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Definizione

Il nostro ordinamento è particolarmente attento alla salute ed ai problemi che ne derivano. Infatti, l'art. 32 della Costituzione definisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività.

Con riguardo ai rapporti di lavoro, l'art. 2110 del codice civile dispone che, in caso di malattia (oltre che di infortunio, gravidanza o puerperio), il rapporto di lavoro viene sospeso e che il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato se non sia scaduto il termine di conservazione del posto (detto periodo o termine di comporto) appositamente previsto dai contratti collettivi.




  • Per la casistica di decisioni della Magistratura in tema di licenziamento per malattia si veda lo specifico paragrafo contenuto nella voce Comporto per malattia









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