Questa voce è stata curata da
Isabella Digiesi
ModificaScheda sintetica
Con il termine mobilità si indica un
licenziamento collettivo intimato da una impresa ammessa al
trattamento di integrazione salariale straordinaria a quei lavoratori sospesi che diventano definitivamente esuberanti.
La procedura di mobilità è la procedura specifica avviata dall’
imprenditore che desideri effettuare la messa in mobilità di alcuni o tutti i dipendenti.
Tale procedura, ai sensi della
Legge del 23 luglio 1991 n. 223, viene avviata qualora:
- l’imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa;
- l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l'attività.
Per lista di mobilità si intende la lista idonea a conferire al lavoratore disoccupato una peculiare posizione giuridica di vantaggio sul mercato del lavoro, vale a dire, una particolare tutela economica e preferenziale nel ricollocamento.
La dote dei lavoratori in mobilità include, oltre al vantaggio del ricollocamento, anche una indennità di mobilità.
Tale indennità, istituita dalla
Legge 223/1991, è una prestazione di disoccupazione particolare, riservata ai lavoratori licenziati collettivamente da imprese industriali che contino più di quindici dipendenti, oppure da imprese commerciali con più di cinquanta dipendenti, iscritti nelle liste di mobilità.
L’indennità di mobilità spetta nel caso di disoccupazione derivante da:
Il lavoratore può richiedere l’indennità di mobilità solo se sia in possesso di un contratto continuativo a
tempo indeterminato e se aveva raggiunto una
anzianità aziendale di almeno 12 mesi.
L’indennità è erogata dall’Inps, ma concorrono al finanziamento delle prestazioni di mobilità anche le imprese rientranti nel campo di applicazione della
Cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS).
ModificaFonti normative
- Legge 223/1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.
ModificaA chi rivolgersi
- Ufficio vertenze sindacale;
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro.
ModificaProcedura di mobilità
Le imprese ammesse al
trattamento di integrazione salariale straordinaria che nel corso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi, né di ricorrere a procedure alternative, possono avviare la procedura di mobilità per i lavoratori in esubero.
La legge impone al
datore di lavoro che intenda effettuare la messa in mobilità, cioè a dire, un
licenziamento collettivo di alcuni o tutti i dipendenti, di seguire una procedura analiticamente disciplinata, il cui mancato rispetto determina l’
inefficacia del licenziamento, oltre alla elevata rilevanza in termini di
condotta antisindacale ex art. 28 dello
Statuto dei lavoratori (procedimento di antisindacalità).
La procedura è diretta ad assicurare il controllo sindacale sulla riduzione di personale, mediante diritti di informativa e di esame congiunto per la verifica della effettività e della inevitabilità, totale o parziale, del programmato ridimensionamento dell’organico.
Pertanto, le imprese che attivano una procedura di mobilità sono tenute a dare preventiva comunicazione, per iscritto, alle
rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive
associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere indirizzata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art.4, comma 2,
Legge 223/1991).
ModificaContenuto della comunicazione
Il contenuto dell’informazione, analiticamente indicato dalla legge, prevede l'indicazione:
- dei motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza;
- del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente;
- del personale abitualmente impiegato;
- dei tempi di attuazione del programma di mobilità;
- delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma;
- del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.
L’informazione deve essere sin dall’origine vera, completa e corretta, anche se per dettagli e chiarimenti vi è adeguato spazio nel corso del successivo
esame congiunto.
L’effetto della disposizione in esame è di fissare una volta per sempre le iniziali dichiarazioni scritte dal
datore di lavoro, dalle quali non può discostarsi neppure in giudizio: in tal modo l’eventuale causa di impugnazione dei licenziamenti per carenza dei presupposti sostanziali non è introdotta “al buio”, essendo sufficiente per i lavoratori ricorrenti contestare le circostanze originariamente addotte dal datore di lavoro.
ModificaEsame congiunto con le strutture sindacali
A richiesta delle
rappresentanze sindacali e delle rispettive
associazioni, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e la possibilità di un sia pur parziale riassorbimento di esso anche attraverso contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
Tale procedura deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Decorso questo termine, l'impresa comunica alla
Direzione provinciale del lavoro i risultati della consultazione e i motivi dell'eventuale esito negativo (la comunicazione va indirizzata al competente Ufficio regionale se le unità produttive interessate sono ubicate in diverse province della stessa regione, al Ministero del lavoro se si tratta di unità dislocate in diverse regioni).
I termini prescritti per lo svolgimento dell'esame congiunto sono ridotti alla metà, qualora il numero dei lavoratori eccedenti sia inferiore a dieci.
Il
datore di lavoro, a pena di violazione delle procedure e conseguentemente inefficacia dei licenziamenti, deve condurre la consultazione secondo
correttezza e buona fede, senza sottrarsi alle richieste di chiarimenti o di informazioni ulteriori, salvo le effettive esigenze di riservatezza per ragioni commerciali, e ad un leale confronto con i sindacati, le cui osservazioni e proposte, al pari di quelle della Direzione provinciale del lavoro, devono essere prese in considerazione effettiva.
ModificaEsame con la Direzione provinciale del lavoro
In difetto di accordo la
Direzione provinciale del lavoro convoca le parti per un ulteriore esame e può formulare proposte per il raggiungimento di un accordo.
Tale ulteriore esame deve concludersi entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'impresa.
I termini per lo svolgimento dell'esame dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro sono ridotti alla metà qualora il numero dei lavoratori eccedenti sia inferiore a dieci.
ModificaCriteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità
La selezione dei licenziandi viene effettuata unilateralmente dal
datore di lavoro, ma non è libera.
L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti dai
contratti collettivi stipulati, ovvero, in mancanza, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico- produttive ed organizzative.
Il
licenziamento collettivo della
lavoratrice madre è consentito solo in caso di cessazione dell’attività del’azienda.
In ogni caso deve essere tutelata la proporzione della manodopera femminile occupata nelle
mansioni esuberanti, essendo espressamente vietata ogni forma di
discriminazione per sesso, diretta ed indiretta.
ModificaComunicazione del recesso
Raggiunto l'accordo sindacale, o, comunque, esperita la procedura descritta, l'impresa può collocare in mobilità i lavoratori in esubero, comunicando loro il recesso nel rispetto dei termini di
preavviso.
Alla fine della procedura, anche in assenza di accordo sindacale, il
datore di lavoro ha la facoltà di intimare i licenziamenti, in forma scritta e con obbligo di preavviso, senza necessità di specifica motivazione, bastando il richiamo alla natura collettiva del recesso ed alla procedura svolta.
I licenziamenti possono essere scaglionati, ma entro il limite massimo di centoventi giorni dalla conclusione della procedura, salvo diversa indicazione nell’eventuale accordo sindacale.
ModificaComunicazione contestuale all’intimazione dei licenziamenti
Il
datore di lavoro, contestualmente alla intimazione dei licenziamenti deve comunicare per iscritto ai competenti uffici pubblici, nonché ai
sindacati rappresentati in azienda, o in mancanza a quelli maggiormente rappresentativi, l’elenco dei lavoratori licenziati, presentando:
- copia dell’avvio (o apertura) della procedura;
- copia del verbale di accordo o mancato accordo;
- scheda notizie riferita all’azienda;
- elenco (totale o parziale) dei lavoratori licenziati da inserire in lista di mobilità;
- copia della ricevuta del versamento all'Inps, a titolo di anticipazione, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
Questa disposizione è molto importante perché costringe il datore di lavoro a divulgare immediatamente ed analiticamente le modalità selettive in concreto seguite per la formazione della graduatoria e consente il controllo da parte della pubblica amministrazione, e quindi indirettamente anche da parte dei singoli interessati, sulla congruità di tali modalità e sulla loro corretta applicazione.
L’omissione, incompletezza, genericità, tardività della comunicazione rende
inefficaci i licenziamenti.
E’ consentita, ovviamente, la rinnovazione con efficacia ex nunc, della comunicazione omessa e viziata (Cass. S.U. n. 302 del 2000, n. 461).
ModificaIscrizione nelle liste di mobilità
Le liste di mobilità sono liste speciali, istituite dalla
Legge 223/1991, nelle quali vengono inserite le persone
licenziate collettivamente dalle imprese con oltre 15 dipendenti per cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro oppure
licenziate individualmente, per le stesse motivazioni, dalle imprese che abbiano in forza anche meno di 15 dipendenti.
Le tipologie di lavoratori che possono avere accesso alle liste di mobilità sono le seguenti:
- i lavoratori dipendenti da imprese che siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e che non abbiano la possibilità, nel corso di attuazione del programma di intervento, di reinserire tutti i lavoratori sospesi o di utilizzare misure alternative (art. 4, comma 1, Legge 223/1991);
- i lavoratori dipendenti da imprese, soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, che vengano licenziati a seguito di procedure concorsuali (art. 3, comma 3, legge n. 223/91);
- i lavoratori dipendenti da imprese (non soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale) che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 24, commi 1 e 2, Legge 223/1991);
- i lavoratori dipendenti da imprese (soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale) che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 16, comma 1, Legge 223/1991);
- i lavoratori dipendenti da imprese con anche meno di 15 dipendenti che vengano licenziati individualmente per riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro. Per questo caso specifico, la possibilità di chiedere l’inserimento nelle liste di mobilità, originariamente prevista dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 236/93 fino al termine di scadenza del 31/12/93, è stata prorogata, di anno in anno, da leggi successive.
In tal caso i lavoratori interessati sono tenuti a presentare l’istanza d’inserimento nelle liste di mobilità, al Centro per l’Impiego nel cui territorio è ubicato il loro domicilio, entro 60 giorni dalla data del licenziamento.
Il lavoratore ha la possibilità di presentare la richiesta d’inserimento nelle liste anche successivamente nel caso in cui abbia provveduto a dichiarare al Centro per l’Impiego la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (ovvero si sia iscritto come disoccupato) entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
ModificaIncentivi previsti
Nel quadro delle agevolazioni contributive disposte dal legislatore per facilitare il reimpiego dei lavoratori disoccupati, trovano un posto di rilievo i benefici previsti dall'art. 8, commi 2 e 4, e dall'art. 25 della
Legge 223/1991 a favore dei datori di lavoro di qualunque settore che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Gli incentivi previsti sono così determinati:
- Assunzione con contratto a termine per un massimo di 12 mesi. Per la durata del contratto la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
- Trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Qualora nel corso del suo svolgimento il contratto a termine di cui al precedente punto venga trasformato a tempo indeterminato, viene posta a carico del datore di lavoro per un periodo di ulteriori 12 mesi la sola contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti. In aggiunta a questa agevolazione contributiva, qualora l'assunzione avvenga a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
- Assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per i primi 18 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. In aggiunta a questa agevolazione contributiva, qualora l'assunzione avvenga a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
In base alla norma introdotta dall'art. 2, comma 1 della Legge del 19 luglio 1994, n. 451, che ha convertito il D.Lgs. 299/1994, il diritto ai benefici economici previsti ai precedenti punti non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
ModificaL’indennità di mobilità
L’indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione che compete ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dalla loro azienda a seguito di:
- esaurimento della Cassa integrazione guadagni straordinaria;
- licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
- licenziamento per cessazione di attività da parte dell’azienda.
In particolare, tale l'indennità compete a tutti i dipendenti licenziati da imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti, oppure da imprese commerciali che occupino più di cinquanta dipendenti.
ModificaLavoratori beneficiari
Possono beneficiare dell'indennità di mobilità i seguenti lavoratori:
- operai, impiegati e quadri (articolo 16, comma 1, della Legge 223/1991), collocati in mobilità dalle aziende;
- lavoratori dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;
- soci lavoratori delle cooperative di lavoro, che svolgono le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa e soggette agli obblighi della correlativa contribuzione (circ. n. 175 del 31 luglio 1997, e circ. n. 148 del 7 luglio 1998);
- lavoratori a domicilio che si trovano in condizione di disoccupazione a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale, intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale (Cass., 12 marzo 2001, n. 106; Pret. Parma 7/3/95, est. Federico, in D&L 1995, 913);
- lavoratori licenziati da datori di lavoro che non hanno attivato la procedura di mobilità, iscritti nelle liste di mobilità a seguito di propria specifica domanda, sempreché il licenziamento dipenda da una totale cessazione dell'attività aziendale e che gli interessati possano far valere tutti gli altri requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti dagli artt. 4, 7, 16 e 24, Legge 223/1991;
- lavoratori dipendenti di imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto con più di 15 dipendenti (Cass., 21 maggio 1998, n. 5104);
- lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale e collocati in mobilità dal responsabile della procedura stessa, ai sensi dell'art. 3, c. 3, Legge 223/1991;
- nei limiti stabiliti, i lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Pertanto, sono esclusi dal beneficio dell’indennità di mobilità:
- i dipendenti delle imprese edili;
- i dirigenti e gli apprendisti;
- i lavoratori con contratto a tempo determinato e i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli enti senza fine di lucro, gli studi professionali.
ModificaRequisiti necessari
L’indennità può essere liquidata soltanto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;
- un’ anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi con 6 mesi di effettivo lavoro, compresi i periodi di ferie, festività, infortuni, congedo di maternità e congedo parentale, ma non quelli di malattia e servizio militare.
Inoltre i lavoratori per poter beneficiare dell’indennità non devono essere titolari di
pensione di anzianità o anticipata e non dovranno aver maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia.
I titolari di
pensione o
assegno di invalidità (a norma del D.L. 40/94) dovranno invece optare, all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, tra tali trattamenti e l’indennità di mobilità.
In caso di opzione a favore di quest’ultima, l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità resterà sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento.
ModificaCalcolo dell’indennità di mobilità
Nella base di calcolo dell'indennità, di cui all'art. 7 della
Legge 223/1991, sono inclusi:
- gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (L. n. 1115 del 1968);
- "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164 del 1975);
- "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (art. 8, L. n. 1115 cit.).
Anche nel mese di febbraio il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento economico di mobilità nella misura dell'intero massimale, poiché il minor numero di giorni di cui si compone questo mese non incide sulla determinazione dell'importo da liquidare.
Per l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 1,
Legge 223/1991, è previsto il meccanismo di adeguamento al costo della vita, alla stregua di quanto disposto per il
trattamento di integrazione salariale dall'art. 1, Legge n. 451/94, che stabilisce che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno (a partire dal 1995) gli importi di integrazione salariale sono aumentati dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat.
ModificaDurata
ModificaMobilità ordinaria
Secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, della
Legge 223/1991, la durata dell’indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e al territorio nel quale si trova l’unità produttiva di provenienza.
In possesso del requisito dell’età va accertato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai sensi della norma di cui all'art. 7, comma 4,
Legge 223/1991, l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla
anzianità aziendale del lavoratore.
La ratio è facilmente individuabile: evitare il rischio di programmate precostituzioni di anzianità lavorative volte al godimento di una maggiore indennità di mobilità.
ModificaMobilità lunga
L'indennità di mobilità, nei casi espressamente previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della
Legge 223/1991, e successive modificazioni e integrazioni, può avere una durata superiore a quella stabilita dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in quanto la stessa deve accompagnare il lavoratore fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento.
L’art. 7, al comma 6, della
Legge 223/1991, prevede la mobilità lunga per il pensionamento di vecchiaia, in favore dei lavoratori che:
- alla data del licenziamento abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia (50 anni per le donne e 55 per gli uomini);
- possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento.
L’art. 7, al comma 7, della
Legge 223/1991, prevede invece, il
pensionamento di anzianità, in favore di coloro che:
- alla data del licenziamento, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia (45 per le donne e 50 per gli uomini);
- possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni.
Rebus sic stantibus, anche per la mobilità lunga resta valido il principio stabilito dall'articolo 7, comma 3, della
Legge 223/1991, in base al quale l'indennità di mobilità non può essere corrisposta successivamente alla data di compimento dell'età pensionabile, età che per tutti i tipi di mobilità lunga resta fissa a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini.
Ai fini del conseguimento del diritto alla c.d. mobilità lunga, di cui all'art. 7, comma 7, della
Legge 223/1991, il requisito dell'anzianità contributiva di ventotto anni nell'assicurazione generale obbligatoria può essere raggiunto anche mediante il computo di periodi di contribuzione versata presso le Gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, ben potendo il lavoratore - che abbia versato i
contributi in parte nella gestione speciale ed in parte in quella dei lavoratori dipendenti - raggiungere i trentacinque anni di contribuzione necessari per il pensionamento nella Gestione speciale, previo cumulo dei contributi versati nelle due diverse gestioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 233/1990, senza necessità di dover domandare la ricongiunzione della posizione contributiva presso la gestione dei lavoratori dipendenti.
ModificaLa domanda
Il diritto all’indennità di mobilità è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, da redigere sul modello DS21.
Il diritto alla percezione dell’indennità, infatti, non sorge dal momento della messa in mobilità né in quello dell’iscrizione nelle liste regionali, bensì con la presentazione dell’apposita domanda (Cass. 11 ottobre 2003, n. 15525).
La domanda deve essere presentata secondo le istruzioni vigenti, tramite le sezioni circoscrizionali per l’impiego, e pena decadenza, entro il termine di 68 giorni dalla data di licenziamento.
Se l'ultimo giorno utile per presentare la domanda (il 68°) è festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile.
L'indennità di mobilità decorre:
- dall' 8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.
Se al lavoratore è pagata l’indennità sostitutiva del
preavviso, l’indennità di mobilità decorre dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo corrispondente al mancato preavviso.
Poiché la
reintegrazione in servizio del lavoratore collocato in mobilità disposta in via cautelare dà luogo a una prosecuzione del rapporto di lavoro di natura provvisoria, e non determina la ricostruzione del
rapporto di lavoro, in caso di revoca di tale provvedimento il lavoratore ha il diritto di fruire del trattamento di mobilità per il periodo successivo al licenziamento, con sospensione dello stesso per il periodo di effettiva reintegrazione, senza che sia necessaria una specifica domanda di ripristino della prestazione a carico dell'
Inps.
ModificaIl ricorso
Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
ModificaL’importo
- Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.
- Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.
In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2010 è di € 892,96 lordi mensili (netto € 840,81), elevato a € 1.073,25 lordi mensili (netto € 1.010,57) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.
Per gli importi degli altri anni si veda il
sito InpsModificaPagamento
L’indennità di mobilità viene corrisposta dall’Inps con periodicità mensile tramite assegno bancario ovvero con accredito su conto corrente bancario o postale.
La legge tuttavia dispone che in alcuni casi, con modalità e condizioni determinate da apposito decreto del Ministero del Lavoro si possa ottenere il pagamento anticipato delle indennità di mobilità ancora da godere.
Il lavoratore può farne richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa.
Tuttavia il lavoratore che trovi un’occupazione nel settore pubblico o privato entro 24 mesi dal pagamento in un'unica soluzione deve restituire l’intero importo percepito.
L’indennità si prescrive per i ratei posti in pagamento e non riscossi nel termine di 60 giorni da quello fissato per il pagamento e portato a conoscenza dell’interessato.
ModificaRitenute
Solo per i primi 12 mesi di fruizione, sull’importo dell’indennità di mobilità, sarà calcolata, direttamente dall’Inps, la ritenuta previdenziale del 5,84%.
Nulla sugli eventuali periodi successivi. Per quanto riguarda le ritenute fiscali il lavoratore dovrà fare il conguaglio con la dichiarazione dei redditi.
ModificaAnticipazione dell’indennità di mobilità
L'art. 8, comma sesto, della
Legge 223/1991, attribuisce al lavoratore iscritto nelle liste di mobilità la facoltà di svolgere
lavoro subordinato a
tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, mentre l'art. 9, comma sesto, lett. a) prevede la cancellazione da tali liste solo nel caso di assunzione con contratto pieno e
indeterminato.
Ne consegue, per argomentazione a contrario, che, in caso di svolgimento di
lavoro autonomo, il lavoratore conserva il diritto alla iscrizione nella lista di mobilità ed il diritto di percepire la relativa indennità, atteso che dall'art. 7 comma quinto della citata legge, che consente la corresponsione anticipata di siffatta indennità, in un'unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo, restando in facoltà del lavoratore determinare la modalità temporale dell'erogazione, chiedendone la corresponsione anticipata (il che comporta la cancellazione dalle liste di mobilità ai sensi dell'art. 9 comma nono, lett. b)), ovvero continuando a percepire l'indennità mensilmente.
Detta facoltà di scelta è pertanto preclusa a chi, in costanza di
lavoro subordinato, svolgesse anche
lavoro autonomo ed abbia continuato a svolgerlo dopo il collocamento in mobilità, avendo in tal caso diritto a beneficiare dell'indennità soltanto secondo l'ordinaria periodicità mensile. (Cass. 1/4/2004 n. 6463, Pres. Senese Rel. Amoroso, in Dir. e prat. lav. 2004, 2478, e in Lav. nella giur. 2004, 1202)
La previsione dell'art. 7, comma quinto, della
Legge 223/1991, (in base alla quale può essere anticipata ai lavoratori che ne facciano richiesta l'indennità di mobilità per intraprendere un'attività lavorativa autonoma), risponde alla ratio di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio.
Ne consegue che l'indennità non deve necessariamente essere richiesta prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare (non ravvisandosi nella legge una precisa indicazione in tal senso), ma può anche essere richiesta dopo aver intrapreso la suddetta attività autonoma. (Cass. 28/1/2004 n. 1587, Pres. Dell'Anno Rel. La Terza , in Dir. e prat. lav. 2004, 1556)
Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione dell'indennità di mobilità ex art. 7, 5° comma,
Legge 223/1991, tenuto conto della necessità di svolgimento di attività preparatorie e propedeutiche all'avvio della nuova attività di lavoro autonomo anche al fine di presentare ex art. 1 DM 142/93 la richiesta documentazione comprovante l'assunzione di iniziative finalizzate all'avvio di tale attività e considerata l'assenza di un termine di legge per la presentazione della relativa domanda di anticipazione, l'eventuale presentazione di tale domanda dopo l'inizio dell'attività e comunque il mancato rispetto del termine fissato dall'Inps con circolare 32/2000 non comportano decadenza dal diritto all'anticipazione. (Corte d'Appello Milano 3/9/2002, Pres. Mannacio Est. Ruiz,, in D&L 2002, 1052)
La dizione dell'art. 7, comma 5,
Legge 223/1991 sembra richiedere che l'attività-per la quale il lavoratore in mobilità può ottenere la corresponsione anticipata della relativa indennità-debba essere nuova ed è evidente che la ratio della norma sia quella di finanziare le nuove attività del personale in mobilità e non il risanamento o la ricapitalizzazione di attività già esistenti.
Tuttavia il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività stabilito con norma regolamentare dall'Inps per la presentazione dell'istanza non appare congruo, se l'attività dalla quale si fa decorrere il termine non è quella effettivamente produttiva bensì quella meramente preparatoria estrinsecatasi nella apertura della partita IVA, nella iscrizione alle gestioni previdenziali nella sottoscrizione di contratti di associazione, di agenzia, collaborazione o affiliazione. (Trib. Milano 7/6/2002, Est. Peragallo, in Lav. nella giur. 2003, 389)
ModificaSospensione dell’indennità di mobilità
Al verificarsi di determinati eventi è possibile la sospensione dell’indennità di mobilità, regolata dall'art. 8, c. 6 e 7
Legge 223/1991.
In questo caso le giornate di sospensione sono considerate “neutre” ai fini della determinazione della durata massima dell’indennità stessa.
In caso di:
- assunzione a termine (per non più di 12 mesi) vi è la sospensione dell’indennità, con mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità;
- periodo di prova per rapporti di lavoro a tempo indeterminato, vi è la sospensione dell’indennità senza la decadenza;
- inidoneità del lavoratore avviato al lavoro, vi è la sospensione dell’indennità di mobilità; il lavoratore viene quindi reiscritto nelle liste di mobilità purché conservi una residua capacità lavorativa;
- ripresa del lavoro a seguito di ordinanza o sentenza di reintegrazione, vi è la sospensione dell’indennità di mobilità per il tempo trascorso dalla reintegrazione alla perdita del titolo della stessa (sia per riforma della sentenza, sia per rinuncia del lavoratore).
ModificaCessazione
Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità, con la conseguente perdita della relativa indennità, nei casi in cui:
- sia stato assunto a contratto a tempo pieno e indeterminato;
- abbia percepito in una unica soluzione l’indennità di mobilità;
- abbia presentato domanda di pensione di anzianità o abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia;
- in caso abbia superato i periodi previsti dalla legge (12, 24 e 36 mesi);
- in caso rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione;
- in caso non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente, ovvero in mancanza di questo, di un lavoro in cui sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
- in caso non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui al punto precedente, di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità (lavori socialmente utili);
- non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell’Inps di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o determinato.
ModificaI contributi figurativi
Durante tutto il periodo in cui il lavoratore percepisce l’indennità di mobilità, matura la
contribuzione figurativa, sia ai fini della
pensione di anzianità che ai fini della
pensione di vecchiaia.
La contribuzione sarà calcolata sulla
retribuzione che il lavoratore ha (o avrebbe in caso di CIGS) percepito nel mese immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (non sulla base dell’indennità di mobilità).
Per periodi superiori all’anno, se continuativi, le retribuzioni accreditate figurativamente devono essere rivalutate in base agli indici Istat di variazione delle retribuzioni contrattuali.
Per gli stessi periodi, se non continuativi, la retribuzione computabile va rivalutata in base agli indici Istat dei prezzi del consumo.
ModificaAssegno per il nucleo familiare
L'articolo 7, comma 10, della
Legge 223/1991, stabilisce che per i periodi di percezione dell'indennità di mobilità spetta l'
assegno per il nucleo familiare.
I lavoratori che ritengano di avere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, debbono presentare specifica domanda alla Sede dell'INPS competente a definire la domanda di mobilità.
Tale domanda può essere presentata contestualmente alla presentazione del modulo DS 21 o anche successivamente.
ModificaCasi di non decadenza del trattamento di mobilità
Ove il
lavoratore subordinato assunto "
part-time", che svolga contestualmente attività di
lavoro autonomo, sia posto in mobilità ai sensi della
Legge 223/1991, non è di ostacolo al godimento dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 di tale legge il protrarsi dell'attività autonoma da parte dello stesso prestatore.
Ciò non essendo contemplata una previsione di incompatibilità analoga a quella riguardante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ed anzi essendo consentita la elargizione anticipata di tale indennità, in un'unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo (art. 7, quinto comma, della legge citata), alla quale possibilità devono intendersi ammessi - per coerenza con la finalità della legge di favorire l'occupazione - non solo i lavoratori che vogliano dare inizio, per la prima volta, ad una attività autonoma dopo il licenziamento, ma anche coloro che tale attività proseguano per averla già svolta, non a tempo pieno, durante il cessato rapporto di lavoro subordinato (Cass. 21/4/01, n. 5951, pres. Amirante, est. Prestipino, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 399).
Il diritto alla corresponsione dell’indennità di mobilità ex art. 7
Legge 223/1991 sussiste anche nel caso in cui i lavoratori in mobilità diano vita a una società di capitali, obbligandosi a effettuare prestazioni accessorie di lavoro ex art. 2345 c.c., non configurandosi per questa via la nascita di un rapporto di
lavoro subordinato (Trib. Parma 28/7/99 (ord.), est. Brusati, in D&L 1999, 951).
Il lavoratore, beneficiario del trattamento di mobilità previsto dall’art. 7, 1° comma,
Legge 223/1991, che intraprende attività di
lavoro autonomo senza aver preventivamente richiesto l’anticipazione dell’intera indennità ai sensi dell’art. 7, 5° comma, stessa legge, non decade da tale trattamento.
Una simile decadenza, infatti, non essendo espressamente contemplata tra le ipotesi disciplinate dalla
Legge 223/1991, non può derivare dall’art. 52 RD 2270/24 in materia di decadenza dal trattamento di disoccupazione involontaria, essendo tale normativa inapplicabile alle fattispecie già compiutamente disciplinate dalla L. 23/7/91 n. 223 (Pret. Milano 13/1/98, est. Cecconi, in D&L 1998, 448, n. MARINO, Indennità di mobilità e attività di lavoro autonomo).
La lavoratrice che, a seguito di
licenziamento collettivo, sia posta in mobilità può, ex 2° comma art. 9,
Legge 223/1991, giustificatamente dimettersi dal nuovo impiego offertole senza decadere dal diritto all’indennità di mobilità, qualora il tempo per raggiungere con i mezzi pubblici il luogo di lavoro dalla residenza della lavoratrice sia superiore all’arco di un’ora (Trib. Milano 15/3//97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 541, nota Summa).
Il lavoratore in mobilità, che rifiuta l’offerta di
lavoro a termine, non incorre nell’ipotesi prevista dall’art. 9, 1° comma, L.23/7/91 n.233, che sanziona con la cancellazione dalla lista di mobilità e dalla percezione della relativa indennità esclusivamente il lavoratore che rifiuta un contratto a tempo pieno e indeterminato (Pret. Milano 5/11/96, est. Ianniello, in D&L 1997, 296)
Ha diritto all’indennità di mobilità il lavoratore che, dopo essere stato collocato in mobilità ed essere stato provvisoriamente reintegrato in servizio ex art. 700 c.p.c., accetti, in via transattiva, la collocazione in mobilità disposta nei suoi confronti, con decorrenza dalla data della transazione (Pret. Milano 3/3/97, est. Ianniello, in D&L 1997, 540).
ModificaMaternità e astensione obbligatoria
Qualora la lavoratrice si trovi, all’inizio dell’
astensione obbligatoria o durante il periodo di interdizione dal lavoro disposto dall’Ispettorato del Lavoro, in godimento dell’indennità di mobilità, quest’ultima sarà sostituita dall’
indennità di maternità.
Tuttavia non si darà luogo a un prolungamento del trattamento economico di mobilità al termine dei periodi stabiliti dalla legge.
Non sarà computato il periodo di astensione obbligatoria ai fini della permanenza nelle liste di mobilità, cioè la sola iscrizione slitterà dei mesi relativi all’astensione obbligatoria.
Infine la lavoratrice durante il periodo di
astensione obbligatoria per maternità può rifiutare senza perdere alcun diritto, eventuali offerte di lavoro, in opere o servizi di pubblica utilità o l’avviamento a corsi di formazione professionale.
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in tema di Procedura di mobilità
- Si veda la casistica della voce Licenziamento collettivo - vai…