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Giuseppe PolizziModificaScheda sintetica
La qualifica rappresenta lo status professionale del lavoratore e, più in particolare, il valore professionale delle
mansioni svolte.
La determinazione delle qualifiche del personale spetta al
datore di lavoro, sebbene entro limiti specifici.
Generalmente, nei
contratti collettivi ritroviamo l’indicazione delle qualifiche presente in una determinata azienda, sia essa pubblica che privata, con enunciazioni dei vari profili professionali nonché mediante brevi esemplificazioni delle
mansioni proprie di ciascuna qualifica.
La qualifica, altresì, determina la posizione del lavoratore nella struttura organizzativa dell’impresa, da cui deriva una serie di diritti e doveri inerenti il
rapporto di lavoro, nonché di trattamento economico, normativo e previdenziale.
ModificaQualifica, categoria, mansione
L’insieme delle qualifiche costituisce la categoria lavorativa e/o professionale.
A sua volta la categoria può essere legale (quelle indicate nell’art. 2095 c.c. – operai, quadri, impiegati e dirigenti) o convenzionale (indicata dalla contrattazione collettiva – si pensi alla categoria degli intermedi del settore industriale).
Il concetto di qualifica è diverso da quello di
mansioni. Quest’ultimo, infatti, individua i concreti compiti assegnati dal lavoratore dal datore di lavoro.
Non vi è necessariamente una corrispondenza tra mansioni e qualifica così come descritte nel
CCNL.
Infatti il contratto individuale può prevedere, solo in senso migliorativo per il lavoratore, che a certe mansioni corrisponde una qualifica superiore rispetto a quella ivi indicata.
ModificaL’obbligo di comunicare la qualifica di assunzione
Il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, deve comunicare al lavoratore la propria qualifica (art. 96 disposizioni attuative c.c.).
Altresì ha l’obbligo di adoperarsi affinché il lavoratore sia effettivamente assegnato alla qualifica di assunzione.
ModificaLa dequalificazione
La
dequalificazione si ha quando il lavoratore è assegnato stabilmente a
mansioni che appartengono ad una o più qualifiche inferiori rispetto a quella di assunzione.
In tale caso si può chiedere tutela giuridica per il c.d. danno da dequalificazione.
Il danno da dequalificazione deve essere provato (per testimoni, attraverso tutti i documenti che possono provare che il lavoratore era assegnato a mansioni inferiori rispetto quelle di appartenenza) e comporta il diritto al risarcimento del
danno c.d. non patrimoniale, ovvero del
danno biologico (salute)
morale e/o esistenziale del lavoratore (che deve essere ulteriormente provato), oltre che il diritto alla qualifica superiore.
ModificaIl diritto alla qualifica superiore
L’articolo 2103 c.c. prevede che il lavoratore ha diritto alla qualifica superiore rispetto a quella di appartenenza quando, per almeno tre mesi, viene assegnato a mansioni corrispondenti a tale qualifica.
Occorre specificare che il termine di tre mesi si riferisce all’acquisizione del diritto alla qualifica superiore solo per gli operai e gli impiegati.
Infatti, l’art. 6 della legge 190 del 1985, in deroga all’articolo 2103 c.c., stabilisce che per
dirigenti e
quadri l’inquadramento superiore diviene definitivo quando l’assegnazione alle
mansioni superiori si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai
contratti collettivi.
ModificaFonti normative
- Art. 96 disp. Att. Cod. civ.
- Art. 2103 c.c.
- Art. 2095 c.c.
- Art. 6 della legge 190 del 1985
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in tema di qualifica
ModificaIn genere
- Nel lavoro pubblico privatizzato è ammissibile ed insindacabile una variazione di mansioni anche lesiva della specifica professionalità del lavoratore, purché si tratti di mansioni appartenenti al medesimo livello di inquadramento; non tutte le mansioni comprese in un certo livello di inquadramento sono "equivalenti", ma solo quelle per le quali sia stata compiuta un'apposita valutazione (vedi SS.UU. 8740/2008).
- Il lavoratore ha diritto alla qualifica superiore se il riferimento del datore di lavoro alla sostituzione del dipendente assente è solo un pretesto per giustificare l’assegnazione ed ovviare alle carenze strutturali di organico (Cass. 27113/2007).
- Il reiterato affidamento delle mansioni superiori, per periodi inferiori al termine previsto dall’art. 2103 c.c. (tre mesi) ma superiori per cumulo, può rilevare l’intento del datore di lavoro essenzialmente elusivo della disposizione finalizzata alla promozione automatica, quando non sussista contemporaneamente la prova – a carico dell’imprenditore- di aver fatto ricorso a tali modalità per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligatoriamente attraverso il concorso o la selezione, e per il periodo necessario alla definizione della procedura stessa (Cass. 9550/2007).
- Ove pur sussista una situazione di dequalificazione di mansioni, non può il lavoratore sospendere in tutto od in parte la propria attività lavorativa, se il datore di lavoro assolve a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, garanzia del posto di lavoro): una parte può rendersi inadempiente soltanto se è totalmente inadempiente l'altra parte, non quando vi sia contestazione e controversia solo su una delle obbligazioni a carico di una delle parti (Cass. 8596/2007).
- Se il lavoratore viene assegnato costantemente a mansioni superiori, ogni volta per periodi di durata inferiore al termine contrattuale o legale previsto per l’acquisizione del diritto alla qualifica corrispondente, la presunzione utilitaristica diretta ad evitare la promozione non opera nel caso in cui l’assegnazione sia concomitante allo svolgimento della procedura concorsuale per la copertura del posto stesso (Cass. 7754/2006).
- L’illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell’assegnazione del dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., purché la reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede" (Cass. 4060/2008 e, tra le altre, Cass. 6663/1999, Cass. 5737/1997, Cass. 8939/1996).
- Ai fini della valutazione in ordine al diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente, il tratto caratteristico della figura del dirigente d’azienda rispetto a funzioni simili come quelle di impiegato con funzioni direttive, va individuato nell’autonomia e nella discrezionalità delle scelte decisionali, in modo che l’attività del dirigente influisca sugli obiettivi complessivi dell’imprenditore (Cass. 17344/04).
- Per ulteriori informazioni si veda anche la parte relativa alle decisioni della Magistratura alla voce Mansioni