Questa voce è stata curata da
Andrea Stanchi e
Giulia CamilliModificaScheda sintetica
Gli ammortizzatori sociali sono gli istituti del welfare state che hanno una più stretta connessione con il
rapporto di lavoro. In un’economia di mercato, in cui il
lavoro subordinato è dominante, i rischi connessi al rapporto di lavoro sono molteplici, ma sicuramente quello più significativo è la disoccupazione. L’assicurazione contro la disoccupazione è quindi l’istituto più rilevante del welfare, che si concretizza nel
sussidio di disoccupazione, che reintegra, per un periodo limitato, il potere di acquisto del lavoratore, in seguito all’interruzione del rapporto di lavoro.
La copertura del rischio di disoccupazione è realizzata in modi articolati, che hanno portato alla nascita di una pluralità di istituti.
Un primo programma di interventi è volto a garantire il reddito in caso di sospensione temporanea dal rapporto di lavoro (in Italia la
Cassa Integrazione, nelle forme della:
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (cfr. sub A)
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (cfr. sub B)
- specifiche previsioni quanto al Settore Editoriale (cfr. sub C)
- ed infine attraverso l’introduzione della Cassa Integrazione in deroga (cfr. sub D).
Un secondo programma di interventi è volto a garantire il reddito in presenza dello stato di disoccupazione:
- l’indennità di disoccupazione (cfr. Esub E)
- ulteriori misure a sostegno del reddito, anche in favore di apprendisti e collaboratori (cfr. sub F).
Un’ulteriore rete di protezione alla lavoratrice al lavoratore è fornita in ragione del carico familiare, attraverso un istituto di welfare che si prefigga quale sostegno economico alle famiglie: l’Assegno per il Nucleo Familiare (cfr.
sub G).
ModificaA - La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
La
cassa integrazione guadagni, diversamente dai trattamenti di disoccupazione presuppone la permanenza del
rapporto di lavoro del dipendente con l’azienda che ed è concessa in ragione di una crisi aziendale più o meno lunga e della conseguente di ripresa dell’attività produttiva.
A seconda della durata e della tipologia di crisi in atto in azienda è possibile ricorrere all’intervento dell’integrazione ordinaria o straordinaria.
La gestione delle integrazioni salariali è affidata dalla legge all’INPS.
L’intervento della CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria,
Legge 164/1975) può essere richiesto per affrontare brevi sospensioni dell’attività e per questo; sono interessate da detto intervento le imprese del settore industriale (secondo l’accezione introdotta dall’art. 49 della
Legge n. 88/1989) indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
Vi rientrano le lavorazioni accessorie non industriali connesse direttamente con l’attività dell’azienda stessa.
Sono altresì ammesse al trattamento di CIGO:
- le cooperative di produzione e lavoro;
- le industrie del bosco, forestali e del tabacco;
- le cooperative agricole e zootecniche ed i loro consorzi;
- le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e le imprese di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- le imprese addette all’armamento ferroviario.
Per il settore dell’edilizia sussiste una speciale disciplina (
Legge 77/1963); tale disciplina è stara estesa con Legge 14/70 alle aziende artigiane operanti in detto settore nonché (Legge 1058/71) alle imprese industriali ed artigiane operanti nel settore lapideo.
Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale ordinario i
lavoratori subordinati appartenenti alle categorie degli operai, degli impiegati e dei
quadri, assunti a
tempo indeterminato, a
termine, a
tempo parziale o in
prova (circ. INPS 27 marzo 1986 n. 27; Circ. INPS 20 aprile 1984 n. 3834).
La CIGO è stata estesa ai lavoratori dipendenti dell’
appaltatore, ai lavoratori assunti con
contratto di inserimento, ai lavoratori assunti con
contratto di lavoro ripartito (c.d. job sharing): la prestazione sarà divisa in base alle disposizioni del contratto di lavoro (Circ. INPS 13 marzo 2006 n. 41).
Sono esclusi dal beneficio:
Il datore di lavoro deve:
- attivare la procedura di consultazione sindacale
- compilare in ogni sua parte l’apposito modulo, corredato dal verbale redatto a seguito della procedura di consultazione sindacale o allegare la documentazione comprovante la causale di intervento e la documentazione probatoria dell’attendibilità della ripresa dell’attività produttiva.
L’
integrazione salariale può essere disposta sino ad un massimo di tre mesi continuativi; le proroghe possono essere concesse solo in casi eccezionali. Ciascuna può essere al massimo accordata trimestralmente; il tetto complessivo delle proroghe è di dodici mesi continuativi.
Costituiscono ore di lavoro integrate dalla CIGO quelle che il dipendente non ha effettuato a causa della sospensione o riduzione. Si tratta delle ore non lavorate, nei limiti dell’orario contrattuale, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali.
L’intervento dell’integrazione salariale non può superare un limite massimo variabile a seconda della
retribuzione di riferimento.
Per l’anno 2009, con circolare n. 11 del 27 gennaio 2009, l’
INPS ha specificato che gli importi dell’integrazione salariale ammontano ad euro 886,31 se la retribuzione mensile è inferiore ad euro 1.917,48; ad euro 1.065,26 se la retribuzione mensile è uguale o pari ad euro 1971,48 (per il settore edile gli importi sono rispettivamente, rispetto alla retribuzione di riferimento quale parametro di euro 1971,48 di euro 1.063,57 o di euro 1278,31).
Detti importi soggiacciono all’aliquota contributiva del 5,84 per cento.
L’ammissione al beneficio dell’integrazione salariale è preceduta dall’espletamento di alcuni adempimenti procedurali che coinvolgono il datore di lavoro, le
RSA e le strutture territoriali delle
organizzazioni sindacali, l’
INPS.
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro alla sede provinciale dell’INPS competente, con l’indicazione delle cause di sospensione o riduzione dell’attività d’impresa, la presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati, le ore di effettivo lavoro, la regolare esecuzione delle procedure sindacali previste.
La domanda deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario.
- Per approfondimenti sugli aspetti legali e procedurali, nonché sulla casistica di decisioni della Magistratura in tema di Cassa integrazione, si veda la voce Cassa integrazione guadagni
ModificaB - La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
La Cassa integrazione Guadagni straordinaria (CIGS) è un istituto a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti da aziende interessate da una crisi, da una ristrutturazione/riorganizzazione aziendale, da una
procedura concorsuale (
Legge 223/1991).
Lavoratori beneficiari sono operai, impiegati e
quadri dipendenti da:
- aziende industriali (anche edili), aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (tali imprese devono avere più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda);
- imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione;
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- aziende di trasporto aereo;
- editrici di giornali quotidiani, periodici ed agenzie di stampa a diffusione nazionale (art. 35 Legge 416/1981), indipendentemente dal requisito numerico (v. specificazioni che seguono);
- cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi (art. 3 Legge 240/1984);
- settori ausiliari connessi e complementari delle Ferrovie dello Stato ed i comparti sella produzione manutenzione del materiale rotabile (art. 25 Legge 412/1991).
ModificaAttività escluse
La legge e la prassi amministrativa hanno individuato i seguenti casi di esclusione dall'integrazione salariale straordinaria:
- imprese esercenti impianti di trasporto e di risalita a fune (art. 2, c. 9, D.L. 510/96);
- imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento (Min. lav. circ. n. 94 del 25.01.1994);
- imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna (INPS circ. n. 63680 del 18.08.48);
- imprese appaltatrici di servizi di autolinee complementari o sostitutive dei servizi ferroviari o tranviari, in relazione a tali servizi e al personale utilizzato (INPS circ. n. 63680 del 21.08.48);
- imprese di navigazione marittima e aerea (INPS circ. n. 53692 del 03.05.56);
- imprese dello spettacolo (INPS circ. n. 63680 del 18.08.48);
- esercenti piccola impresa di pesca individuale;
- cooperative, carovane di facchini e portabagagli;
- imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate e dello Stato, aziende elettriche.
In generale, le cause che giustificano il ricorso alla CIG straordinaria sono da individuare nella presenza delle seguenti circostanze (
Legge 164/1975 - Legge 67/77 -
Legge 863/1984 -
Legge 223/1991):
La CIG straordinaria non può essere richiesta per le unità produttive per le quali è stata chiesta la CIG ordinaria ( art. 1, c. 11,
Legge 223/1991).
Le procedure di ammissione sono stabilite dalla
Legge 223/1991 e prevedono una procedimentalizzazione dei poteri datoriali ed il coinvolgimento dell’autorità amministrativa e delle
organizzazioni sindacali.
ModificaFasi della procedura
Dal 19 agosto 2000 (data di entrata in vigore del DPR 218/2000 v. anche circolare Min. lavoro n. 61 del 23 agosto 2000 ) si applicano alle domande trasmesse o presentate da tale data le nuove procedure per la richiesta di CIGS.
La fase preliminare alla presentazione della domanda é quella dell'
esame congiunto con le
organizzazioni sindacali (art. 2).
Tale fase può essere così suddivisa:
- comunicazione del datore di lavoro;
- inoltro della richiesta di esame congiunto;
- esame congiunto vero e proprio.
Il datore di lavoro che intende presentare una domanda di CIGS deve darne tempestiva comunicazione alle
RSU o in mancanza alle
organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello provinciale.
Entro 3 giorni dalla predetta comunicazione il datore di lavoro o gli organismi sindacali presentano la domanda di esame congiunto sulla situazione aziendale:
- all'Ufficio competente individuato dalla Regione in cui sono ubicate le unità interessate alla CIGS se l'intervento interessa una sola regione;
- al Ministero del lavoro (Direzione generale rapporti di lavoro) se l'intervento riguarda unità produttive situate in più regioni: viene comunque richiesto il parere preventivo della Regione.
L'esame congiunto si svolge con la presenza delle organizzazioni sindacali e dei funzionari del Ministero del lavoro, nel secondo dei casi indicati, oppure con funzionari delle Direzioni prov. o regionali del lavoro nel primo caso.
L'esame congiunto si pone l'obiettivo di verificare il programma che l'impresa intende svolgere, la durata, il numero dei lavoratori coinvolti, le misure previste per la gestione di esuberi, i criteri per individuare i lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione. Se la rotazione non viene adottata l'impresa deve indicare le ragioni tecniche e organizzative che ne hanno impedito l'utilizzo.
Tutta la predetta procedura sindacale deve esaurirsi entro:
- 25 giorni dalla richiesta di esame congiunto per le imprese con più di 50 dipendenti;
- 10 giorni dalla richiesta di esame congiunto per le imprese fino a 50 dipendenti.
La nuova procedura lascia libere le parti di arrivare o meno ad un accordo in sede di esame congiunto: ciò significa quindi che la procedura é comunque regolare anche se l'esame si conclude senza alcun accordo.
L’istanza di ammissione alla CIGS deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
L'intervento straordinario non può essere chiesto se, per lo stesso periodo, è stato chiesto l'intervento ordinario.
La procedura termina con il decreto di concessione emanato dal ministero del lavoro; entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana nella quale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM di concessione della CIGS, il datore di lavoro deve presentare la domanda di autorizzazione alla sede INPS competente per territorio.
L’INPS, con apposito provvedimento comunica al datore di lavoro che può porre a conguaglio le somme erogate agli aventi diritto e se è dovuto il contributo addizionale.
ModificaScelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione
Deve essere effettuata con il criterio della rotazione tra coloro che effettuano le stesse mansioni.
Se per motivi di ordine tecnico – organizzativo connessi al mantenimento dei normali livelli di efficienza il datore di lavoro ritiene di non dover adottare dei meccanismi di rotazione tra lavoratori che espletano le stesse mansioni deve farne menzione nella domanda di ammissione alla CIGS; laddove il Ministero del Lavoro approvi il programma, ma non ritenga giustificati i motivi che hanno escluso la rotazione, le parti devono riunirsi per trovare un accordo sulla questione.
Il trattamento riconosciuto viene calcolato l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, ma sussistono tetti massimi mensili del trattamento di integrazione salariale stabiliti di anno in anno in base al reddito lordo annuo (i medesimi previsti per la CIGO con circolare INPS n. 11 del 27 gennaio 2009, vale a dire euro 886,31 se la retribuzione mensile è inferiore ad euro 1.917,48; ad euro 1.065,26 se la retribuzione mensile è uguale o pari ad euro 1971,48 cfr.
Sito INPS).
Il trattamento di integrazione salariale viene corrisposta al massimo per 12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale.
Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i 36 mesi in un quinquennio.
Decadano dal trattamento di integrazione salariale i lavoratori che avviati ad un corso di formazione professionale non lo frequentino regolarmente o che rifiutino di essere impiegati in opere o servizi di pubblica utilità; tali obblighi vengono meno in caso di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali o maternità (circ. Min. lav. 22 febbraio 2006, n. 5).
- Per approfondimenti sugli aspetti legali e procedurali, sui criteri di scelta dei lavoratori, nonché sulla casistica di decisioni della Magistratura in tema di Cassa integrazione, si veda la voce Cassa integrazione guadagni
ModificaC - La Cassa Integrazione nel settore editoriale
Nel settore editoriale, la cassa integrazione guadagni è riservata ai giornalisti dipendenti da quotidiani, agenzie di stampa nazionali e da periodici.
L’assegno di cassa integrazione è a carico dell’INPGI, anche se generalmente viene anticipato dall’azienda.
Tra il giorno in cui il giornalista è posto in cassa integrazione, e l'approvazione del relativo decreto da parte del Ministero del Lavoro, trascorrono in genere alcuni mesi.
In questo periodo l'INPGI - su richiesta della FNSI - anticipa il trattamento di cassa integrazione prelevando le somme dal fondo contributi contrattuale esistente presso l'INPGI e di cui è titolare la FNSI.
L'anticipazione corrisponde ad un’indennità massima di 568,10 euro mensili netti.
Il conguaglio in favore del giornalista sarà corrisposto al momento dell'approvazione del decreto di crisi aziendale da parte del Ministero del Lavoro.
E’ necessario che il giornalista - professionista, praticante, pubblicista - abbia in atto con l'azienda un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre mesi, e che di conseguenza per tale periodo minimo siano stati accreditati i contributi all'INPGI.
- Per approfondimenti sugli aspetti legali e procedurali, nonché sulla casistica di decisioni della Magistratura in tema di Cassa integrazione, si veda la voce Cassa integrazione guadagni
ModificaD - La Cassa Integrazione in deroga
L’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga, istituto di recente elaborazione, ha riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della
Legge n. 203/2008 nell’art. 19 della
Legge 2/2009 e nell’art. 7-ter della
Legge 33/2009.
L'articolo 2, comma 36 della
Legge n. 203/2008 ha stabilito che nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi -in deroga alla vigente normativa - la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
L’articolo 19, comma 9-bis, della
Legge 2/2009 ha previsto che in sede di prima assegnazione delle risorse di cui alla finanziaria 2008 e nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del Lavoro assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle Province.
In data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010.
A tal fine lo Stato ha stanziato risorse nazionali per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l’occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni contribuiranno per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali FSE.
Sulla base di questo Accordo sono stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, accordi nell’ambito dei quali si è definito che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l’intero costo legato alla contribuzione figurativa.
Pertanto, l’autorizzazione della concessione dell’ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione o, per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva Direzione Regionale del Lavoro, che decide sulle domande presentate dalle aziende.
In attuazione del comma 3 dell’articolo 7ter della
Legge 33/2009, la Regione trasmette all’Inps, in via telematica, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse, comprensive dell’indicazione dell’utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa.
Alla ricezione del provvedimento di autorizzazione l’Inps procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento.
L’articolo 7-ter della Legge cit. prevede, al comma 3 che in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.
La domanda deve essere presentata all’INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.
Le Regioni trasmettono in via telematica all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
L’arco temporale di applicazione della normativa sopra citata è determinato dagli eventi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2009ed il 31 dicembre 2010.
Ulteriori informazioni sono reperibili sui seguenti siti internet:
ModificaE - L’indennità’ di disoccupazione
Il
trattamento di disoccupazione ha lo scopo di garantire un sostegno al reddito del lavoratore subordinato rimasto senza occupazione.
Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, la cessazione del rapporto per dimissioni non dà diritto alla corresponsione dell’indennità salvo che le dimissioni non siano state rassegnate per giusta causa (cfr. circ. INPS 4 giugno 2003, n. 97).
Requisiti contributivi necessari per fruire dell’indennità di disoccupazione sono:
- un’anzianità assicurativa di almeno due anni nella contribuzione contro la disoccupazione;
- il possesso di almeno 52 contributi settimanali dell’assicurazione contro la disoccupazione nel biennio.
La domanda deve essere presentata tassativamente entro 68 giorni dal licenziamento.
La durata del trattamento di disoccupazione varia dagli otto mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni ai 12 mesi .
L’indennità di disoccupazione è pari al 60% della retribuzione media soggetta a contribuzione per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi; 40% per gli ulteriori mesi.
Essa non può però superare un massimo mensile pari all’importo massimo mensile per l’integrazione salariale.
Particolari previsioni riguardano i lavoratori saltuariamente occupati e stagionali.
Per ulteriori ragguagli si vedano anche le voci:
Ulteriori informazioni sono rinvenibili sui siti:
ModificaF - Le misure a sostegno del reddito ex art. 19 D.L. 185/08, convertito in Legge 2/09 e succesivamente modicato dalla Legge 33/09
Nell'ambito del Fondo per l’occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 19 luglio 1993, n. 236, sono state preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro:
- l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
In via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo, pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli
enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva è riconosciuto un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 della
Legge 1272/1939 o che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 7., comma 3.della
Legge 160/1988, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché' nei casi di contratti di
lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
Tale indennità è riconosciuta anche ai lavoratori assunti con la qualifica di
apprendista alla data di entrata in vigore del decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.
Inoltre, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse e nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
- operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità' non inferiore a tre;
- con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità' non inferiore a tre.
ModificaG - L’assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori ai limiti reddituali stabiliti ogni anno dalla legge, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.
La prestazione è riconosciuta in favore di tutti i
lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai
lavoratori in mobilità, ai
cassintegrati, ai
soci di cooperative, ai pensionati.
L’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche ai
lavoratori parasubordinati, iscritti alla
Gestione separata, che non sono assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati.
Sono esclusi i
lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio “assegno familiare”.
I componenti del nucleo familiare sono considerati il coniuge non legalmente separato, i figli legittimi o parificati ai figli legittimi di età inferiore ai 18 anni, i figli maggiorenni se assolutamente inabili al lavoro, i nipoti minorenni se a carico degli ascendenti diretti ed in stato di bisogno.
Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente se inabili al lavoro (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto ali di pensione ai superstiti ed orfani di entrambi i genitori.
Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.
Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc) e deve essere contenuto entro determinati limiti (cfr. circolare INPS n. 81 del 16.6.09).
La domanda deve essere inoltrata al proprio datore di lavoro dai lavoratori dipendenti; direttamente agli uffici Inps competenti per residenza in tutti gli altri casi (pensionati, disoccupati, lavoratori domestici ecc.).
Per un approfondimento si veda anche la voce
Assegni familiariUlteriori informazioni sono visibili sui siti internet: