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Questa voce è stata curata da Alvise Moro






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Scheda sintetica

Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto di fruire di un congedo retribuito se contraggono un matrimonio avente validità civile. La disciplina del congedo matrimoniale è dettata dalla legge (RDL 24 giugno 1937 n. 1334) e dal contratto collettivo interconfederale 31 maggio 1941 e prevede un trattamento distinto per gli impiegati e gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative. I contratti collettivi nazionali di lavoro hanno, poi, esteso il congedo alle categorie inizialmente escluse ed uniformato la disciplina degli operai a quella degli impiegati. Attualmente l’unica differenza di effettivo rilievo tra le categorie riguarda le modalità di calcolo e di pagamento dell’assegno. Il congedo spetta anche agli apprendisti ed ai lavoratori all’estero.

  • Per una panoramica completa su congedi e permessi e per la normativa di riferimento si veda la voce Permessi retribuiti









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Fonti normative












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Scheda di approfondimento

Occorre premettere che il congedo matrimoniale è espressione di un principio costituzionale (art. 31 comma 1 Cost.): il congedo ha la finalità di agevolare la famiglia nella fase cruciale della sua costituzione.

Il matrimonio tutelato è solamente quello avente effetti civili. Il matrimonio religioso non produce direttamente effetti giuridici, ma solo in quanto trascritto nei registri dello stato civile.

Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi sempre che sia l’uno che l’altro ne abbiano diritto. Tutti i lavoratori dipendenti, quindi, hanno diritto di fruire di un congedo retribuito in occasione di matrimonio avente validità civile. Se il lavoratore è cittadino di uno stato che ammette la poligamia, l’assegno è concesso per una sola volta, salvo il caso di successivo matrimonio a seguito di morte del coniuge o di divorzio.

La contrattazione collettiva ha ormai esteso, come anticipato nella scheda sintetica, il congedo alle categorie inizialmente escluse ed uniformato la disciplina degli operai a quella degli impiegati.

Il congedo, è bene, perciò, precisare, spetta anche:
Il congedo matrimoniale spetta anche qualora i lavoratori si risposino con matrimonio avente validità civile. I CCNL generalmente escludono dal diritto al congedo matrimoniale i lavoratori in prova.









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Durata

La durata del congedo matrimoniale è stabilita in:
  • 15 giorni di calendario non frazionabili per gli impiegati,
  • 8 giorni di calendario per gli operai non frazionabili.

La contrattazione collettiva ha, però, in genere esteso anche agli operai la durata di 15 giorni, mentre gli 8 giorni previsti dalla legge valgono ancora ai fini del rimborso INPS.









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Periodo di godimento

In primo luogo, si sottolinea che, durante il congedo retribuito, il lavoratore è considerato, ad ogni effetto, come se fosse in servizio. Maturano, di conseguenza, regolarmente le mensilità aggiuntive, le ferie e tutti gli altri istituti contrattuali.

Di regola, il congedo matrimoniale non può essere differito. Il periodo di godimento del congedo inizia in occasione del matrimonio, ma, qualora per motivi inerenti la produzione aziendale non sia possibile fruirne, tale periodo deve essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi al matrimonio.

Talora, il lavoratore - di sua volontà - rinunzia, in tutto o in parte, al congedo a fronte del corrispettivo economico equivalente. In proposito, si precisa che, per gli operai, la rinuncia comporta la non corresponsione del relativo trattamento economico da parte dell’INPS.

Il periodo di godimento del congedo non è computabile nelle ferie annuali.









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Retribuzione Impiegati

Il congedo matrimoniale è considerato attività di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, il lavoratore ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione. Sono escluse solamente le indennità direttamente legate all’effettiva prestazione lavorativa.

Se il congedo matrimoniale si sovrappone ad un periodo di assenza per altra causa:
  • in caso di ferie, le stesse devono essere fruite in un momento successivo;
  • se si tratta di altre assenze (ad esempio malattia, maternità, infortunio, etc.), non è prevista la possibilità di duplicare i compensi per le due assenze e, pertanto, il lavoratore ha diritto esclusivamente alla retribuzione per il congedo, salvo che decida di fruire del congedo in un momento successivo.

Le festività che eventualmente cadano nel corso dell'assenza dovranno essere pagate in aggiunta a quanto corrisposto a titolo di congedo.

L’indennità per congedo matrimoniale va erogata dal datore di lavoro unitamente alla retribuzione del mese in cui si utilizza il congedo.









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Retribuzione Operai

Durante il congedo matrimoniale l’operaio dipendente da aziende industriali, artigiane o cooperative ha diritto all’assegno per congedo matrimoniale a carico dell’INPS, di importo pari a 7 quote giornaliere della normale retribuzione.

La corresponsione dell’assegno è subordinata alla sussistenza delle due seguenti condizioni: - * effettiva fruizione del congedo da parte del lavoratore; - * sussistenza del rapporto di lavoro da almeno una settimana.

Le festività che eventualmente cadano nel corso dell’assenza per congedo matrimoniale devono essere pagate in aggiunta a quanto versato a titolo di congedo.

L’assegno viene corrisposto anche qualora il matrimonio venga celebrato mentre il dipendente non è in servizio per un giustificato motivo, come ad esempio, la malattia.

L’assegno si computa nel calcolo del TFR. Le mensilità aggiuntive, le ferie e gli altri istituti contrattuali maturano regolarmente.

Dal momento che l’intervento economico dell’INPS copre solo una parte del congedo matrimoniale (che dura generalmente 15 giorni di calendario), il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione per la parte non coperta dall’assegno. La quota a carico del datore di lavoro si determina per differenza tra la normale retribuzione e la quota INPS al lordo della riduzione effettuata in misura pari all’aliquota a carico apprendisti.

L’assegno per congedo matrimoniale viene anticipato dal datore di lavoro per conto dell’INPS e conguagliato mediante la “denuncia Modello DM 10” entro un anno dalla data del pagamento. L’importo rimborsato dall’INPS non può superare i 7 giorni.









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Lavoratori disoccupati o sospesi

Ai lavoratori disoccupati o sospesi spetta l’assegno, erogato direttamente dall’INPS, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
  1. esistenza di un valido rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio;
  2. dimissioni presentate per contrarre matrimonio;
  3. licenziamento per cessazione dell’attività;
  4. assenze dal servizio per un giustificato motivo (malattia, sospensione dal lavoro).

Gli interessati devono presentare la domanda di assegno - corredata dalla documentazione attestante l’avvenuto matrimonio e dalla copia dell’ultimo prospetto paga - alla sede INPS presso la quale il datore di lavoro effettua (o effettuava, in caso di azienda cessata) gli adempimenti contributivi e previdenziali. In questi casi l’assegno è calcolato dall’INPS secondo la qualifica ed il settore di appartenenza dell’assicurato, con la riduzione pari all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti (circolare INPS 6 giugno 1991 n. 145).

Gli assegni per congedo matrimoniale non possono essere cumulati con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Pertanto, essendo più favorevole l’assegno per congedo matrimoniale, viene corrisposto in sostituzione di tali prestazioni.

Invece, in caso di percezione di indennità giornaliere di inabilità per infortunio sul lavoro, in presenza delle condizioni di legge, l’indennità deve essere necessariamente corrisposta e l’assegno per congedo matrimoniale può essere erogato nella misura pari alla differenza tra l’importo spettante e quanto già erogato daIl’INAIL (circolare INPS 22 luglio 1997 n. 164).









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Lavoratori extracomunitari

Ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed alle loro famiglie è garantita parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Pertanto, hanno diritto all’assegno per congedo matrimoniale anche i lavoratori extracomunitari che contraggano matrimonio all’estero, qualora, oltre ad aver prestato la propria attività lavorativa presso un’azienda italiana, risultino regolarmente residenti in Italia prima della data del matrimonio ed abbiano acquisito anche in Italia lo stato civile di coniugato (circolare INPS 22 luglio 1992 n. 190).









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Documenti

I lavoratori, entro i 60 giorni successivi alla celebrazione del matrimonio, devono esibire al datore di lavoro la certificazione comprovante l’avvenuto matrimonio (certificato, stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva).

In caso di pagamento da parte dell'INPS, la domanda di assegno con la copia del certificato di matrimonio deve essere presentata entro 1 anno.

I lavoratori extracomunitari devono presentare al datore di lavoro entro 60 giorni il certificato di matrimonio redatto in originale e consegnare successivamente, anche oltre i 60 giorni previsti, il certificato tradotto e vistato dall’autorità consolare o dall’ambasciata.

In caso di mancata presentazione nei termini della documentazione, l’importo eventualmente già corrisposto viene recuperato sulle successive retribuzioni.









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