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Barbara FezziModificaScheda sintetica
Entrambi i genitori hanno diritto ad usufruire del congedo parentale nei primi otto anni di vita del bambino.
Essi possono astenersi dal lavoro con le seguenti modalità:
- la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo per maternità, per un ulteriore periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Il periodo complessivo (relativo ad entrambi i genitori) di astensione dal lavoro per congedi parentali non può eccedere il limite di dieci mesi (ovvero di undici mesi, nel caso in cui il padre si astenga per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi).
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Nel periodo del congedo parentale, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della
retribuzione.
La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
Legge 104/1992, ha diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il congedo parentale spetta anche nei casi di adozione (nazionale e internazionale) e di affidamento ed è fruibile, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.