Lavoratore disabile
Indice dei Contenuti
[
Nascondi/Mostra
]
Definizione
Modifica
Definizione
I lavoratori disabili, considerata la comprovata difficoltà di rendersi “appetibili” sul mercato del lavoro, usufruiscono di un regime di
collocamento obbligatorio
.
Ai
datori di lavoro
viene imposto di assumere un certo numero di lavoratori disabili, i quali devono tuttavia possedere una (anche solo minima) capacità lavorativa residua.
Le principali categorie di lavoratori (soggetti beneficiari) coinvolti dal
collocamento obbligatorio
, attualmente disciplinato dalla
legge 68/1999
, sono:
gli invalidi civili in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche o psichiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa sopra il 45%;
gli invalidi del lavoro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa sopra il 33%;
le persone non vedenti o sordomute;
persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.
Le condizioni di disabilità vengono accertate attraverso apposita visita medica effettuata da commissioni mediche istituite presso le ASL.
Ottenuto l’accertamento i disabili devono iscriversi agli speciali elenchi presso i centri per l’impiego. Elenchi per mezzo dei quali i lavoratori vengono posti in graduatoria attraverso criteri che tengono conto dell’anzianità, dei carichi di famiglia, delle condizioni economiche.
La regola resta quella della richiesta numerica, tuttavia la
legge 68/1999
ha introdotto una parziale deroga, ammettendo che parte della forza lavoro disabile possa essere assunta attraverso la richiesta nominativa.
Le imprese hanno l’obbligo di impiegare un certo numero o una certa quota di lavoratori disabili:
per le imprese che occupano più di 50 dipendenti, il 7% della forza lavoro deve essere costituita da disabili (e.g., per un’impresa di 200 dipendenti, almeno 14 devono appartenere alla categoria protetta);
per le imprese che occupano da 36 a 50 dipendenti devono essere assunti almeno 2 disabili;
per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti deve essere assunto almeno un disabile;
per le imprese che occupano meno di 16 dipendenti, infine, sono esentati.
Alcuni strumenti di flessibilità “consensuale” nel meccanismo di collocamento del disabile sono da individuarsi nelle diverse forme di convenzione previste dagli art. 11 e 12
legge 68/1999
e art.13
d.lgs 276/2003
, le quali coinvolgono a diverso titolo imprese, centri per l’impiego e cooperative sociali.
Per approfondimenti si vedano anche le voci:
Collocamento obbligatorio
Mercato del lavoro