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Definizione

Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre (o il padre, se la madre non se ne avvale, se non è lavoratrice dipendente, se è deceduta o se i figli sono affidati esclusivamente a lui) ha diritto a due periodi di riposo (cumulabili nel corso della giornata) della durata di un’ora ciascuno (mezz’ora se il bambino frequenta il nido aziendale), che comportano il diritto ad uscire dall’azienda (con orario giornaliero inferiore a sei ore, il riposo è uno).

I riposi si applicano anche in caso di adozione o affidamento, nel primo anno di vita del bambino.
In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate.

Per questi riposi è dovuta un’indennità – a carico dell’ente assicuratore ma anticipata dal datore di lavoro – pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessi.














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