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Scheda sintetica

L’assegno di invalidità è una prestazione assistenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

L’importo dell’assegno è commisurato all’anzianità contributiva. A differenza della pensione di inabilità per l’assegno ordinario d’invalidità non è previsto alcun bonus.

Si ha diritto al riconoscimento dell’assegno di invalidità quando si verificano le seguenti condizioni:
  • infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
  • l’assicurazione presso l’Inps da almeno cinque anni.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo tre conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

I documenti necessari alla presentazione della domanda variano a seconda della casistica e sono reperibili presso l’INPS o un Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil).









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A chi rivolgersi

  • Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)









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