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Arturo Di Mario
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I prestatori di
lavoro occasionale accessorio vengono retribuiti esclusivamente tramite “buoni lavoro” (c.d. voucher), cartacei o telematici, e il compenso deve essere concordato tra il committente e il prestatore secondo «un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l’intera prestazione» (FAQ Inps).
Il valore nominale di ogni singolo buono/voucher è pari a 10 euro ed è comprensivo della
contribuzione a favore della
gestione separata Inps (13%), della contribuzione per l’assicurazione anti-infortuni a favore dell’Inail (7%) e della quota per la gestione del servizio da parte dell’Inps (5%).
Il valore netto di ogni voucher è quindi pari a 7,50 euro.
Sono, inoltre, disponibili anche buoni multipli del valore nominale di 50 euro (equivalente a 5 buoni non separabili) pari al valore netto di 37,50 euro e da 20 euro (equivalente a 2 buoni non separabili) pari al valore netto di 15 euro.
Se le prestazioni di
lavoro accessorio sono rese a favore di imprese familiari il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione ordinaria a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD 33%), della contribuzione a favore dell’Inail (4%) e della quota per la gestione del servizio da parte dell’Inps (5%).
Il valore netto di ogni voucher è quindi, in questo caso, pari a 5,80 euro.
Il prestatore di lavoro accessorio può riscuotere il compenso consegnando i buoni (c.d. voucher cartacei) presso qualsiasi ufficio postale (e ritirare così il corrispettivo o facendosi accreditare la somma sulla INPS-card (c.d. voucher telematici). A seguito della convenzione siglata tra l’Inps e la FIT, da aprile 2010 ed esclusivamente in Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia, i voucher potranno essere incassati anche nelle tabaccherie.
Per le prestazioni in favore di imprese familiari è previsto esclusivamente l’utilizzo della procedura con voucher telematico.
I prestatori minorenni devono presentare, per la riscossione dei buoni, un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore, oppure possono optare per la richiesta a Poste Italiane di una lettera per la riscossione dei “buoni lavoro” tramite bonifico domiciliato.
I compensi percepiti per lavoro accessorio sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione.
Questa scheda contiene numerose analogie con la voce
Lavoro occasionale accessorio.
Per i necessari approfondimenti si vedano in particolare i paragrafi seguenti ivi contenuti:
ModificaLimiti economici
Per tutte le tipologie di prestatori il limite massimo delle erogazioni è fissato in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente.
Il limite (definito per il 2010 dalla Circolare Inps
17/2010) deve intendersi netto, per cui il limite lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore.
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il limite di importo, per anno solare, è di 3.000 euro netti complessivi, corrispondenti per il committente a 4.000 euro lordi.
Le imprese familiari, invece, possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (importo lordo euro 13.333).
ModificaNormativa di riferimento
ModificaVoci correlate
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Lavoro occasionale accessorio.
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