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Elena FavaModificaScheda sintetica
I contributi rappresentano le quote della
retribuzione (nel caso di rapporti di
lavoro subordinato) o del
reddito di lavoro (nel caso del
lavoro autonomo, in
collaborazione o
associato) destinate al finanziamento delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge.
Il loro versamento è, di norma, obbligatorio: l’onere contributivo sorge generalmente all’avvio di una qualunque attività lavorativa, ovvero al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
La loro riscossione, unitamente all’erogazione delle prestazioni ed al controllo della corretta applicazione delle norme, è affidata agli
enti di previdenza.
I contributi si possono classificare in due differenti tipologie:
- contributi previdenziali: versamenti obbligatori effettuati dal datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale (Inps per settore privato; Inpdap per settore pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
- contributi assistenziali: versamenti effettuati all’Inps o all’Inail, al fine di ottenere una copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all’invalidità, malattia.
L’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato, determina automaticamente l’insorgenza del corrispondente rapporto contributivo – assicurativo.
Nello specifico, l’onere contributivo incombe sia sul lavoratore (mediante una trattenuta effettuata sulla retribuzione lorda mensile) sia sul
datore di lavoro. Tuttavia, l’obbligo di pagamento dei contributi è gravante esclusivamente sul datore di lavoro, il quale è tenuto a versare le trattenute all’ente previdenziale – assistenziale.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga: il datore di lavoro è infatti sia civilmente sia penalmente responsabile dell’obbligo di tale versamento.
Il lavoratore può in ogni caso verificare l’avvenuto versamento dei contributi: o tramite l’attestazione che viene rilasciata annualmente dai datori di lavoro, oppure inoltrando la richiesta dell’estratto contributivo direttamente all’ente previdenziale.
ModificaSoggetti obbligati alla contribuzione
Obbligato al versamento dei contributi per i rapporti di
lavoro subordinato è, in via generale, il
datore di lavoro (art. 2115 c.c.).
Anche nei casi in cui l’onere contributivo è ripartito tra il datore e il prestatore (ad esempio per la
pensione di anzianità), la quota di competenza di quest’ultimo viene ugualmente versata dal datore, il quale trattiene la somma corrispondente dalla
retribuzione del lavoratore, restando così l’unico responsabile nei confronti degli enti previdenziali.
Sono invece interamente a carico del prestatore i contributi dovuti per le attività di
lavoro autonomo.
Per le
collaborazioni coordinate e continuative, per il
lavoro a progetto, per le
collaborazioni occasionali (solo se il reddito supera un certo importo) e per gli
associati in partecipazione, l’obbligo contributivo grava per una quota sui committenti (i quali restano comunque responsabili del versamento), e per la parte restante sugli stessi lavoratori.
Sono tenute al versamento dei contributi per i
soci lavoratori anche le società cooperative.
Per i lavoratori comunitari vale il principio della completa equiparazione rispetto a quelli residenti, essendo peraltro riconosciuta la possibilità di far valere in qualsiasi stato comunitario l’anzianità contributiva conseguita in uno degli stati membri.
I contributi devono essere pagati anche per i lavoratori stranieri, con la possibilità del cumulo dei periodi contributivi nei due stati, sulla base di apposite convenzioni internazionali.
A favore dei lavoratori italiani all’estero, in paesi extracomunitari con i quali non sussistano apposite convenzioni, il legislatore italiano, in deroga al principio di territorialità, ha stabilito l’iscrizione obbligatoria alle gestioni previdenziali italiane, sulla base di importi retributivi annualmente fissati con decreto ministeriale e rapportati ai minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dai
sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (Legge 398/1987).
ModificaBase imponibile e misura della contribuzione
L’ammontare dei contributi viene calcolato in percentuale sull’importo della
retribuzione imponibile (nel caso dei rapporti di
lavoro subordinato) o del
reddito di lavoro (nel caso del
lavoro autonomo, in
collaborazione o
associato); l’entità della percentuale varia a seconda dei diversi enti assicuratori, delle prestazioni da questi erogate e delle differenti categorie di lavoratori.
Per i rapporti di
lavoro subordinato, la definizione della
retribuzione da assoggettare a contributi rinvia alla nozione di
reddito da lavoro dipendente valida ai fini fiscali (art. 6 D. Lgs 314/1997); in essa rientrano dunque “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, al lordo di qualsiasi contributo o trattenuta.
Alla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini previdenziali concorre inoltre la
contrattazione collettiva nazionale ed aziendale: secondo quanto stabilito dalla Legge 402/1998, è l’accordo collettivo (sia esso nazionale o aziendale) a regolare l’efficacia sugli istituti indiretti delle voci contrattuali aggiuntive rispetto a quelle legislativamente disciplinate.
La legge n. 389/1989 fissa inoltre un minimale contributivo: la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi anche aziendali o da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Vale in questo ambito il principio di competenza: la base imponibile viene calcolata in riferimento alla retribuzione dovuta, sebbene non ancora corrisposta. Oltre alle componenti non rientranti nella definizione di reddito da lavoro ai fini fiscali, restano escluse dal calcolo della base imponibile alcune voci tassativamente stabilite ai soli fini previdenziali (es. premi di risultato o di produttività, somme corrisposte a titolo di
TFR, incentivi all’esodo,
trattamenti familiari, ecc…).
ModificaContributi figurativi, volontari e da riscatto
Se l’obbligatorietà è la caratteristica tipica della contribuzione, esistono tipologie di contributi non inquadrabili nel sistema sopra descritto.
E’ il caso dei
contributi figurativi, dei
contributi volontari e dei
contributi da riscatto.
CONTRIBUTI FIGURATIVII
contributi figurativi vengono versati per coprire i periodi in cui il lavoratore non ha eseguito la prestazione lavorativa per cause non imputabili alla sua volontà.
La legge (art. 8 Legge 155/1981, D. Lgs 564/1996, D. Lgs 278/1998) individua tassativamente le ipotesi nelle quali i contributi figurativi possono essere accreditati d’ufficio o su domanda dell’interessato, senza alcun onere a carico del lavoratore (es: servizio militare, periodi di integrazione salariale, astensione obbligatoria e facoltativa da lavoro ecc..).
CONTRIBUTI VOLONTARIDiverso è il caso dei
contributi volontari.
Qualora sia interrotto o cessi il
rapporto di lavoro che ha dato luogo all’obbligo assicurativo, il lavoratore, al fine di conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni o per raggiungere i requisiti per l’erogazione della prestazione, può chiedere all’ente previdenziale, in presenza di determinate condizioni (fissate dall’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 278/1998), di proseguire la contribuzione direttamente a suo carico.
CONTRIBUTI DA RISCATTOI
contributi da riscatto consentono invece al lavoratore (con onere finanziario a suo carico, ovvero a carico del
datore di lavoro, o con trasferimento di fondi da altri enti di previdenza), di regolarizzare, dal punto di vista assicurativo, i periodi (lavorativi e non) che non siano stati coperti da contribuzione (es. durata dei corsi legali di studio universitario).
Essi sono equiparati, a tutti i fini, ai contributi obbligatori.
ModificaOmissione ed evasione contributiva
Il mancato adempimento dell’obbligo contributivo è sanzionato dall’art. 116, Legge 388/2000 che prevede due distinte fattispecie:
- l’omissione
- l’evasione dei contributi.
Le omissioni contributive sono integrate dal mancato, tardivo o errato versamento dei contributi, il cui ammontare è rilevabile dai documenti e dalle registrazioni obbligatorie regolarmente effettuate. In pratica, il lavoratore è regolarmente assunto, inquadrato e denunciato agli istituti previdenziali ai fini delle assicurazioni obbligatorie, ma successivamente non sono versati (o sono versati non correttamente) i contributi.
Le evasioni contributive corrispondono invece a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero; è il caso del
datore di lavoro che, con l’intenzione specifica di non versare i contributi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
La legge 388/2000 ha modificato l’apparato sanzionatorio precedente in materia di mancato versamento dei contributi, prevedendo soltanto sanzioni civili, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni penali nei casi di maggiore gravità (art. 116 co. 8-15).
La riscossione dei contributi non versati (e delle maggiori somme derivanti dall’applicazione delle relative sanzioni) avviene, di norma, mediante iscrizione a ruolo da parte dell’ente previdenziale competente dei crediti spettanti; al relativo procedimento si applica la disciplina dettata dall’art. 24 D. Lgs 46/1999 (con successive modifiche contenute nella Legge 248/2005).
ModificaPrescrizione
A norma dell’art. 3 co. 9 Legge 335/1995 il termine di
prescrizione dei contributi è di 5 anni dal giorno di scadenza del versamento: la decorrenza di tale termine determina l’estinzione dell’obbligo contributivo e impedisce il versamento dei contributi previdenziali.
Si applica invece il termine prescrizionale di 10 anni nel caso in cui siano il lavoratore o i suoi superstiti a denunciare ad un’autorità competente (istituto assicuratore, direzione provinciale del lavoro o autorità giudiziaria) il mancato versamento dei contributi da parte del
datore di lavoro.
Tuttavia, quando l’omissione riguarda la tutela pensionistica – per la quale non opera pienamente il principio di automaticità della prestazione e dunque l’omissione può comportare il mancato conseguimento da parte del lavoratore della prestazione previdenziale - decorso il termine decennale, il dipendente può promuovere un’azione affinché il
datore di lavoro versi la riserva matematica corrispondente alla ricostruzione della pensione persa per il mancato pagamento dei contributi.
ModificaScheda di approfondimento
Gli orientamenti riguardo alla natura giuridica dei contributi risultano ad oggi contrastanti.
Se la dottrina tradizionale si divide tra la concezione “assicurativa” dei contributi, intesi come premi assicurativi, e la tesi del cosiddetto “salario previdenziale”, per la quale essi avrebbero natura retributiva (essendo costituiti da parte della retribuzione presente devoluta alle future necessità del lavoratore), secondo altra autorevole teoria, i contributi, traducendosi in un prelievo coattivo a favore di un ente pubblico, dovrebbero essere ricompresi nella più ampia categoria dei tributi.
Incerta è tuttavia la qualificazione del tributo in questione, potendo esso configurarsi come tassa, dunque collegata all’erogazione di specifiche prestazioni, o come imposta, al contrario finalizzata al finanziamento del sistema previdenziale in generale.
All’interno di quest’ultimo orientamento vi è inoltre chi definisce il contributo come imposta speciale, dunque priva dei caratteri dell’universalità e della progressività fissati dall’art. 53 della
Costituzione.
La specialità, in questo caso, consisterebbe tanto nel fatto che il contributo è imposto non per una finalità generale, ma per uno scopo che riguarda esclusivamente i soggetti sui quali il contributo grava, quanto nel fatto che sono tenuti al pagamento dei contributi non tutti i cittadini, come nelle imposte generali, ma solo le categorie interessate.
ModificaRiferimenti normativi
- Art. 38 Costituzione
- Art. 2115 c.c
- D. Lgs 314/1997
- Legge 402/1998
- Legge 398/1987
- Legge 389/1989
- Legge 155/1981
- D. Lgs 564/1996
- D. Lgs 278/1998
- Legge 388/2000
- D. Lgs 46/1999, art. 24
- Legge 248/2005
- Legge 335/1995
ModificaA chi rivolgersi
- Uffici vertenze sindacale
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro