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Questa voce è stata curata da Stefano Miniati






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Scheda sintetica

L’arbitrato è un mezzo (privato) di risoluzione delle controversie previsto dal nostro ordinamento in alternativa al normale ricorso all’autorità giudiziaria.
È il procedimento (privato, appunto) attraverso il quale gli “arbitri”, nominati di comune accordo dalle parti in conflitto, risolvono una controversia.

Con un primo atto, la convenzione di arbitrato, ciascuna parte manifesta la volontà di far decidere la controversia da un giudice privato che, alla fine del procedimento, emette un provvedimento che disciplina i rapporti tra le parti stesse.
Il risultato finale del procedimento arbitrale è dunque un documento, il “lodo arbitrale”, che pone termine alla lite regolando i rapporti tra le parti. In quanto basato sul consenso delle parti, che scelgono il procedimento arbitrale in alternativa alla via giurisdizionale, l’arbitrato non può mai essere ritenuto obbligatorio, fermo restando che, qualora una parte, che ha sottoscritto un accordo di arbitrato su una determinata controversia, richieda al giudice la tutela dei suoi diritti, il giudice non potrà esaminare quella domanda e dovrà rigettarla.

Per quanto riguarda l’ambito delle controversie arbitrabili, possono essere oggetto di una procedura arbitrale esclusivamente diritti disponibili (art. 806 c.p.c.). Così, ad esempio, non possono essere oggetto di arbitrato controversie in materia di filiazione, matrimonio, separazione, divorzio.

L’accordo tra le parti si può manifestare in due diverse modalità:
il “compromesso”, con il quale le parti regolano lo svolgimento dell’arbitrato per la soluzione di una controversia già in essere. Il compromesso, in altre parole, ha ad oggetto un diritto già individuato dalle parti in conflitto;
la “clausola compromissoria”, ovvero la clausola inserita in un contratto che ha come oggetto le eventuali controversie future relative a un rapporto determinato anche di natura non contrattuale (ad esempio arbitrato nelle controversie con la pubblica amministrazione che riguardano diritti soggettivi; arbitrato nell’ambito di una controversia tra eredi relativa a una successione).

Nel nostro ordinamento si distinguono due forme di arbitrato:
  • l’arbitrato rituale, disciplinato dal codice di procedura civile (artt. 806-832);
  • l’arbitrato irrituale, rimesso dall’ordinamento all’autonomia negoziale delle parti o disciplinato dal legislatore in altre norme: ad esempio nell’ambito del diritto del lavoro l’art. 7 legge 604/1966, l’art. 5 legge 533/1970, gli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

Quanto alle controversie in materia di rapporti di lavoro, si riferisce all’arbitrato rituale gli artt. 806, II comma e 829 u.c. cpc, mentre il ricorso all’arbitrato irrituale è regolato dagli articoli 412 ter e quater del c.p.c. ed è concesso solo a fronte di rigorosi adempimenti a tutela dell’effettività della volontà delle parti.
Nel settore lavoristico non vi è, infatti, piena libertà d’uso dello strumento in questione, a tutela del lavoratore. La legge prevede, quindi, che il ricorso all’arbitrato rituale sia possibile solo quando sia prescritto da una norma di legge o sia previsto dalla contrattazione collettiva, garante degli interessi dei singoli lavoratori, non essendo sufficiente, come invece previsto per la disciplina di diritto comune, il mero accordo delle parti.

In entrambe le forme di arbitrato la funzione è unica e consiste nella decisione della controversia, ovvero le parti vogliono far valere i loro diritti, anche se in una sede diversa da quella giurisdizionale.

La differenza tra le due forme di arbitrato riguarda innanzitutto l’efficacia del lodo:
  • ai sensi dell’art. 824 bis c.p.c. il lodo rituale produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria. In caso di inadempimento può essere depositato nella cancelleria del tribunale del luogo in cui è stato pronunciato e può essere chiesto al giudice che con proprio decreto conferisca efficacia esecutiva alla decisione arbitrale (c.d. “exequatur”), fermo restando che anche senza exequatur la decisione rimane comunque vincolante per le parti.
  • nel caso di lodo irrituale, invece, la parte vittoriosa, se vuole ottenere un titolo esecutivo, in caso di mancato spontaneo adempimento della parte soccombente, deve ricorrere all’autorità giudiziaria e procurarselo con un decreto ingiuntivo o con una sentenza, a seguito di un giudizio ordinario.

I due arbitrati divergono anche per quanto riguarda il regime del lodo.
Il lodo rituale può essere impugnato solo con i mezzi previsti dall’art. 827 cpc, e nei termini, invero brevi, stabiliti dal codice per i singoli mezzi di impugnazione ivi previsti, mentre la contestazione di un lodo irrituale può avvenire in un normale processo di primo grado nei termini di prescrizione del diritto oggetto della procedura.
Solo con riferimento all’arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi, il legislatore (art. 412 quater cpc) ha stabilito un temine breve (trenta giorni decorrenti dalla sua notificazione) per l’impugnazione davanti al Tribunale del lavoro e la sentenza che decide è inappellabile.

Per stabilire se le parti hanno inteso affidarsi a un arbitrato rituale o irrituale, il legislatore ha previsto che la scelta per quest’ultimo mezzo debba emergere espressamente dall’accordo. Nei casi dubbi l’arbitrato deve qualificarsi come rituale (art. 808 ter cpc).

Quanto alla disciplina dell’arbitrato, il codice dispone che, salva una diversa volontà delle parti, tutte le norme previste per l’arbitrato rituale si applicano anche a quello irrituale (fatto salvo ovviamente quelle incompatibili con l’istituto stesso: exequatur e mezzi di impugnazione).










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Fonti normative






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Regimi speciali










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Cosa fare

Per avere informazioni sulla disciplina relativa a arbitrati rituali e irrituali o su clausole, riguardanti le procedure arbitrali, inserite nei contratti individuali di lavoro o nei contratti collettivi nazionali di lavoro, contattare un Ufficio Vertenze Sindacale e uno studio legale specializzato in diritto del lavoro.










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Scheda di approfondimento

Nell’ambito del diritto del lavoro sussiste dunque, analogamente a quanto accade nel contesto della disciplina di diritto comune, la distinzione fra arbitrato rituale e irrituale.

Il primo è consentito solo se previsto dalla legge o dai contratti o accordi collettivi di lavoro (art. 806 c.p.c., così come modificato dall’art. 20 D.Lgs. 40/2006), e sia espressa la volontà delle parti di devolvere la controversia ad un collegio arbitrale.
Si tratta di un “arbitrato di diritto” e dunque, a mente dell’art. 829 c.p.c., impugnabile sia per questioni di diritto che per violazione di legge, oltre che per violazione di contratti e accordi collettivi.
Vi sono due tipologie di arbitrato irrituale, invece, regolate dall’art. 5 della legge 533/1973 e dagli artt. 412 ter e quater c.p.c.: il primo tipo (legge 533/1973) dev’essere previsto dalla legge o dai contratti collettivi nazionali, e vi dev’essere il consenso delle parti interessate. Ha efficacia di contratto tra le parti e non può pertanto acquistare efficacia di titolo esecutivo, mentre può essere impugnato davanti al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 413 cpc, nei termini ordinari di prescrizione.

Per quanto riguarda invece il secondo tipo di arbitrato irrituale (artt. 412 ter e quater cpc), dev’essere previsto dai contratti collettivi nazionali, e vi dev’essere il consenso delle parti interessate.
I contratti collettivi devono anche stabilire le regole del processo arbitrale, per consentire ai lavoratori che scelgono questo mezzo di risoluzione delle loro controversie di sapere preventivamente come si svolgerà. Ulteriore condizione è che sia stata promossa l’istanza ex art. 410 c.p.c. e che il tentativo di conciliazione non sia riuscito o sia comunque spirato il termine per il suo espletamento.

È anch’esso un arbitrato che si configura come “volontario” e “di diritto”. In quest’ultimo senso l’art. 412 quater, comma 1, prevede, infatti, che “sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale…” senza limitazioni di sorta. Devono pertanto respingersi quelle interpretazioni della norma tendenti a configurarlo quale arbitrato di equità (nel quale cioè il giudizio degli arbitri è svincolato dal rispetto delle norme di legge o della contrattazione collettiva).
Il lodo arbitrale, in questo secondo caso, può acquistare efficacia di titolo esecutivo a seguito di istanza della parte interessata, depositata nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell’arbitrato, e del conseguente decreto emesso dal giudice.

Il termine per impugnare il lodo è stato ridotto a 30 giorni, che decorrono dalla sua notificazione.










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Casistica di decisioni della Magistratura in tema di arbitrato



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In genere

  1. Poiché il lodo arbitrale irrituale previsto dal CCNQ 23 gennaio 2001 per il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ha natura negoziale, esso non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare le manifestazioni della volontà negoziale. (Trib. Bologna 5/11/2008 n. 551, in Lav. nelle P.A. 2009, 139)
  2. La richiesta di impugnazione, dinanzi all'arbitro unico, in base al CCNQ 23 gennaio 2001, di sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto di lavoro, formulata oltre il termine di 20 giorni dalla applicazione della sanzione stessa, non vincola l'amministrazione, la quale, tuttavia, pur non avendone l'obbligo, può aderirvi, esercitando la capacità e i poteri del privato datore di lavoro conferitile dall'art. 5 del d.lgs. 165/2001; pertanto, se a fronte di siffatta richiesta l'amministrazione accetta che venga avviato e si concluda il procedimento di nomina dell'arbitro a norma dell'art. 3 del menzionato contratto quadro essa non può successivamente sollevare in alcun momento della procedura arbitrale l'eccezione di tardività per mancato rispetto da parte del lavoratore del menzionato termine di 20 giorni perchè ciò equivarrebbe a una non più ammissibile (v. art. 3, commi 2 e 3, del cit. CCNQ) revoca del consenso già prestato. (Cass. 26/2/2008 n. 5045, Pres. Ianniruberto Est. Curcuruto, in Lav. nelle P.A. 2008, 873)
  3. Nell’art. 32 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità costituzionale, in quanto esso non prevede un arbitrato cosiddetto obbligatorio e risulta per questo aspetto rispettoso dei principi affermati dalla Corte Costituzionale circa il fondamento dell’arbitrato sull’accordo delle parti. L’art. 32 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 attribuisce all’arbitrato il carattere di “amministrato”, e questo non appare in contrasto con la Costituzione. L ’art. 32 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 dispone un’ampia delegificazione, in coerenza con la filosofia cui è improntata tutta la L. 11 febbraio 1994, n. 109, con l’indicazione dei criteri (rispetto dei principi del codice di procedura civile per il procedimento arbitrale; principi di trasparenza, imparzialità e correttezza per la camera arbitrale), cui l’esercizio della potestà regolamentare deve attenersi. L’art. 150, terzo comma, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 è illegittimo in quanto esorbita dai limiti fissati dalla normativa primaria che non contiene alcuna previsione, che comunque sarebbe dovuta essere espressa, circa l’attribuzione della potestà regolamentare del Governo della fissazione dei criteri per la composizione dei collegi arbitrali e, tanto meno, della sottrazione alle parti del potere di scegliere d’accordo tra di loro il terzo arbitro, che sovente costituisce l’ago della bilancia del giudizio arbitrale. Quand’anche volesse ammettersi la sussistenza della potestà regolamentare, l’art. 150, 3° comma, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 sarebbe illegittimo perché in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 809 e segg. c.p.c. ritenuti fondamentali dall’art. 32, 2° comma, L. 11 febbraio 1994, n. 109. L’arbitrato non può che essere facoltativo e volontario, sia per la scelta di esso compiuta dalle parti in luogo dei rimedi ordinari, che per la scelta degli arbitri fatta liberamente dalle parti stesse, tanto che, se i componenti di un collegio siano designati con criteri diversi da quelli della libera scelta delle parti, si tratterebbe di un vero e proprio organo di giurisdizione speciale, come tale, illegittimo. L’individuazione delle norme che devono essere osservate nel procedimento arbitrale appartiene alla disponibilità delle parti (art. 816, 2° comma c.p.c.) salva la facoltà degli arbitri, in caso di mancanza di tali norme, di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno (art. 816, 3° comma c.p.c.), fatti salvi il diritto di difesa delle parti o il principio del contraddittorio. I principi di diritto processuale generale che costituiscono l’intelaiatura fondamentale dell’intero codice di procedura civile sono applicabili anche al procedimento arbitrale. Le disposizioni che sono frutto di scelta legislativa per il solo processo ordinario non possono assurgere al rango di capisaldi del diritto processuale e, come tali, sono derogabili attraverso una scelta legislativa di pari rango qual è quella effettuata dall’art. 32 L. 11 febbraio 1994, n. 109. Gli arbitri amministrati altro non sono che forme assistite da un’istituzione a ciò preposta, che provvede ad una serie di incombenze pratiche, svolgendo sostanzialmente una funzione di controllo dell’intero processo arbitrale, al fine di rendere meno litigioso lo svolgimento della procedura arbitrale, senza che ciò comporti alcun rapporto tra gli arbitri e la istituzione, arbitri che nel momento in cui accettano, si impegnano esclusivamente nei confronti delle parti. (Consiglio di Stato 17/10/2003 n. 6335, Pres. Salvatore Rel. Leoni, in Giur. It. 2004, 61, con nota di Massimiliano Nisati e Giuseppe Cassano, “La composizione dei collegi arbitrali dopo la dichiarazione di illegittimità dell’art. 150. 3° comma, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554”)
  4. Nell'arbitrato irrituale - tale è ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c., l'arbitrato previsto dai contratti o accordi collettivi in base al quale le parti concordano di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia - il termine prefissato dalle parti per la pronunzia del lodo è per natura e struttura "essenziale" e pertanto alla sua osservanza sono subordinate la regolarità della decisione arbitrale e la riferibilità della stessa ai compromettenti, salvo che questi abbiano manifestato una diversa volontà, dovendosi considerare estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti il mandato, secondo la disciplina del mandato applicabile all'arbitrato irrituale. (Trib. Milano 14/4/2003 n. 1145, Est. Porcelli, in Lav. nella giur. 2003, 1168)
  5. Poichè il lodo emesso nel dicembre del 1998 (in controversia instaurata mediante impugnazione di licenziamento disciplinare intimato da un comune) dal collegio arbitrale previsto dall'art. 59, 7° comma, d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, costituito presso lo stesso comune, ha natura rituale, deve cassarsi la sentenza del tribunale, che, investito dall'impugnazione avverso il medesimo lodo, la ritiene devoluta alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, con rinvio della causa alla Corte d'Appello stante l'intervenuta istituzione, nelle more, del giudice unico di primo grado. (Cass. 7/1/2003, n.44, Pres. Ianniruberto, Est. Amoroso, in Foro it. 2003, parte prima, 437)
  6. Le censure nei confronti dei lodi irrituali sono costituite dalla nullità per violazione di norme inderogabili di legge ex art. 1418 c.c., nonché dall'annullabilità per errore, violenza o dolo a norma degli artt. 1427 c.c. e ss. Non è possibile ricondurre all'errore essenziale o sostanziale ex art. 1429 c.c. un diverso apprezzamento di fatto e di diritto rispetto a quello compiuto dagli arbitri con la loro decisione. Non è quindi rilevante, ai fini dell'impugnazione, l'errore di giudizio di fatto e in diritto. (Cass. 10/7/2002, n. 10035, Pres. Dell'Anno, Est. Filadoro, in Riv. it. dir. lav. 2003, 644, con nota di Chiara Ceccarelli, A piccoli passi verso un giudizio arbitrale unitario)










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