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Definizione

Si ha conciliazione ogni qual volta le parti, su propria iniziativa ovvero avvalendosi di apposite strutture, risolvono una controversia mediante un accordo. La conciliazione può aver luogo in sede giudiziale o in sede stragiudiziale.












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Fonti normative










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A chi rivolgersi

  • Uffici vertenze, presso strutture sindacali
  • Studi legali specializzati in diritto del lavoro









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Scheda di approfondimento

Il legislatore italiano ha sempre mostrato uno spiccato favore per la soluzione conciliativa delle controversie di lavoro, mutando unicamente nel tempo la configurazione del corrispondente tentativo in relazione alla domanda giudiziale.

Nel codice del ’42, emanato nella vigenza dell’ordinamento corporativo, nel quale le associazioni sindacali avevano la rappresentanza legale di tutte le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori, la denuncia delle lite a quelle associazioni ed il tentativo di conciliazione in sede sindacale costituivano presupposti per l’esercizio dell’azione relativa alle controversie di lavoro (art. 430 c.p.c.).

A seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo, la norma in questione è stata travolta e sostituita da un’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale che ha ridotto il tentativo di conciliazione, previsto da numerosi contratti e accordi collettivi come obbligatorio, ad adempimento meramente facoltativo. La tematica della conciliazione è stata poi ripresa da successive leggi che hanno preceduto la riforma del ’73. L’art. 7 della Legge n. 604/1966 in materia di licenziamenti individuali ha previsto, accanto alle procedure sindacali, la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione dinanzi all’Ufficio provinciale del lavoro.

Il nuovo art. 410 c.p.c., introdotto a seguito della riforma del processo del lavoro, ha esteso questa ipotesi alla generalità delle controversie di lavoro, fermo restando il carattere facoltativo della procedura.

Con un ritorno al passato, il legislatore ha infine riproposto come obbligatorio il tentativo di conciliazione, con riferimento dapprima alle sole cause di licenziamento nelle aziende fino a 15 dipendenti (Legge 108/1990), poi alla totalità delle controversie di lavoro (D.Lgs. 80/1998), per le quali era quindi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Attualmente, dopo l’entrata in vigore della Legge 183/2010 (cd. “Collegato lavoro”) il tentativo di conciliazione è tornato ad essere facoltativo, con la sola eccezione dei contratti certificati per cui permane l’obbligatorietà presso la sede che ha effettuato la certificazione prima dell’azione in giudizio.














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Conciliazione giudiziale

E’ la conciliazione raggiunta dalle parti dinanzi al giudice in udienza. Secondo quanto stabilito dall’art. 420 c.p.c., infatti, in apertura dell’udienza di discussione, il giudice deve procedere all’interrogatorio libero delle parti e al tentativo di conciliazione. A tal fine, le parti hanno l’obbligo di comparire personalmente. Nel caso in cui non compaia personalmente, la parte può farsi rappresentare da un procuratore speciale; in tal caso, la procura deve essere conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve espressamente attribuire al procuratore il potere di conciliare o di transigere la lite. Se la conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che ha efficacia di titolo esecutivo. Se non riesce, la controversia procede delle forme ordinarie.














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Conciliazione stragiudiziale

Con l’entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha modificato l’art. 410 c.p.c., a far data dal 24 novembre 2010, chi intende proporre un’azione in giudizio non è più obbligato a promuovere un previo tentativo di conciliazione.

L’obbligo permane esclusivamente qualora la controversia riguardi contratti certificati (di cui tratteremo a breve). Quindi, in linea generale, il tentativo di conciliazione è meramente facoltativo e non costituisce più una condizione di procedibilità della domanda (la legge n. 183/2010 ha abrogato, con l’art. 31 comma 9 anche gli artt. 65 e 66 che disciplinavano il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni).










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Conciliazione amministrativa

La richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione - che, come detto con l’entrata in vigore della Legge 183/2010 non è più obbligatorio - deve essere inoltrata all’apposita commissione istituita presso l’Ufficio provinciale del lavoro (organo periferico del Ministero del lavoro ubicato in ogni capoluogo di provincia), individuata secondo i criteri di competenza fissati dall’art. 413 c.p.c.

La commissione è composta, oltre che dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato in funzione di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. La commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi entro i successivi dieci giorni. La comunicazione della richiesta all’ufficio interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta; decorso inutilmente tale termine, il tentativo si considera comunque espletato.

Se la conciliazione riesce, il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione, deve essere depositato, a cura delle parti o dell’Ufficio provinciale del lavoro, presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, una volta accertata la regolarità formale del verbale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale nel quale devono essere indicate le ragioni del mancato accordo; delle risultanze del verbale il giudice potrà tenere conto ai fini della liquidazione delle spese nel successivo eventuale giudizio.












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Conciliazione in sede sindacale

La conciliazione in sede sindacale si presenta come alternativa a quella dinanzi all’ufficio provinciale del lavoro: essa viene attivata sulla base di procedure previste da contratti e accordi collettivi. Laddove la conciliazione venga raggiunta, il relativo verbale deve essere depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso l’Ufficio provinciale del lavoro. Il direttore dell’ufficio, accertata l’autenticità del verbale, provvede a depositarlo presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato dove il giudice, verificatane la regolarità formale, lo dichiara esecutivo con decreto. Se la conciliazione non riesce, si applicano le norme dettate per la conciliazione in sede amministrativa.












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Conciliazione nel pubblico impiego

L’art. 30, 9° comma, seconda parte dell’art. 31 della Legge 183/2010 ha espressamente abrogato gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinavano il tentativo di conciliazione per le controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato.

Anche per tali controversie (richiamate dall’art. 63, 1° comma del D.Lgs. 165 cit. ) così come per quelle relative al rapporto di lavoro privato avanti al Giudice del lavoro la disciplina è attualmente dettata dal nuovo testo dell’art. 410 cpc (come modificato dalla L. 183/2010), disciplina che – come ampiamente illustrato alle voce Processo del lavoro - ripropone alcune delle formalità che contraddistinguevano il tentativo di conciliazione per le controversie individuali relative al pubblico impiego precedentemente in vigore.

Per tali controversie trovano applicazione anche le disposizioni degli artt. 411, 412, 412 ter e 412 quater come sostituiti dalla L. 183/2010.












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