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Alexander BellModificaPrescrizione
La prescrizione è il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale una persona deve far valere un proprio diritto. Trascorso inutilmente questo lasso temporale, il diritto si estingue e la persona non può più esercitarlo (si parla di
prescrizione c.d. estintiva ).
Per esempio, la legge stabilisce che il diritto del lavoratore al pagamento della
retribuzione mensile si prescrive in cinque anni: se entro tale termine il lavoratore, cui non sia stata corrisposta la retribuzione, non ne chiede il pagamento al
datore di lavoro, egli perde il diritto a ricevere la retribuzione non pagata.
I diritti più importanti (ad es. tutti i diritti della personalità, la potestà sui figli, etc.) non si prescrivono: possono quindi essere esercitati senza limiti di tempo.
Le parti di un contratto non possono prolungare o abbreviare i termini di prescrizione stabiliti dalla legge né possono rinunciare alla prescrizione prima che detti termini siano trascorsi.
Una volta decorso il termine di prescrizione, tuttavia, il soggetto che ha tratto vantaggio dalla sua scadenza (ossia colui contro il quale il diritto ormai prescritto poteva essere fatto valere) può rinunciarvi.
Si pensi ancora al caso del lavoratore che, non avendo percepito la retribuzione, nei successivi cinque anni non ne chieda il pagamento al datore di lavoro: il lavoratore a questo punto non potrebbe più pretendere il pagamento della retribuzione, ma se il datore di lavoro rinuncia alla prescrizione, il lavoratore avrà la possibilità di far valere il proprio diritto oltre i termini stabiliti dalla legge.
La prescrizione del diritto può essere rilevata dal
giudice solo su richiesta della parte che vi ha interesse.
Il periodo di tempo utile per esercitare il diritto si calcola dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La Corte Costituzionale ha peraltro chiarito che, quando il
rapporto di lavoro non è dotato di stabilità (cioè quando, in caso di
licenziamento illegittimo, il giudice non può ordinare la
reintegrazione del lavoratore), la prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere soltanto una volta che sia cessato il rapporto di lavoro.
Quando, invece, il rapporto di lavoro è
dotato di stabilità (cioè quando il giudice può ordinare la reintegrazione del lavoratore licenziato illegittimamente: ciò che avviene nelle
imprese che impiegano almeno 15 dipendenti ) la prescrizione decorre nel corso del rapporto di lavoro.
I diritti si prescrivono normalmente in dieci anni. In taluni casi la legge fissa termini più brevi.
Si prescrivono in
dieci anni :
- il diritto al risarcimento del danno provocato dal mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
- il diritto alla qualifica superiore (2103 c.c.), ma si prescrivono in 5 anni i crediti derivanti dalle differenze retributive che spettano per la qualifica superiore;
- il diritto al risarcimento del danno contrattuale (come nel caso di dequalificazione professionale).
Si prescrivono invece in
cinque anni (art. 2948 c.c.):
Per quanto riguarda la
prescrizione dei crediti contributivi, l’art. 3, comma 9, legge 335/95 ha ridotto, a partire dal 1° gennaio 1996, il termine prescrizionale dei contributi dovuti alle gestioni pensionistiche obbligatorie – originariamente decennale – a 5 anni.
Questo nuovo termine di prescrizione si applica anche ai contributi versati per periodi anteriori l’entrata in vigore della suddetta legge, fatta eccezione per i casi in cui siano già stato compiuti atti di interruzione della prescrizione o di procedure già avviate nel rispetto della normativa previgente.
In caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, tuttavia, il termine di prescrizione torna a essere di dieci anni.
ModificaDecadenza
La decadenza consiste nella perdita della possibilità di far valere un diritto che non sia stato esercitato entro un termine fissato dalla legge (ad es. il
licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni).
Per i termini di decadenza stabiliti in relazione ai diritti più importanti (i c.d.
diritti indisponibili: per es., in tema di rapporti familiari), le parti non possono né modificare la disciplina prevista dalla legge, né rinunciare alla decadenza; e il giudice può rilevarla d’ufficio, cioè anche in assenza di una specifica richiesta di parte.
Se, invece, la decadenza è stabilita a tutela di
diritti disponibili, le parti possono modificare il regime stabilito dalla legge e possono altresì rinunciarvi.
Clausole di decadenza possono essere stabilite anche dalle parti (decadenza c.d. negoziale), ma tali patti sono nulli se rendono eccessivamente difficile a una di esse l’esercizio del diritto (2965 c.c.).
Si considera termine decadenziale quello stabilito dall’art. 2113 c.c. sulle
rinunce e transazioni: 6 mesi dalla cessazione del rapporto se il negozio è intervenuto in costanza di rapporto di lavoro ovvero, se successivo, dalla rinuncia o dalla stipula.
ModificaTermini per l’impugnazione del licenziamento
La Legge n. 183/2010 recentemente approvata ha profondamente modificato – di fatto riducendoli drasticamente – i termini per
impugnare il
licenziamento.
Fino a oggi l’impugnazione del licenziamento doveva avvenire entro 60 giorni (termine decadenziale) dalla data del licenziamento oppure dalla successiva data di comunicazione dei motivi, qualora richiesti. Impugnato per tempo il licenziamento, il lavoratore aveva quindi 5 anni di tempo (termine prescrizionale) per proporre ricorso giudiziale contro il licenziamento.
La Legge n. 183/2010 ha confermato che
l’impugnazione del licenziamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla successiva data di comunicazione dei motivi, ma ha aggiunto che, una volta impugnato per tempo il licenziamento,
il lavoratore ha 270 giorni di tempo per depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
In questo secondo caso,
se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati oppure non è raggiunto il relativo accordo, il lavoratore ha 60 giorni di tempo – dal giorno del rifiuto o del mancato accordo –
per depositare il ricorso in tribunale.
Nel caso in cui il lavoratore non rispetti i termini di 270 o 60 giorni, l’impugnazione perde efficacia.
Le nuove norme in materia di decadenza dell’azione si applicano anche ad altre controversie, e in particolare a:
Proprio in materia di impugnazione dei
contratti a termine le modifiche introdotte dalla Legge n. 183/2010 risultano particolarmente afflittive per il lavoratore, in particolare laddove stabiliscono che il termine di decadenza decorre dalla scadenza del contratto e, con riguardo ai contratti scaduti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, che l’impugnativa stragiudiziale debba essere proposta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma.
ModificaFonti normative