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L’assegno di invalidità è una prestazione assistenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.
L’importo dell’assegno è commisurato all’anzianità contributiva. A differenza della pensione di inabilità per l’assegno ordinario d’invalidità non è previsto alcun bonus.
Si ha diritto al riconoscimento dell’assegno di invalidità quando si verificano le seguenti condizioni:
- infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
- l’assicurazione presso l’Inps da almeno cinque anni.
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.
Dopo tre conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.
L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in
pensione di vecchiaia.
I documenti necessari alla presentazione della domanda variano a seconda della casistica e sono reperibili presso l’INPS o un Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil).
ModificaA chi rivolgersi
- Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)