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Simona RizzelloModificaContributi: Scheda sintetica
I contributi rappresentano le quote della
retribuzione (nel caso di rapporti di
lavoro subordinato) o del
reddito di lavoro (nel caso del
lavoro autonomo, in
collaborazione o
associato) destinate al finanziamento delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge.
Il loro versamento è, di norma, obbligatorio: l’onere contributivo sorge generalmente all’avvio di una qualunque attività lavorativa, ovvero al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
La loro riscossione, unitamente all’erogazione delle prestazioni ed al controllo della corretta applicazione delle norme, è affidata agli
enti di previdenza.
I contributi si possono classificare in due differenti tipologie:
- contributi previdenziali: versamenti obbligatori effettuati dal datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale (Inps per settore privato; Inpdap per settore pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
- contributi assistenziali: versamenti effettuati all’Inps o all’Inail, al fine di ottenere una copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all’invalidità, malattia.
L’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato, determina automaticamente l’insorgenza del corrispondente rapporto contributivo – assicurativo.
Nello specifico, l’onere contributivo incombe sia sul lavoratore (mediante una trattenuta effettuata sulla retribuzione lorda mensile) sia sul
datore di lavoro. Tuttavia, l’obbligo di pagamento dei contributi è gravante esclusivamente sul datore di lavoro, il quale è tenuto a versare le trattenute all’ente previdenziale – assistenziale.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga: il datore di lavoro è infatti sia civilmente sia penalmente responsabile dell’obbligo di tale versamento.
Il lavoratore può in ogni caso verificare l’avvenuto versamento dei contributi: o tramite l’attestazione che viene rilasciata annualmente dai datori di lavoro, oppure inoltrando la richiesta dell’estratto contributivo direttamente all’ente previdenziale.
- Per ulteriori approfondimenti si veda anche la voce Contributi
ModificaLa ricongiunzione dei contributi versati
La ricongiunzione è l’accorpamento dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore che ha prestato la propria attività assicurativa presso enti o fondi di previdenza diversi dall’Inps: tale meccanismo consente di ottenere un’unica pensione, calcolata su tutti i contributi versati, riunificando tutti i periodi di contribuzione che sono stati versati in enti o casse di previdenza differenti.
La domanda di ricongiunzione può essere presentata presso l’ente di previdenza, sia dal lavoratore interessato, purché non sia già titolare di altra pensione, sia dai familiari di questo, superstiti.
Tale operazione, di norma, non comporta onere per il lavoratore. Tuttavia alcuni interventi normativi prevedono alcuni oneri in casi specifici, tra cui quello in cui si voglia far confluire tutti i periodi contributivi maturati in ente previdenziale diverso dall’Inps, ovvero nel caso in cui si tratti di ricongiunzione da lavoro autonomo.
ModificaIl riscatto dei contributi
I contributi da riscatto consentono al lavoratore richiedente di poter ottenere una copertura pensionistica, anche relativa a periodi per i quali non vi sia stato alcun versamento contributivo.
A tal fine, il lavoratore interessato è tenuto ad effettuare un versamento all’ente previdenziale, la cui entità varia a seconda dei periodi contributivi da riscattare, dall’età del richiedente, dal sesso e dalla retribuzione di questo.
Ad oggi, i periodi per i quali è possibile richiedere il riscatto si possono così riassumere:
- Periodi di studio universitario: in tal caso, il lavoratore può riscattare in qualsiasi momento i periodi corrispondenti a tutta la durata dei corsi legali di studio universitario, ovvero per solo una parte di essi, con esclusione degli anni accademici c.d. “fuori corso”: tale riscatto è tuttavia escluso per periodi già coperti da contribuzione (es. il caso dello studente – lavoratore). Con il D.Lgs. 184/1997, è stata estesa la possibilità di richiedere tale riscatto anche agli iscritti alla Gestione separata Inps, purché il diploma universitario sia stato effettivamente conseguito, e a condizione che gli iscritti a tale gestione separata abbiano versato almeno un contributo settimanale.
- Periodi di lavoro svolto all’estero: qualora il lavoratore abbia prestato attività lavorativa subordinata presso uno Stato estero che non abbia stipulato una convenzione previdenziale con l’Italia, è in ogni caso possibile richiedere il riscatto relativo a tale periodo.
- Periodi di formazione professionale, di studio e ricerca: in tal caso il riscatto è ammesso solo qualora tali periodi siano stati finalizzati all’acquisizione di titoli o di attestati per la progressione in carriera (si pensi, a titolo esemplificativo, al tirocinante);
- Intervalli di lavoro part-time: il lavoratore interessato può richiedere riscatto per tutti i periodi per i quali non è stata effettuata la prestazione lavorativa.
- Periodi di congedo per gravi motivi familiari: qualora il lavoratore abbia usufruito di tale congedo, previsto per un massimo di due anni, può richiedere riscatto nel caso in cui il versamento di tali contributi sia stato omesso.
La legge n. 247/07 ha introdotto la possibilità di poter effettuare il versamento a titolo di riscatto in n. 120 rate mensili: in ogni caso, i contributi da riscatto concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli anni di contribuzione previsti per la
pensione di vecchiaia.
ModificaA chi rivolgersi
- Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)