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Giampaolo FurlanModificaDefinizione
Il Referendum sindacale previsto dallo
Statuto dei Lavoratori è uno strumento di democrazia diretta, finalizzato a far emergere su determinate tematiche e all’interno di un’
azienda, l’opinione dei lavoratori dipendenti, iscritti o meno al
sindacato.
ModificaFonti normative
ModificaConvocazione
La convocazione del referendum può essere disposta dalle
RSA, che sono a ciò legittimate solo mediante un’iniziativa congiunta, ovvero dalle
RSU unitariamente intese, ogniqualvolta queste, elette nei luoghi di lavoro, siano automaticamente subentrate alle RSA.
La legittimazione all’indizione del referendum è limitata a questi soggetti, essenzialmente per favorire la stabilità delle strategie del
sindacato, che tende a scongiurare il rischio di contestazioni da parte di lavoratori dissenzienti e contemporaneamente per impedire, nell’interesse datoriale, l’eccessiva proliferazione di consultazione nei luoghi di lavoro.
ModificaModalità di svolgimento
Il referendum deve riguardare materie concernenti l’ambito sindacale e deve tenersi nel luogo di lavoro, ma fuori dall’
orario lavorativo, salvo diversa previsione contrattuale.
Per quanto riguarda l’efficacia dello strumento in parola, la giurisprudenza e dottrina prevalenti, concordano nel considerarlo uno strumento politico, in quanto non vi è dubbio sulla sua non vincolatività: in caso di esito negativo, infatti, il referendum non incide sull’efficacia dell’
accordo collettivo sottoposto al suo vaglio.
La consultazione referendaria è, inoltre, aperta a tutti i lavoratori appartenenti all’
unità produttiva e alla categoria interessata, indipendentemente dalla loro iscrizione al
sindacato.
Tale diritto deve essere riconosciuto anche a quei lavoratori sospesi a seguito di intervento di CIG o di
provvedimento disciplinare.
A carico della parte datoriale vi è l’obbligo di cooperazione al fine di favorire il regolare svolgimento della procedura di consultazione referendaria.
Tale obbligo di cooperazione si sostanzia, ad esempio, nel mettere a disposizione dei lavoratori i locali aziendali dove si terrà il referendum, in modo tale che gli stessi siano correttamente utilizzabili (riscaldamento, illuminazione, sorveglianza ecc.).
In caso di mancata collaborazione ovvero di ostruzione dell’attività di consultazione da parte del
datore di lavoro, vi sarà la repressione della relativa
condotta, in quanto antisindacale, e vi sarà, pertanto, la possibilità per il sindacato di proporre un’azione ai sensi dell’art. 28
Legge 300/1970.
Il voto espresso nel referendum, in assenza di previsione legale, si ritiene debba essere segreto.
Si precisa, altresì, che la
contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere ulteriori e diverse modalità di svolgimento.
ModificaUn’ipotesi particolare
L’art. 14, 1° comma, della
Legge 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, attribuisce il potere di indizione del referendum alla
Commissione di Garanzia, unicamente per comporre i dissensi, tra i sindacati o tra un numero rilevante di lavoratori, sulle clausole contrattuali inerenti alla definizione delle prestazioni minime indispensabili da assicurare in caso di
sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Tale strumento referendario è, tuttavia, differente e autonomo rispetto a quello previsto dall’art. 21
Legge n. 300/1970.