EDR - Elemento Distinto della Retribuzione
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Francesca Ajello
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Scheda sintetica
L’elemento distinto della retribuzione (o EDR) costituisce uno degli elementi che formano la
retribuzione
di base.
Esso corrisponde ad una somma pari ad € 10,33 che viene erogata ogni mese e per tredici mensilità a tutti i lavoratori che operano nel settore privato, senza distinzione di
qualifica
(salva l’eccezione dei
dirigenti
) e senza distinzione fra
contratti collettivi
applicati.
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Scheda di approfondimento
L’EDR è stato introdotto dal Protocollo di Intesa del 1992 e la sua erogazione viene effettuata a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Esso nasce come compensazione all’abolizione della cd. indennità di
contingenza
.
Questo istituto è nato sulla scorta dell’art. 36 della Costituzione nella parte in cui prevede che il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione
in ogni caso sufficiente ad assicurare a se stesso e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Ed infatti aveva la funzione di adeguare la retribuzione del dipendente all’inflazione e all’aumento del costo della vita.
Ciò avveniva mediante un sistema di calcolo che prevedeva una somma base uguale per tutti e un’altra variabile a seconda del settore e della qualifica rivestita dal lavoratore, le quali venivano periodicamente aggiornate secondo il meccanismo della cd. scala mobile.
Con l’abolizione di detto sistema è divenuto necessario introdurre un nuovo sistema grazie al quale compensare la perdita subita dai lavoratori; l’intesa del 1992 fra Governo e parti sociali ha introdotto in tal senso la somma forfettaria che ha poi assunto il nome di Elemento Distinto della Retribuzione.
Tale somma come detto viene erogata a tutti i lavoratori del settore privato senza alcuna distinzione di
contratto collettivo
o di
qualifica
.
L’unica eccezione è rappresentata dai
dirigenti
per i quali i contratti collettivi hanno generalmente incluso nel minimo contrattuale la cessata indennità di contingenza.
Secondo gli orientamenti prevalenti e le prassi più diffuse l’elemento distinto della retribuzione viene computato nel calcolo per la determinazione di:
tredicesima
;
ferie
;
permessi retribuiti
;
trattamento di fine rapporto
;
preavviso
;
trattamenti economici per
malattia
,
infortunio
,
maternità
;
cassa integrazione guadagni
;
congedo matrimoniale
.
Mentre viene escluso nel conteggio per la determinazione di tutte le mensilità oltre la tredicesima,
premi di produzione
,
lavoro straordinario
, indennità sostitutiva di ferie non godute, maggiorazione
turnisti
, diarie e
festività
non cadenti la domenica.