ModificaDefinizione
Il nostro ordinamento è particolarmente attento alla salute ed ai problemi che ne derivano.
Infatti, l'art. 32 della Costituzione definisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività.
Con riguardo ai
rapporti di lavoro, l'art. 2110 del codice civile dispone che, in caso di
malattia (oltre che di
infortunio,
gravidanza o puerperio), il
rapporto di lavoro viene sospeso e che il
datore di lavoro non può
licenziare il lavoratore malato se non sia scaduto il termine di conservazione del posto (detto
periodo o termine di comporto) appositamente previsto dai
contratti collettivi.
- Per la casistica di decisioni della Magistratura in tema di licenziamento per malattia si veda lo specifico paragrafo contenuto nella voce Comporto per malattia