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Igor GiussaniModificaDonazione di sangue
Il
lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione conservando la normale
retribuzione per l’intera giornata lavorativa.
Per usufruire di questo diritto il quantitativo minimo della donazione deve essere almeno pari a 250 grammi.
La giornata di riposo è di 24 ore decorrenti dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per compiere la donazione, oppure, mancando tale riferimento, dal momento della donazione risultante da certificato medico. Di conseguenza la retribuzione spettante al donatore è quella corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo.
Il lavoratore ha l’obbligo di preavvisare con anticipo il
datore di lavoro nel rispetto dei limiti stabiliti, di norma, dal
contratto collettivo di riferimento.
Il prelievo deve essere fatto presso un centro di raccolta fisso o mobile, ovvero presso un centro trasfusionale ovvero presso un centro di produzione di emoderivati, regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità.
La Legge prevede che i lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale
retribuzione per la prevista giornata di riposo.
La retribuzione viene corrisposta dal
datore di lavoro il quale ha la facoltà di chiedere il rimborso all’
INPS. Il rimborso deve essere richiesto entro la fine del mese successione a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue.
Il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la seguente documentazione :
- dichiarazione attestante che ha fruito della giornata di riposo e della relativa retribuzione, il cui ammontare deve essere specificato, e che da donato il sangue gratuitamente;
- certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue indicante: i dati anagrafici del donatore e il relativo documento di identificazione, quantità del prelievo, giorno e ora del prelievo e il centro che l’ha effettuato.
La retribuzione per la giornata di riposo essendo a carico dell’INPS non è assoggettata alla
contribuzione previdenziale ed assistenziale (mentre è assoggettabile IRPEF).
Il lavoratore ha diritto per le giornate indennizzate per donazione sangue all’
accredito figurativo dei contributi previdenziali.
ModificaCalcolo della retribuzione spettante
La
retribuzione per la giornata di riposo è determinata con gli stessi criteri previsti per le
festività nazionali (art. 5 , co. 1,
Legge 260/1949) salvo diversa (e più favorevole) previsione dei
contratti collettivi.
Il
datore di lavoro dovrà, pertanto, corrispondere al lavoratore donatore di sangue una retribuzione giornaliera ragguagliata ad 1/6 dell’
orario settimanale contrattuale.
Dato che la giornata di riposo spettante al lavoratore viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione del prelievo del sangue la retribuzione spettante e della quale si può chiedere il rimborso è quella corrispondente alle ore non lavorate (ma teoricamente lavorative) comprese nella giornata di riposo.
Per questo motivo il lavoratore non può avere diritto ad alcuna
retribuzione se, ad esempio, la donazione è effettuata di sabato e la sua prestazione lavorativa è distribuita su 5 giorni la settimana.
In caso di inidoneità alla donazione è garantita al lavoratore donatore la retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della suddetta inidoneità e alle relative procedure (art. 8
Legge 219/2005).
A tale scopo il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare certificato con l’indicazione del giorno e dell’ora attestante la parziale o mancata donazione.
ModificaDonazione di midollo osseo
I donatori di midollo osseo con rapporto di
lavoro dipendente hanno diritto a premessi retribuiti (a carico dell’ente previdenziale) per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti (art. 5 –
Legge 52/2001):
- prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici
- prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto
- accertamento dell’idoneità alla donazione.
Il donatore ha diritto a conservare la normale
retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dell’equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo.
Per analogia deve ritenersi che per la parte relativa al calcolo della retribuzione si applichino gli stessi criteri della donazione di sangue (vedi sopra).
ModificaNormativa di riferimento