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Modificata: lunedì, 31 maggio 2010 17:31 da Wikilabour - Categorizzata come: Sindacati - Diritti sindacali - Accordi sindacali
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Questa voce è stata curata da Nicola Gaudenzi



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Scheda sintetica

Il concetto di rappresentatività sindacale è stato rivisitato dalla legge nel corso del tempo.

Prima dell’intervento legislativo apportato nel 1970 dalla Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), l’unico riferimento normativo ai fini della individuazione dei sindacati maggiormente rappresentativi era dato dall’art. 39 Costituzione, che individuava come unico parametro la consistenza associativa.
In altre parole, la norma costituzionale attribuisce ai sindacati, previa registrazione, il potere di stipulare contratti collettivi di lavoro vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce, e ciò nell’ambito di una delegazione unitaria di tutti i sindacati registrati, ognuno rappresentato in proporzione ai propri iscritti.
La mancata attuazione dell’articolo nei commi 2 e seguenti (e in parte la mancata disciplina legislativa della registrazione) ha inevitabilmente vanificato la norma.
Le espressioni usate dal legislatore per ovviare a tale vuoto normativo, negli anni seguenti all’entrata in vigore della Costituzione non sono peraltro mai state univoche, richiamandosi talvolta a “organizzazioni di carattere nazionale” (ad es. art. 10, nn.1 e 2, D.Lgs. 23/03/1948, n. 327), all’”importanza numerica” (ad es. artt. 3 e 26, Legge n. 264/1949), o all’importanza tout court delle organizzazioni sindacali (ad es. art. 3 co. 2, Legge n. 33/1957).


Con lo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970), la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo viene riconosciuta soltanto ai sindacati in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, i quali hanno la possibilità di costituire le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) che possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nelle imprese industriali e commerciali con più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva, oppure nell’ambito dello stesso comune.


E’ evidente come il riconoscimento di tali diritti solo ad alcune organizzazioni sindacali (più precisamente a quelle in possesso dei requisiti di cui al citato art. 19) abbia posto il problema di una sua compatibilità con l’art. 39 comma 1 della Costituzione, che invece prevede un diritto incondizionato di organizzazione sindacale.
La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 54 del 1974, n. 334 del 1988 e n. 30 del 1990, ha affermato la legittimità della selezione dei sindacati rappresentativi, a cui attribuire diritti e prerogative ulteriori rispetto quelli attribuiti a tutte le organizzazioni sindacali, se tale selezione ha luogo in virtù di elementi giustificativi rispondenti a criteri di ragionevolezza.

Il criterio della rappresentatività, come strumento selettivo, secondo l’orientamento della Corte, è quello che il legislatore ritiene più idoneo a favorire l’aggregazione e il coordinamento “degli interessi dei vari gruppi professionali, di sintesi delle varie istanze rivendicative e di raccordi con lavoratori non occupati”, e quindi permettere “l’ordinato svolgimento del conflitto sociale”.
L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori non fornisce alcuna indicazione utile alla definizione del sindacato maggiormente rappresentativo, limitandosi a disporre (prima della parziale abrogazione) che le RSA possono essere costituite, tra l’altro, nell’ambito delle “associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. Era dunque inevitabile che la definizione del sindacato maggiormente rappresentativo fosse demandata alla giurisprudenza, le cui pronunce sul punto sono numerose.

In un primo momento, la giurisprudenza indicava come decisivo per la soluzione del problema lo strumento del fatto notorio ex art. 115, co. 2 cpc (Pret. Massa 02/08/1971, FI, 1972, I, 250; Pret. Forlì 22/12/1972, FI, 1973, I, 3473; Trib. Massa 15/01/1974, RDL, 1974, II, 143; in senso contrario vedi Pret. Taranto 13/09/1976, LPO, 1977, 134).
In altre parole, in una situazione storica caratterizzata dalla preponderante e quasi indiscussa adesione dei lavoratori alle tre storiche confederazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL), era considerato, appunto, fatto notorio che questi sindacati fossero maggiormente rappresentativi.
Altre sentenze dello stesso periodo però facevano riferimento al dato numerico di iscritti, considerando tuttavia non sufficiente tale dato se considerato da solo (C.Stato sez. VI 24/06/1975, n. 191, MGL, 1975, 417 e T.A.R. Lazio 05/04/1978, MGL, 1978, 692).

Successivamente, la giurisprudenza ha tentato di dare sistematicità ai criteri adottati tenendo conto, oltre al numero di iscritti, anche della consistenza associativa su tutto l’arco delle categorie (o buona parte di esse), nonché della diffusione territoriale (Cass. 03/11/1976 n. 3993; Cass. 29/10/1981, n. 5664; Cass. 22/09/1978, n. 4270; Cass. 05/06/1981, n. 3653).
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 06/03/1974 n. 54, ha sottolineato l’importanza dell’effettività della rappresentatività, avendo come parametro la capacità rappresentativa o esponenziale della confederazione, prescindendo dal livello territoriale ed essendo sufficiente una considerevole dimensione (si veda anche Cass. 18/02/1985, n. 1418).

A partire dagli anni 80, è stata attribuita specifica rilevanza alla partecipazione dell’organizzazione sindacale alla stipula dei contratti collettivi, in combinato con il principio della capacità rappresentativa, affermando così un nuovo principio cui anche la dottrina avrebbe aderito (Cass. 01/03/1986; Cass. 17/03/1986, n. 1820; Cass. 10/07/1991, n. 7622).
A tale orientamento della Cassazione si sono poi affiancate anche diverse pronunce nel merito, rendendo quindi ormai definitiva la scelta giurisprudenziale (nonché dottrinale) di appoggiare tale nuovo orientamento. Talora si è addirittura giunti ad affermare che la semplice sottoscrizione era sufficiente ad indicare un elevato indice di rappresentatività, anche se tale conclusione è stata presto smentita dalla stessa giurisprudenza di merito (Pret. Torino 08/10/1971, NGL, 1971, 963; contra Trib. Genova 24/10/1980, SGL, 1982, 3; Pret. Roma 15/02/1984, GSGL, 1984, 6).

Seguendo queste ultime indicazioni, nella sentenza del 30/3/98 n. 3341 (pres. Pontrandolfi, est. Miani Canevari, in D&L 1998, 627, n. ZEZZA, La Corte di Cassazione riconosce alla Cub la maggiore rappresentatività: una vittoria di Pirro) la Corte di Cassazione sosteneva che è maggiormente rappresentativa (ai sensi dell’art. 19 lett. a Statuto dei lavoratori) la confederazione che:
  1. abbia l’adesione d’organizzazioni di vari settori dell’industria, del terziario e del pubblico impiego, con un numero non esiguo di aderenti (il dato numerico, ai fini della verifica di un’equilibrata distribuzione tra i settori, non è in sé decisivo quando sia in ogni modo osservabile un’apprezzabile consistenza organizzativa);
  2. abbia diffusione territoriale (desumibile anche dalle attestazioni della PA, dal Ministero del Lavoro, o, comunque, dagli stessi accertamenti giudiziari);
  3. abbia diretta implicazione in conflitti di lavoro o in azioni per l’organizzazione di scioperi.

La giurisprudenza ha anche precisato che gli indici di cui sopra rilevano in sé e oggettivamente, a prescindere da qualsiasi comparazione con altre confederazioni sindacali: ciò evidentemente comporta la possibilità che la maggiore rappresentatività possa essere riconosciuta anche a confederazioni sindacali significativamente più piccole rispetto ai sindacati storici.





  • Per i necessari dettagli ed approfondimenti si veda la voce Sindacati









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