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Nozione

Il legislatore consente che un lavoratore, dipendente da un datore di lavoro detto somministratore, svolga la sua attività lavorativa per un altro soggetto (detto utilizzatore), sotto la direzione e vigilanza di quest'ultimo, solo a determinate condizioni.

In particolare, l'art. 20 D.Lgs. 276/2003 dispone che il contratto di somministrazione a termine (l’unico tipo di somministrazione consentita, dopo che la l. 247 del 2007 ha abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato) può essere concluso solo per la realizzazione di certe attività specificamente indicate dalla norma o dai contratti collettivi.

Ancora l'art. 20 indica le ipotesi in cui la somministrazione è addirittura vietata. L'art. 21 D.Lgs. 276/2003, invece, dispone che il citato contratto deve essere stipulato per iscritto, e indica gli elementi che devono essere presenti nel contratto.

Il rapporto di lavoro somministrato, che si svolge al di fuori delle condizioni e delle forme sopra sinteticamente descritte, deve essere considerato illegittimo: si parla a questo proposito di somministrazione irregolare.

L'art. 27 D.Lgs. 276/2003 prevede che in caso di somministrazione irregolare, ossia quando la somministrazione di lavoro avvenga in violazione dei citati artt. 20 e 21, il lavoratore possa rivolgersi al Giudice del lavoro per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, con effetto dall'inizio della somministrazione.















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