ModificaDefinizione
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro (con diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della
retribuzione), per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, nei seguenti casi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del bambino al padre.
Lo stesso diritto vale anche in caso di adozione o affidamento di minore, con i limiti previsti per il congedo di maternità.