il principio secondo il quale, in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, ai rapporti di lavoro dei dipendenti ceduti si applica la contrattazione collettiva dell'impresa cedente solo se manca, presso il cessionario, un contratto collettivo di pari livello. Altrimenti si verifica, fra contratti del medesimo livello, una sostituzione automatica delle norme di fonte collettiva in vigore presso l'impresa cessionaria, fatti salvi i diritti quesiti. Il medesimo principio regolatore trova applicazione in materia di usi aziendali, anch'essi secondo la Corte di Cassazione, al pari dei contratti collettivi, fonti eteronome di regolamento dei rapporti individuali di lavoro. (Cass. 11/3/2010 n. 5882, Pres. Roselli Est. D'Agostino, in Lav. nella giur. 2010, con commento di Elisabetta Bavasso, 785)
- L'esecuzione conforme del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario del ramo di azienda per circa sette anni, senza avanzare alcuna riserva o contestazione, è idonea a integrare adesione per comportamento concludente alla prosecuzione del rapporto con il nuovo datore di lavoro. (Trib. Roma 23/10/2008, Est. Baroncini, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Ilaria Alvino, "Sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro per comportamento concludente", 257)
- Il consenso del lavoratore alla cessione del proprio contratto, che può essere espresso anche successivamente alla stipulazione del negozio, non deve risultare da forme solenni e può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché manifesti la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto, con la conseguenza che la sua esistenza può anche essere desunta dalla lunga inerzia del lavoratore nell'opporsi alla cessione del suo rapporto che ha avuto, invece, regolare espressione presso il cessionario. (Trib. Milano 18/9/2008, Est. Cincotti, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Ilaria Alvino, "Sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro per comportamento concludente", 253)
- Il consenso del lavoratore alla cessione del proprio contratto può risultare implicitamente dalla regolare esecuzione del contratto di lavoro presso il cessionario per oltre sei anni, senza che sia espressa alcuna doglianza, tenuto conto del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella procedura di cessione del ramo di azienda, della presumibile pubblicità che la procedura ha avuto all'interno dell'azienda e dell'elevato livello di protezione sindacale che ne deriva per i lavoratori. (Trib. Venezia 8/8/2008, Est. Bortolaso, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Ilaria Alvino, "Sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro per comportamento concludente", 254)
- In ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda, non sussiste la necessità del consenso del lavoratore ai fini del trasferimento del contratto; di conseguenza, non assume rilievo l'opposizione del medesimo. (Trib. Milano 28/7/2008, Est. Beccarini Crescenzi, in Orient. della giur. del lav. 2008, 680)
- A norma dell'art. 2112 c.c. la cessione ex lege del contratto di lavoro (nella psecie, relativa al passaggio dalle dipendenze di un Comune a una società privata di gestione dei servizi di nettezza urbana e cimiteriali) comporta il mantenimento dell'anzianità conseguita presso il precedente datore di lavoro e, con essa, un trattamento economico non inferiore a quello dei colleghi (con pari anzianità e qualifica) dell'impresa cessionari. (Cass. 4/2/2008 n. 2609, in Dir. e prat. lav. 2008, 1430)
- I mutamenti della titolarità dell'azienda non interferiscono con i rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente, assumendo non solo le obbligazioni, ma anche i diritti e i poteri del cedente nella gestione di un identico rapporto di lavoro che continua. Ne consegue la legittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore, intimato dal cessionario, per fatto accaduto prima del trasferimento d'azienda. (Cass. 27/9/2007 n. 20221, Pres. Mattone Est. Balletti, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Marco Mocella, "Trasferimento di azienda e traslazione del potere di licenziamento disciplinare", 817)
- In virtù della differenza di tutela del rapporto di lavoro dei dirigenti (e della diversità del loro status anche sotto i profili previdenziale e sindacale), rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori, soggetto alla libera recedibilità da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che i dirigenti non possono fare affidamento sulla stabilità del rapporto, salvo diversa convenzione in tal senso, ma solo su quelle garanzie che derivano dalla contrattazione collettiva, in caso di trasferimento d'azienda in stato di insolvenza non si applica a essi la disposizione dettata dall'art. 47, comma quinto, della L. 29 dicembre 1990, n. 428, che, nell'ipotesi di raggiungimento di un accordo di cui al primo comma del medesimo articolo (finalizzato al mantenimento dei livelli di occupazione), deroga all'art. 2112 c.c., comma primo, c.c., secondo il quale, di norma, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un dirigente aziendale nei cui confronti era stato disposto il recesso da parte della società cedente in amministrazione straordinaria dopo che si era perfezionata la cessione dell'azienda, con la conseguente affermazione della legittimità della prosecuzione del rapporto con la concessionaria, sul presupposto che non potesse avere alcuna efficacia il licenziamento intimato da soggetto non risultante più titolare del rapporto. (Cass. 11/1/2007 n. 398, Pres. ravagnani Est. Lamorgese, in Lav. nella giur. 2007, 1039)
- Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, in qualunque forma realizzato, il rapporto di lavoro prosegue con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti, con la conseguenza che il licenziamento non fondato su giusti motivi diversi dal trasferimento è nullo e va disapplicato dal giudice, con condanna del datore di lavoro succedutosi al risarcimento del danno alla stregua delle norme di diritto comune (artt. 1218 c.c. ss.) e non degli artt. 18 Stat. Lav. oppure art. 8 della Legge n. 604/66. (Trib. Grosseto 19/12/2006, Est. Ottati, in Lav. nella giur. 2007, 838)
- Il caso di trasferimento d'azienda o comunque di trasferimento della titolarità dell'azienda, con qualunque strumento giuridico effettuato, comporta, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la continuazione del rapporto lavorativo con lo stesso contenuto che aveva in precedenza. L'unico presupposto di fatto per l'operatività delle disposizioni dell'art. 2112 c.c. a fravore del lavoratore è che egli sia alle dipendenze dell'imprenditore cedente in un momento anteriore al trasferimento, cosicchè il cessionario abbia acquisito, quale successore nella titolarità dell'azienda, la qualità di nuovo datore di lavoro. (App. Roma 20/3/2006, Pres. Pacioni Est. Blasutto, in Lav. nella giur. 2007, 206)
- L’espressione “modifica sostanziale” delle condizioni di lavoro di cui al comma 4 dell’art. 2112 c.c., deve intendersi riferita al solo caso in cui la variazione in peius di dette condizioni derivi dall’applicazione, al lavoratore ceduto, del contratto collettivo del cessionario in luogo di quello applicato dal cedente. (Trib. Bologna 11/1/2005, Est. Dallacasa, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Matteo Marsano, 675)
- Il trasferimento di azienda comporta l’automatica prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario, ferma restando, in ogni caso, la facoltà dei lavoratori ceduti di opporsi all’indicato automatismo, rimanendo alle dipendenze del cedente: in tal caso, però, essi si espongono al rischio di essere licenziati, secondo le regole comuni, a causa della cessazione dell’attività cui erano adibiti. (Cass. 28/9/2004 n. 19379, Pres. Sciarelli Rel. Capitanio, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Enrico Barraco, 229)
- La L. n. 58/92, disciplinando il passaggio dal rapporto pubblico al rapporto privato del personale adibito ai servizi di telecomunicazione trasferiti, ha dettato alcune regole speciali, ma non ha sostanzialmente derogato al regime generale di cui all’art. 2112 c.c. il quale dispone, in caso di trasferimento, la continuazione dei rapporti di lavoro e la conservazione dei diritti acquisiti, fra i quali quello dell’inquadramento in atto o questo a corrispondente. Ne consegue che la effettività della tutela va verificata in concreto, analizzando il contenuto specifico delle mansioni sulla base delle vecchie e delle nuove declaratorie, senza che possano al riguardo avere valore vincolante le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dei contratti collettivi applicati elaborate dalle parti collettive con accordo del 1993. (Corte d’appello Milano 26/1/2004, Pres. Mannacio Rel. Ruiz, in Lav. nella giur. 2004, 908)
- Per quanto attiene agli Istituto Fisioterapici Ospedalieri, è documentalmente provato che gli stessi sono subentrati nella titolarità della casa di cura ove la ricorrente prestava la propria opera professionale non già in forza di un accordo privato tra la società cedente e la cessionaria, ipotesi che questa ben si attaglia al disposto dell’art. 2112 c.c., bensì ope legis, il che esclude l’applicabilità di quella normativa per la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato.(Trib. Roma 26/6/2004, Est. Coco, in Lav. nella giur. 2004, 1211)
- In caso di cessione di ramo d'azienda, la garanzia della continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti addetti al ramo ceduto, assicurata dall'art. 2112 c.c. e dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 ben può attuarsi, nel rispetto della procedura di consultazione sindacale di cui al citato art. 47, con il mantenimento, da parte della impresa cedente, nelle attività aziendali non interessate dalla cessione, dei rapporti di lavoro con i dipendenti, già addetti alla attività oggetto di cessione, senza che la esclusione del passaggio dei predetti dipendenti alla cessionaria comporti una lesione del diritto di costoro. (Cass. 13/12/2003 n. 19105, Pres. Mattone, Rel. Lamorgese, in Dir. e prat. lav. 2004, 1033)
- E' irrilevante il consenso dei lavoratori ai fini del passaggio automatico dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. dal cedente al cessionario del ramo d'azienda. (Cass. 25/10/2002 n. 15105, Pres. Mercurio Est. Picone, in D&L 2002, 905, con nota di Lorenzo Franceschinis, "Il caso Ansaldo all'esame della Cassazione: è ramo d'azienda solo se vi è autonomia funzionale ed organizzativa preesistente al trasferimento")
- Il trasferimento di azienda si configura come successione legale nella titolarità del contratto, che non richiede il consenso del lavoratore trasferito, a ciò ostando la causa dell'istituto che, al fine di soddisfare le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese, non è compatibile con l'applicazione dell'art. 1406 c.c. (Cass. 23/7/2002, n. 10761, Pres. Sciarelli, Est. Vidiri, in Riv. it. dir. lav. 2003, 148. In senso conforme, Cass. 25/10/2002, n. 15105, Pres. Mercurio, Est. Picone, in Riv. it. dir. lav. 2003, 149).
- Ai sensi dell'art. 2112 c.c., nel caso di trasferimento di ramo d'azienda, l'appartenenza del lavoratore al ramo d'azienda va determinata con riferimento alla prevalenza delle mansioni svolte nel senso che devono considerarsi come addetti al ramo d'azienda ceduto quei lavoratori che sono stati in precedenza destinati pressochè totalmente al settore ceduto. (Corte d'Appello Milano 4/6/2002, Pres. Ruiz Est. De Angelis, in D&L 2002, 651)
- In caso di trasferimento di ramo di azienda, i contratti di lavoro degli addetti al ramo ceduto si trasferiscono ope legis in capo al nuovo datore di lavoro, indipendentemente dal consenso del dipendente, il quale-ove non accetti il trasferimento-è solo legittimato alle dimissioni immediate. (Trib. Padova, 25/5/2002, Est. Balletti, in D&L 2002, 978)
- Il trasferimento di ramo d'azienda comporta automaticamente il passaggio del dipendente appartenente al ramo ceduto all'impresa acquirente, senza che tale effetto sia condizionato in alcun modo dal consenso del dipendente stesso (Corte Appello Milano 12/4/01, pres. e est. Mannaccio, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 87. In senso conforme, v. Corte Appello Milano 12/4/01, pres. Ruiz, est. De Angelis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 90)
- Nel caso in cui un trasferimento rientrante nella fattispecie dell'art. 2112 c.c., come modificato dall'art. 47, l. 29/12/90, n. 428, non comporti la cessione dell'intera azienda, ma solo di un ramo di essa, un accordo sindacale può legittimamente prevedere il mantenimento alle dipendenze del cedente di alcuni lavoratori, anche se precedentemente addetti alle attività svolte nella parte del complesso aziendale ceduto (Cass. 30/8/00, n. 11422, pres. Ianniruberto, est. Mazzarela, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 519, con nota di Marienlli, Il trasferimento di ramo d'azienda e i suoi effetti sui rapporti di lavoro)
- In caso di trasferimento di ramo d’azienda, cui è applicabile l’art. 2112 c.c., è illegittimo il mantenimento in servizio presso l’imprenditore cedente di un lavoratore addetto al ramo trasferito, ove tale mantenimento non risulti funzionale alle esigenze dell’imprenditore cedente, ma sia finalizzato alla sospensione in Cigs del lavoratore (Trib. Milano 15/5/99, pres. Gargiulo, est. Ruiz, in D&L 1999, 567)
- Nel caso di trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c., interpretato alla luce della Direttiva Cee 14/2/77 n. 77/187, la cessione del rapporto di lavoro è automatica solo nei confronti del cedente e del cessionario, ma resta subordinata al consenso del lavoratore ceduto, che a tale cessione potrebbe efficacemente opporsi (Pret. Milano 14/5/99, est. Muntoni, in D&L 1999, 561, n. Chiusolo, Trasferimento di ramo d'azienda, art. 2112 c.c. e normativa comunitaria: la cessione del rapporto di lavoro è subordinata al consenso del lavoratore ceduto)
- Qualora, in occasione della cessione di un ramo d’azienda, sia riconosciuto ai lavoratori ceduti il diritto di ritornare in forza al datore di lavoro cedente, nell’ipotesi di cessazione, entro una certa data, dell’attività cui gli stessi sono addetti, la condizione si ha per avverata allorché il mancato verificarsi della stessa sia imputabile alla responsabilità del cedente (Pret. Roma 8/7/98, est. Sannite, in D&L 1998, 983)
- Il dipendente che – in occasione di un trasferimento d’azienda connesso a crisi aziendale, soggetto alla disciplina della L. 26/5/78 n. 215 – non abbia potuto ottenere il passaggio alle dipendenze dell’acquirente a seguito della mancata attuazione, nell’ordinamento italiano, della direttiva Cee 14/2/77 n. 187, ha diritto di ottenere dal Governo italiano il risarcimento del danno, da commisurarsi alle retribuzioni che avrebbe maturato alle dipendenze dell’acquirente (Pret. Milano 14/7/98, est. Taraborrelli, in D&L 1998, 1024, nota Guariso, A vent'anni di distanza lo Stato risarcisce una vittima della>)
- Ai sensi dell’art. 2112 c.c., applicabile anche in caso di trasferimento di ramo d’azienda, è illegittimo il mantenimento in servizio, presso l’imprenditore cedente, di un lavoratore addetto al ramo trasferito, ove non ricorrano i requisiti di cui all’art. 47, 5° comma, L. 29/12/90 n. 428 (Pret. Milano 31/7/97, est. Vitali, in D&L 1998, 115)
ModificaContratto di ingresso
- Alla luce dell’art. 47, L. 29/12/90 n. 428 deve intendersi che la finalità dell’accordo c.d. di "ingresso" è quella di assicurare che al momento del trasferimento i diritti acquisiti dai lavoratori delle aziende di provenienza siano mantenuti o comunque tutelati al massimo nel possibile conflitto con le esigenze del nuovo assetto datoriale; pertanto, una volta esaurita tale funzione, il contratto collettivo nazionale, successivamente stipulato, ben può modificare in pejus le previsioni di carattere economico di un "accordo di ingresso". (Nella specie il Pretore ha escluso che l’indennità di anzianità prevista dal contratto integrativo aziendale della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano potesse essere corrisposta in misura identica rispetto a quanto previsto dall’accordo di fusione, stante la caducazione di tale accordo e del vecchio contratto integrativo aziendale al momento della stipulazione del contratto integrativo della neo-costituita azienda identificabile nella Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza) (Pret. Piacenza 28/4/97, est. Marchetti, in D&L 1998, 710, n. CECCONI, Sul rapporto fra "accordo di ingresso" e contratto aziendale)
- In ipotesi di trasferimento d'azienda, qualora la procedura di cui all'art. 47 L. 428/90 non sia sfociata in un accordo collettivo (comunque non applicabile ai lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie) che disciplini il trattamento da applicare ai dipendenti trasferiti, il datore di lavoro acquirente non può disporre unilateralmente la sostituzione del contratto collettivo aziendale applicato ai propri dipendenti (Pret. Milano 10/6/96, est. Porcelli, in D&L 1996, 925. In senso conforme, v. Pret. Milano 30/3/95, est. Vitali, in D&L 1995, 569)
- Il cosiddetto contratto di ingresso stipulato in sede aziendale per regolare il trattamento normativo dei dipendenti in occasione di un trasferimento d'azienda, ha natura normativa e non gestionale e come tale non può avere efficacia per i lavoratori che non siano iscritti alle associazione sindacali stipulanti (nella specie il Pretore ha ritenuto applicabile, sulla base di un precedente accordo cui anche il ricorrente aveva aderito, il trattamento normativo vigente presso l'azienda incorporante) (Pret. Bergamo 11/8/95, est. Azzolini, in D&L 1995, 990. In senso conforme, v. Pret. Milano 30/3/95, est. Vitali, in D&L 1995, 569)
ModificaTrasferimento di azienda e licenziamento
- Alla stregua dell'art. 1334 c.c. - secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati - la dichiarazione di volontà, espressa con l'atto unilaterale di recesso, si perfeziona con la sola emissione e a tale momento occorre risalire per valutare la capacità e volontà del dichiarante. Conseguentemente, il cessionario dell'azienda subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano, ivi compreso il rapporto caratterizzato da un licenziamento intimato dal cedente, con onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei sessanta giorni per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 6 della L. n. 604/1966. (Cass. 11/7/2006 n. 15678, Pres. Sciarelli Est. Celentano, in Lav. nella giur. 2007, 86)
- La comunicazione (con cui l'azienda cedente invita il dipendente a presentarsi presso la società cessionaria per la prosecuzione del rapporto di lavoro) non presenta gli estremi del licenziamento. (App. Roma 20/3/2006, Pres. Pacioni Est. Blasutto, in Lav. nella giur. 2006, 206)
- Deve ritenersi illegittimo il licenziamento di fatto intimato dall'impresa cedente allorché risulti provato, sulla base di circostanze gravi, precise e concordanti, che la cessione dello stabilimento cui erano addetti i lavoratori sia stata effettuata al fine di fruire della cessione ex lege dei relativi contratti di lavoro e di conseguenza di concludere i corrispondenti rapporti lavorativi, eludendo in tal modo il sistema di garanzie e tutele previsto per il caso di licenziamento collettivo, con particolare riferimento alle norme (art. 5, L. n. 223/91) che impongono un confronto tra le posizioni di tutti i dipendenti per l'individuazione del personale da porre in mobilità. (Trib. Padova 25/5/2002, Est. Balletti, in Lav. nella giur. 2003, 361, con commento di Enrico Barraco)
- Il trasferimento di ramo d'azienda disposto in favore di un soggetto privo di effettiva autonomia imprenditoriale, il quale-presi in carico i lavoratori appartenenti al predetto ramo-ne utilizzi la prestazione per brevissimo tempo e cessi quindi l'attività restituendo i beni aziendali al cedente, costituisce negozio in frode alla legge essendo volto ad eludere le norme in tema di licenziamento collettivo; in tale ipotesi la comunicazione del cedente ai dipendenti, essendo comunque volta ad interrompere il rapporto di lavoro con lo stesso, deve essere equiparata a licenziamento illegittimo con conseguente applicazione dell'art. 18 SL. (Trib. Padova, 25/5/2002, Est. Balletti, in D&L 2002, 978)
- In caso di trasferimento d'azienda, una volta accertata la nullità del licenziamento intimato dall'impresa cedente per violazione dell'art. 2112 c.c., il giudice - senza fare riferimento agli artt. 8 L. 15/7/66 n. 604 o 18 SL - emette una sentenza di mero accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario e, eventualmente, condanna quest'ultimo al risarcimento del danno causato al lavoratore dall'illegittimo recesso, da determinarsi secondo i criteri codicistici dell'illecito contrattuale. (Trib. Firenze 29/11/2001, Est. Bronzini, in D&L 2002, 390)
- In ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., una volta accertata la nullità del licenziamento intimato dal cedente, il conseguente obbligo di ripristino del rapporto di lavoro sussiste in capo al cessionario (Pret. Milano, sez. Abbiategrasso, 17/5/99, est. Fagnoni, in D&L 1999, 569)
- E' illegittimo il licenziamento intimato per cessazione di attività qualora, successivamente alla cessazione, venga ceduta l'azienda cui erano addetti i lavoratori licenziati, con conseguente responsabilità solidale del cedente e del cessionario per il risarcimento del danno dovuto al lavoratore (Pret. Monza 9/1/96, est. Padalino, in D&L 1996, 752. In senso conforme, v. Pret. Milano 27/7/98, est. Curcio, in D&L 1998, 1007)
ModificaResponsabilità solidale del cessionario
- L'art. 2112, comma 2, c.c., prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, "il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento", ma tale responsabilità presuppone la vigenza del rapporto di lavoro e non è quindi riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento medesimo, salvo il disposto dell'art. 2560 c.c. (Trib. Bologna 21/5/2010, Giud. Coco, in Lav. nella giur. 2010, 846)
- La disciplina posta dal 2° comma dell’art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d’azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone – al pari di quella prevista dal 1° e 3° comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili – la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l’applicabilità dell’art. 2560 c.c. che contempla, in generale la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori (fattispecie relativa a rapporto di lavoro, non ancora costituitosi al momento della cessione di azienda, a seguito di giudicato mai attuato, di condanna della società cedente all’assunzione del lavoratore e al risarcimento del danno). (Cass. 29/3/2010 n. 7517, Pres. Vidiri Est. Napoletano, in Orient. Giur. Lav. 2010, 401)
- Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, stante la dedotta permanenza dell'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica e il mutamento del solo titolare, l'impresa conferitaria può essere ritenuta responsabile per i crediti maturati del lavoratore nei confronti dell'azienda cedente, in base all'art. 2112 c.c., ma la necessaria verifica da parte del giudice dei presupposti di fatto dai quali dipende l'applicazione di detta norma richiede una specifica devoluzione degli stessi, configurandosi in caso contrario violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, per sostituzione della causa petendi dedotta in giudizio con una differenza basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti. (Trib. Bari 10/3/2009, Giud. Spagnoletti, in Lav. nella giur. 2009, 639)
- La responsabilità solidale del cedente e del cessionario, prevista dall'art. 2112 c.c. per i crediti vantati dal lavoratore, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda e non è riferibile ai rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento; per questi ultimi trova applicazione il solo art. 2560 c.c. che consente al lavoratore di agire nei confronti del nuovo titolare solo se il suo credito risulta dai libri contabili. (Trib. Milano 25/10/2001, Est. Sala, in D&L 2002, 151, con nota di Monica Rota, "Ancora sulla responsabilità solidale di cedente e cessionario")
- La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47 L. 29/12/90 n. 428, che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) presuppone (al pari di quella prevista dal primo e terzo comma dello stesso art. 2112 c.c. quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda (Trib. Milano 15/3/00, est. Sala, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 464)
- Nel caso di cessione d’azienda il cessionario non è responsabile in solido con il cedente per i crediti maturati in periodo anteriore alla cessione, se il rapporto di lavoro non sia proseguito in capo a lui (Trib. Verona 12/11/97, pres. Chimenz, est. Caracciolo, in D&L 1998, 510)
ModificaTrattamento economico e normativo
- In caso di trasferimento di azienda e di applicazione di diverse fonti collettive da parte, rispettivamente, del datore di lavoro cedente e del cessionario, è conforme alla previsione di cui all'art. 2112 c.c. la stipulazione di un accordo, sottoscritto nel contesto delle procedure di confronto sindacale previste dall'art. 47 della L. n 428/1990, che regoli il passaggio da un'azienda all'altra e, in particolare, che confermi il trattamento economico e normativo applicato ai lavoratori presso l'azienda cedente. (Trib. Roma 3/5/2007, Est. Boghetich, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Pasquale Dui, 177)
- Per il nuovo istituto introdotto dalla L. n. 297/1982 unico debitore del Tfr, anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro, nel caso di trasferimento d'azienda, è il titolare dell'impresa al momento della cessazione del rapporto di lavoro, atteso che in tale momento matura, ed è esattamente determinabile nel suo importo, il diritto del lavoratore al Tfr, del quale la cessazione del rapporto è elemento costitutivo. (Trib. Grosseto 2/5/2007, Dott. Ottati, in Lav. nella giur. 2008, 99)
- Nel trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. i debiti contributivi, da considerarsi comunque estranei all’esercizio dell’azienda, non possono gravare su un soggetto che non ha rivestito la qualifica di datore di lavoro nel periodo a cui si riferisce la contribuzione. (Corte d’appello Catania 13/11/2004, Pres. Pagano Rel. Maiore, in Lav. nella giur. 2005, 701)
- In caso di trasferimento di azienda le provvigioni riconosciute ad un dipendente di un concessionario di automobili addetto alla vendita delle medesime, non permangono quale obbligo in capo all'acquirente se la loro previsione non è contenuta in un contratto individuale, in uno collettivo né sono legate da un rapporto di reciprocità con le mansioni svolte dal lavoratore. (Trib. Trieste 17/9/2002, Est. Sonego, in Lav. nella giur. 2003, 237, con commento di Alessandra Marin)
- A norma dell'art. 2112, 2° comma c.c. (come modificato dall'art.47, l. n. 428/90 in attuazione della direttiva CEE n. 187/77), nel caso in cui l'azienda acquirente applichi già, nell'ambito della propria organizzazione, un contratto collettivo, deve ritenersi che quest'ultimo sostituisca immediatamente e totalmente la disciplina collettiva vigente presso l'azienda alienante e che, secondo i principi generali, detto contratto possa essere modificato "in peius " dalla successiva contrattazione collettiva (Trib. Milano 22/11/00, est. Taraborrelli, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1002)
- Qualora ai lavoratori sia riconosciuto un più favorevole trattamento economico del lavoro notturno, previsto da contratto integrativo aziendale, recepito nei singoli contratti individuali, non è consentito alla nuova società, incorporante la precedente datrice di lavoro, modificare in pejus il trattamento del lavoro notturno, in pretesa applicazione di diverso contratto collettivo, costituendo tale comportamento violazione di un diritto acquisito da ogni singolo lavoratore, in forza del richiamo al precedente contratto integrativo aziendale, contenuto in ogni singolo contratto individuale (Pret. Busto Arsizio, sez. Gallarate, 20/10/98, est. Guadagnino, in D&L 1999, 373)
ModificaProcedura sindacale
- L'art. 47, quinto comma, l. n. 428/1990, che consente la deroga alle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. alle condizioni stabilite contestualmente, non preclude la stipulazione di accordi sindacali di natura transattiva che, al di fuori della consultazione sindacale prevista, rechino una deroga convenzionale alla continuità del lavoro. All'accordo sindacale di natura transattiva che preveda la costituzione di nuovi autonomi rapporti di lavoro con il cessionario dell'azienda deve riconoscersi efficacia vincolante nei confronti dei lavoratori iscritti alle associazioni stipulanti o che abbiano successivamente aderito all'accordo, contenendo esso una deroga convenzionale pienamente valida al principio della continuità di lavoro (stabilito dall'art. 2112 c.c.). (Cass. 26/5/2006 n. 12573, Pres. ed Est. De Luca, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Filippo Notaro, "Trasferimento dell'azienda in crisi e derogabilità dell'art. 2112 c.c. in sede collettiva", 179)
- Nel caso in cui il ramo d'azienda trasferito occupi esclusivamente lavoratori trasfertisti e presso i cantieri cui questi sono addetti non vi siano rappresentanze sindacali attive, competenti a ricevere la comunicazione prevista dall'art. 47 L. 29/12/90 n. 428 sono le Rsa o Rsu delle sedi di appartenenza "amministrativa". La disciplina contenuta nell'art. 47 L. 29/12/90 n. 428 deve considerarsi imperativa anche nell'interesse dei lavoratori addetti all'azienda ceduta e, pertanto, l'omissione della comunicazione alle Rsu o Rsa ivi prevista comporta l'illegittimità del trasferimento del loro rapporto di lavoro, con conseguente diritto di tali lavoratori ad essere riammessi in servizio presso l'impresa cedente. (Trib. Milano 3/1/2004, Est. Ianniello, in D&L 2004, 363)
- In ipotesi di trasferimento del ramo d’azienda, con previsione di passaggio solo parziale del personale dell’alienante alle dipendenze dell’acquirente, l’eventuale accordo intervenuto in sede sindacale, ai sensi dell’art. 47 L. 428/90, non può assumere alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione dei lavoratori da trasferire, essendo le OO.SS. esclusivamente legittimate – eccezion fatta per l’ipotesi contemplata dal 5° comma dell’art. 47 della L. 428/90 – a essere informate e a trattare sulle ricadute del trasferimento d’azienda e non potendo disporre degli effetti derivanti da tale trasferimento già compiutamente e inderogabilmente assicurati ai singoli lavoratori addetti all’azienda (o al ramo d’azienda) interessata alla cessione dall’art. 2112 c.c.; ai sensi di tale norma, l’appartenenza a un unico ramo di azienda dipende – quale che sia il luogo della prestazione lavorativa – dalla complementarità funzionale e organizzativa (nella realtà preesistente e non in quella risultante da modifiche appositamente apportate in prospettiva di una programmata cessione) che amalgama le mansioni demandate ai vari addetti, nell’ambito delle diverse competenze, ma in vista del raggiungimento di comuni risultati (Pret. Milano 10/3/97, est. Mascarello, in D&L 1997, 806)
ModificaPersonale eccedentario
- In tema di trasferimento di azienda, l'art. 47, quinto comma, l. n. 428/1990-che l'art. 2, d. lgs. n. 18/2001 ha lasciato inalterato e che la Corte di Giustizia, nella sentenza 7 dicembre 1995, in causa 472/93, ha ritenuto in contrasto con la direttiva comunitaria n.187 del 1977-deve essere interpretato nel senso che l'accordo sindacale di deroga all'art. 2112 c.c., per un verso, e la dichiarazione dello stato di crisi aziendale, l'omologazione del concordato preventivo o gli altri eventi menzionati dalla norma, per altro verso, concretano due condizioni che devono congiuntamente sussistere nel momento in cui diviene operativo il trasferimento di azienda dal cedente al cessionario, ferma restando la insussistenza di una rigida sequenza temporale tra l'accordo sindacale e la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi e gli altri eventi previsti, nel senso della non necessaria posteriorità dell'accordo. La suddetta interpretazione risulta conforme alla lettera e alla ratio della disposizione in esame, e altresì rispettosa del principio più volte affermato dalla Corte di Giustizia, secondo cui il giudice nazionale ha l'obbligo di adottare, tra diverse possibili letture di una norma interna, quella maggiormente aderente al diritto comunitario (nella specie la S.C. ha affermato l'inapplicabilità del citato art. 47, quinto comma, l. n. 428/1990 in un caso in cui il trasferimento di azienda era stato attuato, con lo strumento del contratto di affitto, prima dell'omologazione del concordato preventivo). (Cass. 16/5/2002, n. 7120, Pres. Spanò, Est. Picone, in Riv. it. dir. lav. 2003, 169, con nota di Lucia D'Arcangelo, Trasferimento di azienda in crisi e concordato preventivo non omologato: la deroga all'art. 2112 c.c. non opera).
- In caso di trasferimento d'azienda, ai fini della operatività degli effetti previsti dall'art. 47, 5° comma, l. n. 428/90 (esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), l'accordo sindacale non deve necessariamente intercorrere in data posteriore alla richiesta di dichiarazione dello stato di crisi aziendale di cui all'art. 2, 5° comma, lett.c), l. 12/8/77, n. 675, né è prescritta, in presenza della suddetta dichiarazione di crisi, la cessazione dell'attività aziendale. La non conformità del medesimo art. 47, 5° comma, l. n. 428/90 alla direttiva 77/187/CEE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 7/12/95, non ne preclude l'applicazione nell'ordinamento interno, non potendo, peraltro, la disposizione comunitaria avere efficacia diretta nei rapporti tra privati. (Cass. 21/3/01, n. 4073, pres. Trezza, est. La Terza , in Lavoro giur. 2002, pag. 251, con nota di Pizzoferrato, La disciplina lavoristica del trasferimento di azienda in crisi nel nuovo scenario interpretativo; in Dir. lav. 2001, pag. 362, con nota di Passalacqua, La Corte di Cassazione chiude il cerchio sul caso Spano in materia di trasferimento dell'azienda in crisi)
ModificaCondotta antisindacale
- In caso di trasferimento di ramo d'azienda, l'accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l'ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell'art. 28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell'antisindacalità della condotta debba essere seguito dall'ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l'esecuzione di tale ordine e predendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c.p. in caso di mancata esecuzione. (Trib. Roma 14/1/2010, ord., Est. Buconi, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2010, con commento di Enrico Raimondi, "Trasferimento d'azienda e art. 28 Stat. Lav.: un simulacro di tutela?", 327)
- Non costituisce condotta antisindacale, ovvero "comportamento datoriale compromettente oggettivamente l'efficace espletamento del ruolo delle organizzazioni sindacali", l'indicazione generica dei motivi del trasferimento d'azienda. L'incompletezza dell'informazione, in cui l'alienante e l'acquirente siano eventualmente incorsi, può essere sanata nella fase di consultazione, senza che la azione sindacale sia in alcun modo pregiudicata né oggettivamente compromessa. (Trib. Arezzo 11/2/2008, Est. Tegli, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Raffaele Galardi, "Una lettura 'sostanzialistica' dell'informazione nel trasferimento d'azienda", 200)
- Costituisce condotta antisindacale l’omissione, da parte del cessionario, della comunicazione prevista in caso di cessione di azienda, dall’art. 47, L. n. 428/1990, a tutti i sindacati firmatari del contratto collettivo applicabile. La violazione dell’obbligo di informativa alle OO.SS. non determina la nullità del contratto di cessione, ma solo la sua temporanea inefficacia per il tempo necessario al rinnovo della procedura. (Trib. Roma 29/12/2005, Giud. Coco, in Lav. Nella giur. 2006, 822)
- In tema di trasferimento di azienda, l’art. 47 della legge n. 428 del 1990 pone un obbligo di informazione in capo al datore di lavoro nella fase precedente il trasferimento, disponendo che, ove la cessione riguardi un’azienda che occupa più di quindici dipendenti, deve darsene comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria, almeno venticinque giorni prima; il mancato adempimento dell’obbligo di informazione costituisce comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, il cui inadempimento rileva come condotta antisindacale, mentre i lavoratori, avendo un interesse di fatto al rispetto degli obblighi di comunicazione, non sono legittimati a far valere la carenza o la falsità delle informazioni. (Cass. 22/8/2005 n. 17072, Pres. Ravagnani rel. Maiorano, in Dir. e prat. lav. 2006, 528)
- In caso di trasferimento d’azienda non costituisce condotta antisindacale il rifiuto dell’azienda cedente e di quella cessionaria di aderire alla richiesta delle associazioni sindacali di rinviare una riunione per consentire ai loro uffici sindacali l’esame del testo di una proposta di accordo concernente la sostituzione della quattordicesima mensilità, corrisposta dall’azienda cedente, in elemento della retribuzione da erogare in quote mensili, qualora il progetto dell’azienda cessionaria relativo alla suddetta modificazione sia stato oggetto di esame congiunto protrattosi per circa undici mesi trascorsi i quali l’azienda cessionaria aveva proceduto unilateralmente all’erogazione mensile. (Riguardo al caso di specie – al quale non era applicabile ratione temporis l’art. 2 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, secondo cui costituisce condotta antisindacale l’incompletezza dell’informativa ex art. 47 comma I, l. 29 dicembre 1990, n. 428 – la S.C. ha affermato che era stato comunque adempiuto l’obbligo di informativa). (Cass. 9/5/2005 n. 9589, Pres. Ciciretti Est. Guglielmucci, in Orient. Giur. Lav. 2005, 228)
- L'art. 47, L. n. 428/1990 contempla una precisa autonomia delle posizioni collettive ed individuali, alla quale corrispondono diversi spazi e strumenti di regolamentazione degli assetti negoziali. Ne consegue che il mancato adempimento dell'obbligo di informazione del sindacato costituisce un comportamento che viola l'interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, ed è, pertanto, sussistendone i presupposti, configurabile come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28, L. n. 300/1970, ma non incide sulla validità del negozio traslativo, non potendosi configurare l'osservanza delle suddette procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità (e quindi di un requisito di validità) del negozio di trasferimento. (Trib. Milano 14/1/2003, Est. Porcelli, in Lav. nella giur. 2003, 693)
- Costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 SL la violazione da parte del cessionario del contratto collettivo "d'ingresso" stipulato durante le consultazioni di cui all'art. 47, L. 29/12/90 n. 428. (Trib. Milano 21/2/2002, decr., Est. Marasco, in D&L 2002, 589, con nota di Filippo Capurro, "Trasferimento d'azienda, violazione del contratto collettivo d'ingresso e condotta antisindacale")
- Non è configurabile una condotta antisindacale nel caso in cui la lettera di comunicazione alle organizzazioni sindacali prevista dall'art. 47, comma primo, l. n. 428/90, per il trasferimento d'azienda, non contenga informazioni su fatti - pur rilevanti - che siano stati comunque oggetto di successiva discussione in sede di esame congiunto fra impresa e organizzazioni sindacali. (Corte Appello Milano 11/5/01, pres. Mannaccio, est. De Angelis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 292)
- In tema di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., l'art. 47 L. 428/90 prevede una serie di limitazioni all'autonomia privata dell'alienante e dell'acquirente già nella fase precedente il trasferimento, disponendo che, ove detto trasferimento riguardi un'azienda che occupa più di quindici dipendenti, almeno venticinque giorni prima di esso deve darsi comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria; il mancato adempimento dell'obbligo di informazione del sindacato, tuttavia, costituisce comportamento che viola l'interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, ed è pertanto, sussistendone i presupposti, configurabile come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 L. 330/70, ma non incide sulla validità del negozio traslativo, non potendosi configurare l'osservanza delle suddette procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità (e quindi di un requisito di validità) del negozio di trasferimento (Cass. 4/1/00 n. 23, pres. Lanni, in Dir. lav. 2000, pag.405, e in Riv.giur. lav. 2000, pag. 520 )
- È antisindacale la condotta della società acquirente di ramo d’azienda, che abbia ritenuto decadute le Rsu, qualora la cessione del ramo d’azienda sia avvenuta all’interno dello stesso gruppo e senza alcuna modifica degli organici del ramo d’azienda ceduto (Pret. Milano 19/6/98, est. Salmeri, in D&L 1998, 918)
- La procedura ex art. 47 L. 29/12/90 n. 428 deve essere esperita tutte le volte in cui la vicenda traslativa riguardi un’azienda che nel suo complesso occupi più di 15 lavoratori, senza che possa avere rilievo la circostanza che si versi in ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda cui inerisca un numero di rapporti individuali di lavoro inferiore (nella fattispecie, il Pretore ha dichiarato antisindacale il mancato esperimento della procedura ex art. 47 cit.) (Pret. Milano 17/6/97, est. Negri della Torre, in D&L 1998, 77)
- Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che violi l’accordo stipulato con le OO.SS., con il quale egli si sia impegnato a esibire, preventivamente alla conclusione del trasferimento della propria azienda, il piano editoriale formulato dall’azienda acquirente (Pret. Milano 27/3/97, est. Atanasio, in D&L 1997, 497)
- In caso di trasferimento di azienda, l'omissione della procedura sindacale prevista dall'art. 47 L. 428/90 dà luogo a un'ipotesi espressa di condotta antisindacale e genera altresì la nullità dello stesso negozio traslativo (dovendosi intendere ormai lo svolgimento della procedura sindacale come requisito di forma ad substantiam dell'atto traslativo), con la conseguenza che la rimozione degli effetti della condotta antisindacale può realizzarsi dichiarando la nullità dell'atto traslativo medesimo realizzato in violazione delle disposizioni di legge (Pret. Lodi 28/7/95, est. Poggioli, in D&L 1995, 863. In senso conforme, v. Pret. Milano 2/4/96, est. Sala, in D&L 1997, 75, nota QUADRIO, Interesse collettivo e comportamento antisindacale nell'ambito del trasferimento d'azienda. Sulla antisindacalità della violazione della procedura ex art. 47 L. 428/90, v. anche Pret. Milano 13/6/94, est. Frattin, in D&L 1995, 101)
- Pongono in essere un comportamento antisindacale le imprese che, nel corso di una procedura di trasferimento di ramo d'azienda, scavalcano il confronto con le organizzazioni sindacali titolari del diritto di esame congiunto ex art. 47 L. 428/90, avviando trattative individuali con i lavoratori e concludendo transazioni individuali in giudizio a seguito di preventivo ricorso ex art. 414 cpc, promosso dalla stessa azienda cedente; in tal caso, la rimozione degli effetti non può investire la validità delle transazioni ma può essere garantita attraverso un'inibitoria alle società convenute di dare esecuzione alle stesse (Pret. Milano 27/10/94, est. Atanasio, in D&L 1995, 85, nota SCARPELLI, Procedure di consultazione sindacale nel trasferimento d'azienda e trattative dirette (con transazioni in giudizio) fra impresa e lavoratori: problemi e contenuto dell'intervento giudiziale ex art. 28 SL)
ModificaNormativa comunitaria
- L’art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel seno che tale direttiva non si applica a una situazione in cui un comune, che affidava la pulizia dei propri locali a un’impresa privata, decida di porre termine al contratto che lo vincolava a quest’ultima e di espletare esso stesso l’attività di pulizia di detti locali, assumendo a tal fine nuovo personale. (Corte di Giustizia 20/1/2011, Causa C-439/09, Pres. Laerts Est. Malenovsky, in Orient. Giur. Lav. 2011, 13)
- Un’entità economica trasferita conserva la sua autonomia, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, qualora i poteri riconosciuti ai responsabili di tale entità, in senso alle strutture organizzative del cedente, vale a dire il potere di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno alla citata entità nel perseguimento dell’attività economica che le è propria e, più in particolare, i poteri di impartire disposizioni e istruzioni, distribuire i compiti ai lavoratori subordinati impiegati nell’entità interessata nonché di decidere sull’allocazione delle risorse materiali messe a sua disposizione, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro, rimangano sostanzialmente invariati in seno alle strutture organizzative del cessionario. (Corte Giustizia CE 29/7/2010 causa C-151/09, Pres. Lenaerts Est. Malenovsky, in Orient. Giur. Lav. 2010, n. 2, 2)
- Il solo cambiamento dei superiori gerarchici di livello più elevato non può di per sé pregiudicare l’autonomia dell’entità trasferita, a meno che i nuovi superiori gerarchici di livello più elevato non dispongano di poteri che consentono loro di organizzare direttamente l’attività dei lavoratori di tale entità e di sostituirsi così ai superiori diretti dei lavoratori nell’adozione di decisioni all’interno di quest’ultimo. (Corte Giustizia CE 29/7/2010 causa C-151/09, Pres. Lenaerts Est. Malenovsky, in Orient. Giur. Lav. 2010, n. 2, 2)
- Mantenendo in vigore le disposizioni di cui all’art. 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in caso di «crisi aziendale» a norma dell’art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall’art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non sono garantiti nel caso di trasferimento di un’azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. (Corte di Giustizia CE 11/6/2009, causa C-561/07, Pres. C.W.A. Timmermans Rel. L. Bay Larsen, in D&L 2009, con nota di Maria Lughezzani, “La disciplina italiana del trasferimento d’azienda in crisi (ancora) al vaglio della Corte di Giustizia”, 651, e in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Riccardo Bollini, "Protezione del lavoro nel trasferimento d'azienda: il D.L. 135/2009 e il c.d. "caso Alitalia" alla luce della disciplina comunitaria", 338)
- L’art. 1 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che quest'ultima si applica quando una parte del personale amministrativo e una parte dei lavoratori vengono trasferite da un'agenzia di lavoro interinale per esercitarvi le stesse attività al servizio di clienti identici e gli elementi interessati dal trasferimento, pur non essendo connotati da una loro materialità, sono già di per sé sufficienti a consentire lo svolgimento di prestazioni caratteristiche dell'attività economica senza ricorrere ad altri mezzi di produzione significativi né ad altre parti dell'impresa. (Corte Giustizia CE 13/11/2007 n. C-458/05, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Flavio Mattiuzzo, 43)
- L’art. 1 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che nell’esame della sussistenza di un trasferimento di impresa ai sensi del detto articolo, in caso di nuova aggiudicazione di un appalto e nell’ambito di una valutazione d’insieme, l’accertamento del trasferimento dei mezzi di produzione ai fini di una gestione economica autonoma non costituisce requisito necessario per l’accertamento di un trasferimento dei mezzi medesimi dall’appaltatore originario al nuovo appaltatore. (Corte Giustizia CE 15/12/2005, Cause C-232/04 e C-233/04, Pres. Rosas Est. Barthet, in Orient. Giur. Lav. 2005, 67)
- L’art. 3, n.1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che la data del trasferimento ai sensi di questa disposizione corrisponde alla data in cui si attua la trasmissione dal cedente al cessionario della veste di imprenditore responsabile della gestione dell’ente trasferito. Questa data è un momento preciso che non può essere rinviato, a discrezione del cedente o del cessionario, a un’altra data. Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, i contratti e i rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento, nel senso precisato all’art. 1 del presente dispositivo, tra il cedente e i lavoratori occupati nell’impresa trasferita si ritengono trasferiti in questa data dal cedente al cessionario, a prescindere dalle modalità che sono state pattuite a tale riguardo tra questi ultimi. (CGCE 26/5/2005, Causa C-478/03, Pres. Jann, Est. Lenaerts, in Orient. Giur. Lav. 2005, Osservatorio comunitario, 3)
- L'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, va interpretato nel senso che quest'ultima si applica alla situazione in cui un committente, che aveva affidato con un contratto la completa gestione della ristorazione collettiva di un ospedale ad un primo imprenditore, pone fine a tale contratto e conclude, per l'esecuzione della stessa prestazione, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, quando il secondo imprenditore utilizza rilevanti elementi patrimoniali materiali di cui si è servito precedentemente il primo imprenditore e messi a loro disposizione in successione dal committente, anche se il secondo imprenditore abbia manifestato l'intenzione di non riassumere i dipendenti del primo imprenditore. (Corte di Giustizia CE 20/11/2003 n. C-340/2001, Pres. Gulmann Rel. Puissochet, in Lav. nella giur. 2004, 27, con commento di Davide Casale)
- Ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 77/187/Cee del 14/2/77 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti), deve essere ritenuto trasferimento di impresa anche la successione in un contratto di appalto nel settore della ristorazione collettiva. Non sono sufficienti ad escludere l'applicazione della medesima direttiva l'assenza di rapporti contrattuali tra l'impresa che ha perso l'appalto e l'impresa che la succede, né la scelta di quest'ultima di non assumere alcuno dei dipendenti della prima, poiché l'importanza da attribuire ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/Cee normalmente utilizzati dal giudice varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento. (Corte di Giustizia CE 20/11/2003 causa C-340/01, Pres, C. Gulmann Rel. Puissochet, in D&L 2004, con nota di Giovanni Paganuzzi, "Trasferimento di azienda, nozione oggettiva di azienda e successione nell'appalto", 35)
- L'eventuale acclaramento del contrasto tra ordinamento comunitario (Direttiva 77/187) ed ordinamento interno, relativamente alla definizione del ramo d'azienda, è inidoneo a produrre immediatamente effetti sul rapporto giuridico controverso, stante il principio dell'inefficacia orizzontale delle direttive. Ne consegue l'irrilevanza del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in merito all'interpretazione della Direttiva 77/187. (Cass. 25/10/2002 n. 15105, Pres. Mercurio Est. Picone, in D&L 2002, 905, con nota di Lorenzo Franceschinis, "Il caso Ansaldo all'esame della Cassazione: è ramo d'azienda solo se vi è autonomia funzionale ed organizzativa preesistente al trasferimento")
- L'art. 3 della direttiva n. 77/187 deve essere interpretato nel senso che obblighi applicabili in caso di licenziamento di un lavoratore, derivanti da un contratto di lavoro, da un rapporto di lavoro o da un contratto collettivo di lavoro che vincolino il cedente nei confronti di detto lavoratore, sono trasferiti al cessionario secondo le condizioni ed i limiti definiti da tale articolo, indipendentemente dal fatto che tali obblighi abbiano la loro fonte in atti della pubblica autorità o siano attuati da tali atti e indipendentemente dalle modalità pratiche scelte per tale attuazione. (Corte di Giustzia 4/6/2002, causa n. C-164/00, Pres. Rodriguez Iglesias, Rel. Puissochet, in Riv. it. dir. lav. 2003, 449, con nota di Armando Tursi, Previdenza complementare e trasferimento d'azienda)
- Alla stregua del diritto comunitario, deve considerarsi trasferimento d'azienda quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essenziale o accessoria, la cui gestione sia effettivamente proseguita o ripresa (Corte Appello Milano 12/4/01, pres. Ruiz, est. De Angelis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 90)
- La ripresa, ad opera di un'impresa, di attività di trasporto pubblico non marittimo - come l'esercizio di linee locali regolari di autobus - gestite sino ad allora da un'altra impresa, in seguito al procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di cui alla direttiva del Consiglio 18/6/92, 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, può rientrare nella sfera di applicazione materiale della direttiva del Consiglio 14/2/77, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, come definita dall'art. 1, n. 1, della medesima. L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 va così interpretato: - tale direttiva può essere applicabile in assenza di vincolo contrattuale diretto tra due imprese cui un ente morale di diritto pubblico ha successivamente assegnato, in esito ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi istituito in conformità della direttiva 92/50, un servizio di trasporto pubblico non marittimo, quale l'esercizio di linee locali regolari di autobus; - in una situazione come quella della causa principale, la direttiva 77/187 non è applicabile in assenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese summenzionate (Corte Giustizia 25/1/01, n. C-172/99, in Dir. Lav. 2001, pag. 160)
- L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187/CEE deve essere interpretato nel senso che questa ultima può applicarsi ad una situazione in cui un ente che gestisce servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un ente pubblico integrato nell'amministrazione dello Stato costituisce oggetto, a seguito di decisioni delle pubbliche amministrazioni, di un trasferimento a titolo oneroso, sotto forma di una concessione amministrativa, ad una società di diritto privato costituita da un altro ente pubblico che ne detiene tutte le azioni. Occorre tuttavia che le persone coinvolte in siffatto trasferimento siano state inizialmente tutelate in quanto lavoratori in base al diritto nazionale in materia di diritto del lavoro (Corte Giustizia sez. VI 14/9/00, n. C-343/98, pres. Almeida, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 1113, con nota di Bolego, "Privatizzazioni" e ambito di applicazione della direttiva comunitaria sul trasferimento d'impresa)
- L'art. 1 della direttiva CE 77/187 inerente la tutela del dipendente in caso di trasferimento di azienda, si applica anche al caso di passaggio di un'impresa da un ente pubblico che sia diretta emanazione dello Stato a una società di diritto privato e anche qualora tale trasferimento non derivi da contratto, ma avvenga sotto forma di concessione amministrativa; occorre tuttavia che i dipendenti interessati al trasferimento siano assoggettati dalle norme di diritto interno alla disciplina del diritto di lavoro (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, VI sez., 14 settembre 2000, causa C-343/98, pres. Moitinho de Almeida, rel. Puissochet, in D&L 2000, 898)
- L'art. 3 della direttiva CE 77/187 impone che il datore di lavoro cessionario - nel liquidare emolumenti retributivi che, presso il cedente, erano collegati all'anzianità di lavoro - tenga conto anche degli anni di lavoro prestati presso il cedente stesso (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, VI sez., 14 settembre 2000, causa C-343/98, pres. Moitinho de Almeida, rel. Puissochet, in D&L 2000, 898)
- L'art. 2112 c.c. anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, è applicabile alla fattispecie in cui, a seguito della cessazione di un'impresa individuale, il figlio di detto imprenditore dia inizio in una sede diversa alla medesima attività, con riassunzione dei dipendenti dell'impresa cessata, utilizzo di parte dei macchinari preesistenti e mantenimento della medesima clientela (Trib. Milano 18 settembre 1999, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 2000, 157)