ModificaScheda sintetica
La somministrazione di lavoro è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal
D.Lgs. 276/2003.
Fino ad allora la
Legge 1369/1960 vietava, come regola generale, che il lavoratore potesse intrattenere
rapporti di lavoro con un soggetto diverso da quello che, organizzando il suo lavoro ed esercitando su di lui il potere direttivo, utilizzava la sua prestazione.
Questa regola generale era stata più recentemente limitata dalla Legge 196/1997, che aveva introdotto il lavoro interinale cui, peraltro, si poteva ricorrere solo a
termine e solo in presenza di ben circoscritte ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.
Il
D.Lgs. 276/2003 ha completamente rinnovato la materia in esame, disponendo che un’impresa, denominata "utilizzatrice", possa rivolgersi ad un'altra impresa (debitamente autorizzata) denominata "
di somministrazione", al fine di ottenere una certa fornitura di manodopera, e con essa concludere, appunto, un contratto di somministrazione.
Il lavoratore, utilizzato a seguito di questo contratto, svolge la sua attività lavorativa per l’utilizzatore, sotto la sua direzione e controllo, ma intrattiene un
rapporto di lavoro solo nei confronti del somministratore, al quale rimane l’esercizio del potere disciplinare.
La
Legge 247/2007 aveva abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato che era stato introdotto con il suddetto
D.Lgs. 276/2003. Successivamente la
Legge 191/2009 (finanziaria 2010) ha però reintrodotto tale istituto. La ragione per cui sia stata ripristinata la possibilità di ricorre alla somministrazione a tempo indeterminato (o staff leasing) non è comprensibile: l’istituto era rimasto, infatti, pressoché inutilizzato dalle imprese nel periodo dal 2003 al 2007.
La legge stabilisce precise
limitazioni alla somministrazione di manodopera, così come elenca in maniera definita i
casi nei quali è vietato ricorrere al contratto di somministrazione.
Come detto le ragioni per cui può essere assunto un lavoratore somministrato sono espressamente definite dalla legge; è importante considerare che l’
onere della prova della sussistenza di tali ragioni spetta all’utilizzatore.
In caso di somministrazione irregolare, quindi, il lavoratore gode di
specifiche tutele.
Per quanto riguarda gli
aspetti formali del contratto sono obbligatori la forma scritta nonché altri aspetti, la cui mancanza rende
illegittimo il contratto e ne può determinare la trasformazione a tempo
indeterminato in capo all’utilizzatore.
Particolare attenzione deve essere prestata ad aspetti quali il
trattamento retributivo e normativo del lavoratore somministrato (che non può essere complessivamente inferiore a quello dei dipendenti dell’utilizzatore), nonché ai
diritti e alle tutele sindacali.
Inoltre il lavoratore somministrato, al pari di qualsiasi altro lavoratore, deve essere utilizzato per le
mansioni indicate nel contratto. Qualora viceversa venga utilizzato per mansioni diverse è possibile porre in atto specifiche azioni di tutela.
Per maggiori informazioni si veda la
scheda di approfondimentoModificaNormativa
ModificaCosa fare – Tempi
In caso di dubbi sull’illegittimità o irregolarità del contratto di somministrazione è importante agire tempestivamente, assumendo informazioni preferibilmente prima della fine del contratto.
In ogni caso, una volta terminato il contratto, l’eventuale azione di tutela deve essere posta in atto il più rapidamente possibile, soprattutto nel caso in cui fosse ragionevolmente possibile chiedere la riammissione in servizio.
ModificaA chi rivolgersi
- Ufficio vertenze sindacale
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro
ModificaScheda di approfondimento
La somministrazione di lavoro è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal
D.Lgs. 276/2003.
L'introduzione dell'istituto della somministrazione comporta l'abrogazione della
Legge 1369/1960 (divieto di intermediazione e interposizione di manodopera) e degli articoli da 1 a 11 della 196/1997 in materia di lavoro interinale.
L’attività di somministrazione potrà essere esercitata da soggetti abilitati (denominati agenzie di somministrazione iscritti ad un apposito albo.
Le agenzie di somministrazione potranno costituirsi in forma di società di capitali o cooperativa, dovranno avere la disponibilità di uffici e di personale adeguato e gli amministratori e i soggetti responsabili dovranno rispondere a determinati requisiti di onorabilità.
A seconda del tipo di attività svolta, le agenzie di somministrazione dovranno avere un capitale sociale minimo e saranno vincolate al versamento di un deposito cauzionale a titolo di garanzia.
La somministrazione, un po' come avveniva per il lavoro interinale, introduce uno schema "triangolare" nel
rapporto di lavoro tra i seguenti soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il/i lavoratore/i.
Per tutta la durata della somministrazione, infatti, i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell’
agenzia di somministrazione ma nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'azienda utilizzatrice.
La somministrazione si caratterizza, quindi, per la scissione tra la titolarità del
rapporto di lavoro (che fa capo all’
agenzia somministratrice) e l’effettiva utilizzazione del lavoratore che compete all’utilizzatore.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato; la somministrazione a tempo indeterminato è stata, infatti, reintrodotta dalla
Legge 191/2009 (finanziaria 2010).
Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammesso in relazione ad una serie di attività quali i servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, i servizi di pulizia, custodia, portineria, trasporto, la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, servizi di economato e così via. In ogni caso la contrattazione collettiva ha la facoltà di individuare altre ipotesi. La L. 191/2009 ha esteso tale facoltà anche alla contrattazione territoriale o aziendale e ha introdotto la possibilità di ricorrere allo staff leasing in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
La somministrazione a tempo
determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
Dovrà comunque trattarsi di ragioni eccezionali e transitorie, e quindi sostanzialmente temporanee.
La ragione che giustifica questo tipo di somministrazione non deve essere fine a se stessa, ma deve spiegare l’utilizzazione di un lavoratore fornito da un somministratore in luogo di un lavoratore direttamente assunto dall’utilizzatore e deve essere coerente con il principio che il lavoro somministrato è finalizzato a creare occupazione aggiuntiva (coerentemente con il principio, ex art. 1
D.Lgs. 276/2003).
Il
rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore è soggetto alla disciplina di cui al
D.Lgs. 368/2001. L’individuazione dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo
determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da
sindacati comparativamente più
rappresentativi.
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e contenere, a pena di nullità, una serie di indicazioni (tra l'altro, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore, il numero dei lavoratori da somministrare, i casi di ammissibilità che consentono il ricorso alla somministrazione, l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'
integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate, nonché la data di inizio e la durata prevista dal contratto di somministrazione).
In mancanza di forma scritta, il lavoratore dovrà necessariamente venir considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Inoltre, il somministratore deve comunicare per iscritto al lavoratore, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro, tutte le informazioni relative al rapporto di cui egli è oggetto e che sono state sopra menzionate.
Il lavoratore somministrato ha diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Inoltre, è prevista la
responsabilità solidale dell'utilizzatore con il somministratore per la corresponsione dei trattamenti
retributivi e previdenziali.
Il lavoratore ha diritto altresì a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla medesima unità produttiva, ma non viene computato nell'organico dell'utilizzatore (fatta eccezione per l'applicazione delle norme in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro), per esempio ai fini della reintegrazione prevista dall'art. 18 della
Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
In ogni caso, quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dal decreto, il lavoratore può rivolgersi al
Giudice del lavoro per ottenere la formalizzazione del rapporto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore.
ModificaLimitazioni alla somministrazione di mano d’opera
Non c’è dubbio che il
D.Lgs. 276/2003 abbia ampliato le possibilità di ricorrere alla somministrazione di mano d’opera.
A tale riguardo, conviene ricordare che il rigore previsto dalla
Legge 1369/1960 (che, sostanzialmente, vietava in maniera radicale la possibilità di imputare il
rapporto di lavoro a un soggetto diverso da quello che di fatto organizzava la relativa prestazione lavorativa ed esercitava il potere direttivo) era già stato attenuato dalla Legge 196/97, che aveva introdotto il lavoro interinale.
Tuttavia, il
D.Lgs. 276/2003 ha ampliato ancor di più la possibilità di fornire mano d’opera, in particolare aumentando il novero delle ipotesi che consentono il ricorso alla somministrazione di lavoro.
Con non significa che la liberalizzazione sia divenuta totale.
In primo luogo, infatti, il
datore di lavoro non può ricorrere a suo piacimento alla somministrazione di lavoro, che il
D.Lgs. 276/2003 comunque continua a circoscrivere alla presenza di specifiche condizioni di ammissibilità.
In secondo luogo, così come già avveniva nel lavoro interinale, il somministratore di mano d’opera deve possedere determinati requisiti, previsti dalla
Legge 30/2003 (c.d. Legge Biagi).
Al riguardo, dispongono gli artt. 4 e ss. del
D.Lgs. 276/2003. Più precisamente, è innanzi tutto previsto che chi intenda somministrare mano d’opera debba ottenere l’iscrizione a un apposito albo delle agenzie per il lavoro, tenuto presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali.
A tal fine, l’
agenzia di somministrazione deve rispondere a numerosi requisiti, indicati in particolare dall’art. 5
D.Lgs. 276/2003, finalizzati a garantire la serietà professionale e la solidità patrimoniale dell’
agenzia stessa. Infatti, si prevede per esempio che l’agenzia deve essere costituita in forma di società di capitali (o di cooperativa) e deve avere la sede legale in Italia o in uno Stato membro della UE.
Inoltre, è richiesta l’assenza di condanne penali in capo agli amministratori, ai direttori generali e ai dirigenti muniti di rappresentanza.
Per garantire invece la solidità patrimoniale, è prevista una soglia minima di capitale sociale versato nonché, per i primi due anni di attività, la disposizione di un deposito cauzionale di un certo ammontare minimo a garanzia dei crediti
retributivi dei lavoratori e
contributivi degli enti previdenziali.
La migliore riprova del fatto che anche attualmente la somministrazione di mano d’opera è soggetta a regole precise è fornita dalla Corte di cassazione penale che, con sentenza n. 41701 del 2005, ha affermato che la riforma del mercato del lavoro, attuata dalla c.d. Legge Biagi, non ha introdotto una totale deregolamentazione della somministrazione di mano d’opera da parte delle imprese private, giacché è stato delineato un sistema di autorizzazione per i soggetti che intendano svolgere quell’attività.
ModificaCasi nei quali casi è vietato il contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione è vietato nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 81/2008;
- presso unità produttive in cui si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto di somministrazione (salvo deroghe sindacali);
- presso imprese in cui siano in corso sospensioni di rapporti o riduzione dell'orario di lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni) che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (salvo deroghe sindacali);
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 81/2008.
La
Legge 191/2009 (finanziaria 2010) ha notevolmente limitato la portata del divieto di utilizzo della somministrazione da parte di imprese in crisi (ultimi due punti) consentendo la possibilità di ricorrere a tale istituto per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti oppure in caso di assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità (art. 8 L. 223/91) o ancora nel caso in cui il contratto di somministrazione abbia una durata iniziale (sic) inferiore a tre mesi.
Il
D.Lgs. 276/2003 prevede, inoltre, il caso di somministrazione "fraudolenta" (art. 28), cioè la somministrazione "posta in essere con la specifica finalità di eludere
norme inderogabili di legge o di
contratto collettivo"; in questo caso, al somministratore e all'utilizzatore sono applicate sanzioni penali (art. 18) e una sanzione di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto per ogni giorno di somministrazione.
ModificaObbligo della forma scritta e contenuti del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione deve necessariamente essere stipulato per iscritto.
Infatti, in tal senso dispone l'art. 21
D.Lgs. 276/2003. La stessa norma prevede espressamente che, in mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore deve essere considerato dipendente dell'utilizzatore.
La norma già citata indica anche il contenuto minimo e necessario del contratto.
Più precisamente, il contratto di somministrazione deve indicare, per iscritto, i seguenti elementi:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo;
- l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l' integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
- il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
- assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
- assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
- assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
- assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo di pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa del somministratore.
Il già citato art. 21 dispone anche che tutte le informazioni sopra indicate, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore, da parte del somministratore al momento della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero nel momento in cui il lavoratore sia inviato presso l'utilizzatore.
L'art. 27
D.Lgs. 276/2003 precisa che in mancanza di uno degli elementi sopra indicati con le lettere a, b, c, d, e il lavoratore può chiedere al
Giudice la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione.
ModificaUtilizzo del lavoratore per mansioni diverse da quelle definite dall'assunzione
L'art. 2103 c.c. stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.
Pertanto, nel caso di impiego in mansioni superiori, il lavoratore matura fin da subito il diritto alla maggior
retribuzione; in caso di utilizzazione in mansioni inferiori (
dequalificazione), il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno professionale e a essere assegnato a mansioni coerenti con la sua professionalità e con il suo livello di inquadramento.
I principi generali enunciati si applicano anche nel contratto di somministrazione.
In particolare, ai sensi dell'art. 23 c. 6
D.Lgs. 276/2003 l'utilizzatore che adibisca il lavoratore a mansioni differenti da quelle dedotte nel contratto, deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso.
Nel caso di inadempimento a tale obbligo, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale danno derivante dall'impiego in mansioni inferiori.
Nell'ipotesi in cui l'utilizzatore adempia l'obbligo di comunicazione, spetta al somministratore corrispondere l'aumento retributivo dovuto a seguito dell'adibizione a mansioni superiori. Naturalmente, in questo caso è applicabile la regola generale sancita dall'art. 23 c. 3
D.Lgs. 276/2003, secondo cui l'utilizzatore è comunque solidalmente responsabile per il pagamento della
retribuzione.
Si deve ritenere che la stessa regola della
responsabilità solidalmente in capo a utilizzatore e somministratore valga anche per l'eventuale risarcimento del danno dovuto a seguito dell'adibizione a mansioni inferiori: infatti, alla responsabilità dell'utilizzatore (che ha materialmente disposto la
dequalificazione) si aggiunge la responsabilità del somministratore che, pur essendo a conoscenza della dequalificazione, non ha fatto nulla per impedirla.
ModificaTrattamento retributivo e normativo
Secondo l'art. 23 del
D.Lgs. 276/2003, i dipendenti del somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'unica eccezione prevista dalla norma riguarda il caso di somministrazioni effettuate a soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale, erogati a favore di lavoratori svantaggiati, in concorso con gli enti locali.
Naturalmente, il trattamento economico spetta al lavoratore somministrato per il tempo effettivo di lavoro.
Tuttavia, può accadere che il dipendente di una società di somministrazione rimanga temporaneamente inoccupato, in attesa di essere assegnato a un contratto di somministrazione.
In questo caso, il lavoratore ha diritto alla indennità di disponibilità, nella misura stabilita dal
contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore alla misura prevista mediante decreto del ministro del lavoro.
In ogni caso, questa indennità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di
contratto collettivo (art. 22
D.Lgs. 276/2003).
Inoltre, i dipendenti del somministratore hanno il diritto di usufruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, tranne quelli il cui godimento è condizionato al conseguimento di una determinata anzianità di servizio o alla iscrizione ad associazioni o a società cooperative.
Anche gli oneri
contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali per i dipendenti del somministratore sono a carico del somministratore stesso, così come previsto dall'art. 25 del
D.Lgs. 276/2003.
I
contributi sono dovuti anche sull'indennità di disponibilità, naturalmente in proporzione all'indennità stessa.
L'utilizzatore è in ogni caso
obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i
contributi previdenziali.
Ciò significa in particolare che se la
retribuzione non venisse corrisposta dal somministratore, il lavoratore potrebbe pretendere il pagamento nei confronti dell'utilizzatore.
ModificaDiritti sindacali dei lavoratori somministrati
Ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 276/2003, ai dipendenti delle società di somministrazione si applicano tutti i diritti sindacali previsti dalla
Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Pertanto, nei confronti del somministratore i lavoratori in questione possono esercitare per esempio il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, di riunirsi in assemblea, di fruire di permessi, di fruire - in qualità di dirigenti di rappresentanza sindacale aziendale o unitaria - di permessi sindacali retribuiti e non.
Naturalmente, per espressa previsione dell'art. 35
Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), la concreta fruizione di questi diritti presuppone che il somministratore, presso gli uffici cui compete l'organizzazione dei lavoratori somministrati, occupi più di 15 dipendenti.
Il fatto che i lavoratori somministrati siano dislocati presso una pluralità di utilizzatori può comportare alcuni problemi pratici per il concreto esercizio dei diritti sindacali.
A tale riguardo, il citato art. 24 prevede espressamente che, a favore di costoro, compete uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi con le modalità determinate dalla
contrattazione collettiva.
Inoltre, il lavoratore somministrato vanta alcuni diritti sindacali anche nei confronti dell'utilizzatore. Infatti, nei confronti di quest'ultimo egli può esercitare - per tutta la durata del contratto - i
diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
Lo stesso art. 24 prevede altri obblighi di natura sindacale in capo all'utilizzatore. Egli, infatti, deve rendere alcune comunicazioni alle rappresentanze sindacali, aziendali o unitarie o, in loro mancanza, ai
sindacati territoriali che appartengono alle confederazioni comparativamente più rappresentative.
Più precisamente, l'utilizzatore deve indicare il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione, e ciò ancor prima della stipulazione del contratto di somministrazione (solo in caso di particolari motivi d'urgenza la comunicazione può essere successiva di 5 giorni).
Inoltre, ogni 12 mesi deve essere data indicazione in ordine al numero e ai motivi dei contratti di somministrazione conclusi, alla loro durata, al numero e alla qualifica dei lavoratori interessati.
ModificaTutele contro la somministrazione irregolare
Il legislatore consente che un lavoratore, dipendente da un
datore di lavoro detto somministratore, svolga la sua attività lavorativa per un altro soggetto (detto utilizzatore), sotto la direzione e vigilanza di quest'ultimo, solo a determinate condizioni.
In particolare, l'art. 20
D.Lgs. 276/2003 dispone che il contratto di somministrazione a tempo indeterminato possa essere concluso solo per la realizzazione di certe attività specificamente indicate dalla norma o dai contratti collettivi.
La stessa norma dispone anche che il contratto di somministrazione a termine possa essere stipulato solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il citato art. 20 indica anche le ipotesi in cui la somministrazione è addirittura vietata.
L'art. 21, invece, dispone che il citato contratto debba essere stipulato per iscritto, e indica gli elementi che devono essere presenti nel contratto stesso.
E' dunque inevitabile che un rapporto di lavoro somministrato, che si svolga al di fuori delle condizioni e delle forme sopra sinteticamente descritte, debba essere considerato illegittimo: in questo caso, infatti, si tratterebbe di somministrazione irregolare.
Coerentemente, l'art. 27
D.Lgs. 276/2003 prevede esplicitamente che in caso di somministrazione irregolare, ovvero quando la somministrazione di lavoro avvenga in violazione dei citati artt. 20 e 21, il lavoratore può rivolgersi al
Giudice del lavoro per ottenere la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, con effetto dall'inizio della somministrazione.
ModificaIllegittimità del contratto di somministrazione a termine e trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore
L'art. 20
D.Lgs. 276/2003 subordina la possibilità di stipulare un contratto di somministrazione a
termine a ipotesi espressamente previste.
Può pertanto accadere che, per l'esecuzione di tale contratto, il somministratore utilizzi propri dipendenti appositamente assunti a tempo
determinato, da inviare all'utilizzatore per la durata del contratto di somministrazione.
Tuttavia, il rispetto delle condizioni di legittimità del contratto di somministrazione a termine è essenziale per la validità del contratto: a tale riguardo, l'art. 27
D.Lgs. 276/2003 dispone espressamente che, in difetto di questi presupposti, il lavoratore somministrato deve essere considerato dipendente dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Pacifico dunque che, in un caso come questo, il lavoratore debba essere considerato dipendente dell'utilizzatore, si deve ancora verificare se il
rapporto di lavoro in questione debba essere considerato a
termine o a tempo
indeterminato.
Infatti, considerando che quel lavoratore era stato assunto a termine, si potrebbe concludere che la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore debba avvenire nel rispetto del termine originariamente previsto e inserito nel contratto di lavoro.
Una simile conclusione sarebbe però errata.
A tale riguardo, il Tribunale di Monza, con sentenza in data 22/11/05, ha correttamente ritenuto che il
rapporto di lavoro deve proseguire con l'utilizzatore a tempo
indeterminato. Infatti, è principio comune nel nostro ordinamento giuridico che la clausola contrattuale nulla per violazione di una norma imperativa di legge viene automaticamente sostituita dalla norma di legge violata (art. 1419 c. 2 c.c.).
Ebbene, applicando questo principio al caso in esame, ne consegue che il rapporto deve proseguire a tempo
indeterminato: infatti, venuto meno il contratto di somministrazione a
termine che legittimava la presenza di quel lavoratore presso l'utilizzatore, resta un ordinario
rapporto di lavoro tra questi due soggetti che, come tale, non può che proseguire a tempo indeterminato.
ModificaOnere della prova delle ragioni che giustificano il contratto di somministrazione
Nel nostro ordinamento giuridico vige ancora la regola generale che il
rapporto di lavoro intercorre direttamente tra chi fornisce e chi riceve la prestazione lavorativa.
A fronte di questa regola generale, il lavoro somministrato rappresenta un'eccezione, dal momento che in questo caso il
rapporto di lavoro diventa trilaterale (lavoratore, somministratore e utilizzatore), caratterizzato dal fatto che il
rapporto di lavoro in senso stretto si svolge tra il lavoratore e un soggetto diverso da quello che fruisce della prestazione (il somministratore).
Che il lavoro somministrato sia un'ipotesi eccezionale discende chiaramente dallo stesso
D.Lgs. 276/2003. In particolare, l'art. 20 indica specificamente in quali casi può essere stipulato il contratto di somministrazione tra somministratore e utilizzatore (che costituisce il presupposto del lavoro somministrato), mentre l'art. 21 indica con altrettanta specificità quali elementi il citato contratto debba contenere.
Infine, l'art. 27 stabilisce espressamente che, in mancanza delle condizioni e al di fuori dei limiti indicati dalle norme ora citate, il rapporto di lavoro somministrato deve intendersi alle dipendenze dell'utilizzatore.
In buona sostanza, si vede che l'ordinamento riconosce al
datore di lavoro un potere eccezionale, consistente nella facoltà di fruire della prestazione lavorativa da parte di un soggetto che lavora alle dipendenze altrui.
Tuttavia, al contempo questo potere è circondato da limiti e condizioni, la cui sussistenza - dunque - dovrà essere provata, in caso di contestazione, da parte di chi fruisce in concreto della prestazione lavorativa: costui potrà evitare l'imputazione del
rapporto di lavoro solo a condizione di provare che nel caso di specie sussistono le condizioni legittimanti questo particolare
rapporto di lavoro.
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in tema di somministrazione
ModificaIn genere
- A norma del combinato disposto degli artt. 21 (rubricato “Forma del contratto di somministrazione”) e 27 del d.lgs. n. 276/2003 (rubricato “Somministrazione irregolare”), la costituzione del rapporto di lavoro direttamente con l’utilizzatore si verifica solo se un vizio di forma riguardi il contratto di somministrazione, e non anche se vi siano vizi formali riguardanti il contratto di assunzione stipulato tra il somministratore e il lavoratore. (Trib. Roma 3/5/2011, Giud. Forziati, in Lav. nella giur. 2011, 964)
- E' nullo il termine apposto al contratto di somministrazione stipulato per motivi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione. Per l'effetto il rapporto deve essere costituito direttamente in capo all'utilizzatore con effetto ex tunc. (Trib. Milano 2/12/2010, Est. Visonà, in D&L 2010, 1041)
- In caso di contratto di lavoro somministrato a termine illegittimo, quanto alle conseguenze economiche, non è possibile applicare l'art. 32, 5° comma, L. 4/11/10 n. 183, poiché l'art. 27 D.Lgs. 10/9/03 n. 276 prevede la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, mentre l'art. 32, 5° comma, L. 4/11/10 n. 183 si applica alla conversione del contratto a termine. Per l'effetto al lavoratore spettano le retribuzioni maturate dal giorno della costituzione del nuovo rapporto fino al ripristino del rapporto. (Trib. Milano 2/12/2010, Est. Visonà, in D&L 2010, 1041)
- La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è legittima ove abbia ad oggetto una delle attività espressamente previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 276/2003, anche se tale attività coincida con l'attività principale svolta dall'impresa utilizzatrice. (Trib. Roma 19/11/2010 n. 18385, Giud. Baroncini, in Riv. it. dir. lav. 2011, con nota di Roberto Romei, "Somministrazione a tempo indeterminato e dintorni: le tendenze creative della giurisprudenza", 51)
- La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è legittima ove abbia ad oggetto una delle attività espressamente previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 276/2003, ma è necessario che tali attività abbiano carattere accessorio e non coincidente con l'attività principale svolta dall'impresa utilizzatrice (Trib. Torino 20/7/2010, Giud. Cirvilleri, in Riv. it. dir. lav. 2011, con nota di Roberto Romei, "Somministrazione a tempo indeterminato e dintorni: le tendenze creative della giurisprudenza", 51)
- La ragione addotta ("ragioni di carattere produttivo e organizzativo derivante dall'aumento delle attività nell'ambito degli uffici postali interessati al progetto gestione del cliente" e "garantire la fase di rilancio ed estensione del progetto attraverso il potenziamento delle strutture organizzative interessate", N.d.R.) a giustificazione del ricorso alla somministrazione di manodopera, riferibile all'ordinaria attività d'impresa, sembra difettare del requisito della "temporaneità", che, ad avviso del giudice, è intrinsecamente presupposta per il ricorso alla somministrazione di manodopera a tempo determinato. (Trib. Milano 6/7/2010, Giud. Visonà, in Lav. nella giur. 2010, 954)
- Sussiste violazione dell’art. 21, 1° comma, lett. e), D.Lgs. 10/9/03 n. 276, qualora il lavoratore somministrato permanga presso l’utilizzatore, in ragione di successive proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato, oltre il tempo inizialmente pattuito per il contratto di somministrazione tra società fornitrice di lavoro temporaneo e azienda-cliente, in assenza di una parallela proroga di quest’ultimo; ne consegue l’applicazione dell’art. 27 D.Lgs. 10/9/03 n. 276, con possibilità, per il lavoratore, di richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione. (Trib. Firenze 1/6/2010, Est. Bazzoffi, in D&L 2010, con nota di Lisa Amoriello, “Aspetti fenomenologici della somministrazione irregolare”, 749)
- A fronte di somministrazione illegittima ex art. 27 D.Lgs. 1/8/03 n. 276 non sussiste il diritto del lavoratore alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della PA apparendo ostativo sul punto il chiaro tenore letterale del disposto dell'art. 36, c. 2, D.Lgs. 31/3/01 n. 165 e dell'art. 86, 9° comma, D.Lgs. 1/8/03 n. 276, sistema normativo non destinato a soccombere all'esito del vaglio di compatibilità con la disciplina comunitaria. (Trib. Milano 31/5/2010, Est. Lualdi, in D&L 2010, con nota di Elena Tanzarella, "La somministrazione illegittima nella PA e il conseguente risarcimento del danno", 1085)
- E' illegittimo il contratto di somministrazione la cui causa sia generica (nella specie "ragioni di carattere organizzativo"). (Trib. Milano 31/5/2010, Est. Lualdi, in D&L 2010, con nota di Elena Tanzarella, "La somministrazione illegittima nella PA e il conseguente risarcimento del danno", 1085)
- A fronte di somministrazione illegittima ex art. 27 D.Lgs. 1/8/03 n. 276 non sussiste il diritto del lavoratore alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della PA apparendo ostativo sul punto il chiaro tenore letterale del disposto dell'art. 36, c. 2, D.Lgs. 31/3/01 n. 165 e dell'art. 86, 9° comma, D.Lgs. 1/8/03 n. 276, sistema normativo non destinato a soccombere all'esito del vaglio di compatibilità con la disciplina comunitaria. (Trib. Milano 31/5/2010, Est. Lualdi, in D&L 2010, con nota di Elena Tanzarella, "La somministrazione illegittima nella PA e il conseguente risarcimento del danno", 1085)
- La somministrazione di lavoro a termine costituisce l'eccezione rispetto alla regolare assunzione; pertanto se l'assunzione a termine avviene sulla scorta di ragioni organizzative, la causa del relativo contratto non può limitarsi a ripetere la formula o a enunciare generiche ragioni organizzative, rimanendo all'interno di un'indicazione meramente tipologica o di genere, ma deve indicare le specifiche ragioni organizzative che spiegano l'apposizione del termine. (Trib. Milano 25/5/2010, Est. Mariani, in D&L 2010, con nota di Elena Tanzarella, "La somministrazione illegittima nella PA e il conseguente risarcimento del danno", 1084)
- La mera diversità di criterio di calcolo della retribuzione utilizzato dall'agenzia di somministrazione (retribuzione a ora) rispetto a quello previsto dal contratto collettivo applicabile ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice (mensilizzazione indipendente dall'effettivo numero di ore lavorate) non costituisce un trattamento deteriore per il lavoratore. (Trib. Pesaro 7/7/2009, est. Peganmelli, in D&L 2009, con nota di Lia Meroni, "Discriminazione retributiva del lavoratore somministrato", 1026)
- Nell’ipotesi in cui la società utilizzatrice non fornisca adeguata prova della sussistenza delle ragioni giustificatrici del ricorso a un contratto di somministrazione a tempo determinato, nonché della riconducibilità dell’utilizzo del lavoratore somministrato a tali ragioni, ricorre la fattispecie della somministrazione irregolare di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 276/2003, con conseguente diritto del lavoratore alla conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, con effetto dall’inizio della somministrazione. (Trib. Milano 29/1/2009, Est. Bianchini, in Orient. Giur. Lav. 103)
- Il contratto per prestazioni di lavoro a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indetrminato alle dipendenze dell'impresa appaltatrice non solo nei casi, contemplati dall'art. 10, 2° e 3° comm, L. 24/6/97 n. 196, in mancanza della forma scritta o di protrazione del rapporto oltre il termine di dieci giorni dalla naturale scadenza, ma anche nelle ipotesi contemplate dal 1° comma della medesima norma, e, quindi, nel caso in cui il fornitoresia un soggetto diverso da quelli contemplati dall'art. 2 L. 24/6/97 n. 197, ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, 2°, 3°, 4° e 5° comma della medesima legge, ovvero ancora nel caso in cui il fornitore non sia iscritto all'albo di cui all'art. 2, comma 1° della stessa legge. (Corte app. Genova 20/2/2008, Pres. ed est. Haupt, in D&L 2008, con nota di Giuseppe Cordedda, "Novazione soggettiva e novazione oggettiva del rapporto di lavoro temporaneo nei casi previsti dall'art. 10 L. 24/6/97 n. 196", 525)
- Dalla lettura combinata degli artt. 20, comma IV, 22, comma I e 27 del D.Lgs. n. 276/2003 si evince che la somministrazione di lavoro a tempo determinato deve essere effettuata nel rispetto delle regole sancite dal D.Lgs. n. 368/2001; e che, in caso di somministrazione effettuata al di fuori di quelle condizioni, si deve ritenere sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore. La declaratoria di inefficacia del termine fa uscire la somministrazione del lavoratore in favore dell'utilizzatore al di fuori dello schema di liceità voluto dal legislatore. E la conseguenza non può che essere l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore. (Trib. Milano 10/12/2007, Dott. Atanasio, in Lav. nella giur. 2008, 530)
- L'art. 1 n. 1 della direttiva del Consiglio 2001/23/Ce del 12/3/01 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti) è funzionale alla tutela dei lavoratori coinvolti e deve essere interpretato nel senso che quest'ultima si applica anche a imprese che hanno per oggetto la fornitura di lavoro interinale, quando una parte del personale amministrativo e una parte dei lavoratori interinali vengono trasferite a un'altra agenzia di lavoro interinale per esercitarvi le stesse attività al servizio di clienti identici e gli elementi interessati dal trasferimento sono già di per sé sufficienti a consentire lo svolgimento di prestazioni caratteristiche dell'attività economica in oggetto, senza ricorrere ad altri mezzi di produzione significativi né ad altre parti dell'impresa. Infatti un gruppo organizzato di dipendenti specificatamente e stabilmente assegnati a un compito comune può, in mancanza di altri fattori produttivi, corrispondere a un'entità economica, che non deve comportare necessariamente elementi patromoniali, materiali o immateriali, significativi, poiché, in taluni settori economici tali elementi sono spesso ridotti alla loro più semplice espressione e l'attività si fonda essenzialmente sulla manodopera. (Corte di Giustizia CE 13/9/2007, causa C-458/05, Pres. Lenaerts Rel. J. Malenovsky, in D&L 2007, con nota di Giovanni Paganozzi, "Interesse dei lavoratori e ramo di azienda ceduto in assenza di beni materiali", 1007)
- Nel caso di mancata prova, da parte dell'utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al D.Lgs. 10/9/03 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora. (Trib. Milano 10/8/2007, Est. Ravazzoni, in D&L 2007, 1089)
- Nel caso di mancata prova, da parte dell'utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al D.Lgs. 10/9/03 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore. (Trib. Milano 10/8/2007, Est. Porcelli, in D&L 2007, 1089)
- La validità del contratto di somministrazione a tempo determinato è subordinata alla specifica indicazione scritta, da parte del somministratore e dell'utilizzatore, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel caso concreto e specifico hanno determinato l'esigenza dell'assunzione di cui si tratta. (Trib. Milano 4/7/2007, Est. Di Leo, in D&L 2007, 1089)
- Il contratto di lavoro somministrato a tempo determinato deve essere stipulato per iscritto e deve specificatamente indicare le ragioni (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) che legittimano l'apposizione del termine; in difetto di uno di tali requisiti, il rapporto deve essere convertito a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore che, trattandosi di ipotesi di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato, deve essere condannato, in base ai principi comuni, a ripristinare il rapporto e a risarcire il danno (nella fattispecie, è stata ritenuta generica la motivazione, contenuta nel contratto somministrato, che si riferiva a "esigenze di lavoro aggiuntivo" in un determinato periodo). (Trib. Milano 4/7/2007, Est. Di Leo, in D&L 2007, 1089)
- Il superamento dei limiti percentuali stabiliti dal Ccnl di settore per il ricorso ai contratti di lavoro interinale comporta l'illegittimità del contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato, e la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'impresa utilizzatrice, essendo a tal fine irrilevante che un accordo aziendale - che non ha facoltà di derogare sul punto alla contrattazione nazionale - abbia previsto dei limiti percentuali superiori. (Trib. Milano 18/4/2007, Est. Peragallo, in D&L 2007, 838)
- In ipotesi di assunzione con contratto di lavoro interinale per causali previste dal Ccnl non rientra nella fattispecie di "aumento di attività" bensì rientra nei normali rischi imprenditoriali da gestirsi in via ordinaria, il ricorso a un'attività diversa e nuova per fare fronte a una perdita di appalto; è pertanto nullo il termine apposto al contratto di lavoro temporaneo giustificato con tale causale, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e l'impresa utilizzatrice. (Trib. Milano 18/4/2007, Est. Peragallo, in D&L 2007, 838)
- Nel caso di un contratto di somministrazione a tempo determinato, le ragioni giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di cui all'art. 20, 4° comma, D.Lgs. 10/9/03 n. 276, devono essere specificatamente indicate anche nel contratto di prestazione ex art. 1 D.Lgs. 6/9/01 n. 368 e devono essere debitamente provate a cura dell'utilizzatore, a pena del riconoscimento dell'esistenza ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e l'utilizzatore, e della conseguente possibilità di richiedere la reintegra ex art. 18 SL in caso di illegittima risoluzione del rapporto (Trib. Milano 10/4/2007, Est. Atanasio, in D&L 2007, con nota di Angelo Beretta, "Il lavoro somministrato: la giurisprudenza del Tribunale di Milano", 414)
- Ai sensi dell'art. 21, 4° comma, D.Lgs. 10/9/03 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell'indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano al ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti effetti alle dipendenze dell'utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18 SL. (Trib. Milano 13/3/2007, Est. Bianchini, in D&L 2007, 413)
- Ai sensi dell'art. 21, 4° comma, D.Lgs. 10/9/03 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell'indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18 SL, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. (Trib. Milano 14/2/2007, Est. Sala, in D&L 2007, 413)
- Ai fini del legittimo ricorso al lavoro interinale, l'inserimento tra le attività aziendali di un'attività nuova (nella specie: il servizio di call center dedicata ad altre società del gruppo) non configura un'ipotesi di "aumento temporaneo di attività" - prevista dal contratto collettivo di categoria ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera A) della L. n. 196/97 - allorchè la scelta aziendale sia riconducibile alla necessità di tamponare una sostanziale riduzione di attività (nella specie conseguente alla perdita di appalto) con una diversificazione dell'attività stessa al fine di sanare una situazione economica grave. (Trib. Milano 30/12/2006, Est. Sala, in Lav. nella giur. 2007, 835)
- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, 4° comma, e 21 D.Lgs. 10/9/03 n. 276, le ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che rendono lecita la stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato devono essere esplicitate, in maniera che risulti effettivo il rapporto causale tra l'esigenza dedotta dall'utilizzatore della prestazione lavorativa e l'assunzione del singolo lavoratore; a tal fine è insufficiente il richiamo a una causale prevista dal contratto collettivo, in quanto generica e indeterminata in relazione alla fattispecie concreta. (Trib. Milano 9/12/2006, Est. Di Leo, in D&L 2007, con nota di giuseppe Cordedda, 126)
- Qualora il soggetto utilizzatore non dimostri la sussistenza delle specifiche motivazioni che giustificano il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, risulta illegittimo il termine apposto al contratto e, pertanto, il relativo rapporto di lavoro va imputato direttamente in capo all'utilizzatore e considerato a tempo indeterminato. (Trib. Milano 9/12/2006, Est. Di Leo, in D&L 2007, con nota di giuseppe Cordedda, 126)
- La mera indicazione di una delle cause generiche ("fabbisogni di maggiore organico connessi a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili") previste dal contratto collettivo applicato dalla società utilizzatrice all'interno del contratto di fornitura non può considerarsi sufficiente per giustificare il ricorso al lavoro temporaneo in relazione alla specifica assunzione di un lavoratore. Le clausole di ordine generale contenute nel contratto collettivo devono essere specificate in relazione al singolo contratto di fornitura con indicazione della effettiva e concreta situazione che lo giustifica, pena la violazione dell'art. 1, secondo comma, l. n. 196/1997. (Trib. Padova 13/10/2006, Giud. Santinello, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Mario Emanuele, "Contratto di prestazioni di lavoro temporaneo e specificazione delle causali giustificative", 831)
- Nel caso di un contratto di somministrazione a tempo determinato, le ragioni giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di cui all'art. 20, 4° comma, D.Lgs. 10/9/03 n. 276, devono essere debitamente provate a cura dell'utilizzatore, a pena del riconoscimento dell'esistenza ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e l'utilizzatore, e della condanna al pagamento delle retribuzioni spettanti al dipendente a far data dalla mora accipiendi del datore di lavoro (Trib. Milano 12/10/2006, Est. Porcelli, in D&L 2007, 414)
- Nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro interinale a tempo determinato, qualora l'impresa utilizzatrice ometta di provare l'effettiva sussistenza della ragione che ne legittimava il ricorso, richiamata nel contratto d'assunzione, il relativo rapporto di lavoro deve essere imputato all'utilizzatore e deve essere considerato a tempo indeterminato, sempre che l'originaria apposizione del termine risulti in violazione della disciplina propria del rapporto di lavoro a tempo determinato. (Trib. Milano 12/10/2006, Est. peragallo, in D&L 2007, 132)
- Fermo restando, poiché lo dice espressamente la legge (art. 1, comma 1, L. n. 196/1997), che il lavoro interinale può essere giustificato solo da esigenze temporanee dell'utilizzatore, nell'interpretazione della legge e delle relative disposizioni della contrattazione collettiva, al fine della ricostruzione della comune intenzione delle parti, le esigenze temporanee possono essere individuate con formulazioni generiche nell'ambito delle quali sono sussumibili diverse fattispecie concrete. Questa interpretazione è coerente con lo spirito della legge 196 con la quale il legislatore volle fornire all'imprenditore - dopo aver già ampliato il campo di applicazione del contratto a termine in forza dell'art. 23 della L. n. 56/1987 - uno strumento di flessibilità molto più significativo, pur preoccupandosi di fissare i presupposti e requisiti di funzionamento dell'istituto e di approntare un apparato sanzionatorio che dessero garanzia di serietà e tutela dei lavoratori. (Trib. Milano 21/3/2006, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2006, 1137)
- Se da una parte non è richiesta per la legittimità del lavoro temporaneo, a norma degli artt. 1 e 3, comma 1, lett. a, L. 196/1997, la specificazione delle causali del ricorso al lavoro temporaneo che, possono, quindi, essere indicate anche genericamente, dall'atra incombre sull'impresa utilizzatrice l'onere della prova dei motivi del ricorso al lavoro temporaneo rigorosa non meno di quella richiesta per il contratto a termine. (Corte app. Milano 22/2/2006, Pres e Rel. Salmeri, in Lav. nella giur. 2006, 1136)
- È costituzionalmente illegittimo – per violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela del lavoro – l’art. 117, comma 1, lett. c), l. n. 388 del 2000, che ha modificato l’art. 10, comma 2, l. n. 196 del 1997 (ora abrogata dal d.lgs. n. 276 del 2003, ma applicabile ratione temporis), prevedendo che nel caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, questo si trasforma in contratto a tempo (non – come in precedenza – indeterminato, bensì) determinato alle dipendenze dell’impresa fornitrice. (Cost. 16/2/2006 n. 58, Pres. Marini Red. Bile, in Giust. Civ. 2006, 761)
- È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 35 Cost. l’art. 117, comma 1, lett. c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -–Legge finanziaria 2001) che del tutto irragionevolmente ha sostituito le parole “a tempo indeterminato” con le parole “a tempo determinato” nel secondo periodo del comma 2 dell’art. 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione), concernente il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. La norma ha infatti introdotto, nel caso di mancato rispetto della forma scritta, una sanzione per il datore di lavoro che si traduce in un regime deteriore per il lavoratore. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale riprende vigore l’originaria previsione (secondo cui, ove il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo fosse stato privo della forma scritta o dell’indicazione della data di inizio e termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice, si trasformava in contratto “a tempo indeterminato” alle dipendenze dell’impresa fornitrice). (Cost. 6/2/2006 n. 58, Pres. Marini Red. Bile, in Dir. e prat. lav. 2006, 576)
- E’ costituzionalmente illegittima, per violazione dei principi di irragionevolezza (art. 3 Cost.) e di tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 Cost.), la norma anche se ormai abrogata (art. 117, comma 1, lett. C), l. 23 dicembre 2000, n. 388) che, per il (vecchio) lavoro temporaneo, prevedeva in caso di illegittimità la conversione del contratto a tempo “indeterminato” in contratto a tempo “determinato”. (Cost. 6/2/2006 n. 58, Pres. Marini Rel. Bile, in Lav. Nella giur. 2006, con commento di Mariele Cottone, 865)
- La l. 196/1997 – che ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. lavoro interinale – non pone alcun divieto al successivo reimpiego dello stesso lavoratore presso la medesima azienda utilizzatrice, anche con identiche mansioni, in virtù di un nuovo ed autonomo contratto di prestazione di lavoro temporaneo, in quanto la legge non pone alcun limite al numero delle assunzioni né alcun divieto alla destinazione del lavoratore. (Corte appello Torino 18/4/2005, Est. Peyron, in Lav. nella giur. 2005, 1097)
- Ai sensi della L. n. 196/1997 vige l’obbligo per il datore di lavoro di individuare di volta in volta per ciascun lavoratore le situazioni concrete presenti nella realtà che integrino gli estremi delle ipotesi delineate in astratto dalla contrattazione collettiva che giustifichino al ricorso al rapporto di lavoro di fornitura di lavoro temporaneo. (Trib. Bologna 3/5/2005, Est. Dallacasa, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Alessandro Marin, 75)
- La funzione essenziale di sostituzione che costituisce la particolare causale del contratto di lavoro temporaneo, se può ammettere la compresenza per alcuni giorni del sostituto e del sostituito al mero scopo del passaggio delle consegne, non può consentire che la compresenza sia finalizzata al tirocinio del nuovo assunto e si prolunghi oltre i pochissimi giorni. (Trib. Milano 16/4/2005, Est. Frattin, in Orien. Giur. Lav. 2005, 309)
- Nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro interinale a tempo determinato, qualora l’impresa utilizzatrice ometta di provare l’effettiva sussistenza della ragione che ne legittimava il ricorso, richiamata nel contratto di assunzione , il relativo rapporto di lavoro deve essere imputato all’utilizzatore e deve essere considerato a tempo indeterminato, qualora l’originaria apposizione del termine risulti in violazione della disciplina propria del rapporto di lavoro a tempo determinato. Nel caso di conversione di un rapporto di lavoro – originariamente sorto come lavoro interinale a tempo determinato, - in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore, è inefficace il licenziamento operato implicitamente allontanando il lavoratore allo scadere del termine, con conseguente diritto del lavoratore al pagamento di ogni retribuzione perduta (nel caso di specie, il lavoratore era rimasto assente dal lavoro a seguito di infortunio e il rapporto non era più proseguito in quanto l’infortunio stesso si era concluso dopo lo scadere del termine originariamente apposto al rapporto di lavoro). (Trib. Milano 22/11/2004, Est. Ianniello, in D&L 2005, con nota di Andrea Leone D’Agata, “Lavoro interinale e licenziamento per scadenza del termine”, 145)
- Il legislatore ha affidato alla contrattazione collettiva “di categoria” (e non a quella in generale, da scegliersi di volta in volta) l’integrazione del precetto normativo sulla possibilità a certe condizioni di prorogare il termine di scadenza del contratto originario. L’art. 28 del Ccnl dei dipendenti delle imprese di fornitura di lavoro interinale adempie espressamente a questo compito “riempiendo” di contenuto il precetto normativo (art. 3, comma 4, L. 196/1997) e venendone a fare parte integrante. (Corte d’appello Torino 27/9/2004, Pres. Girolami Rel. Sanlorenzo, in Lav. nella giur. 2005, 291)
- Alla stregua di una comparazione di tipo strutturale tra le fattispecie di reato rispettivamente punite dall’art. 2, l. 23 ottobre 1960 n. 1369 e dall’art. 18 D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, si è verificata una abrogazione con effetto solo parzialmente abolitivo, giacchè solo alcuni fatti puniti dalla legge n. 1369/1960 non costituiscono più reato (la somministrazione di lavoro da parte di agenzie private abilitate e nelle ipotesi consentite), mentre per i residui casi, che rientrano nell’ambito della nuova fattispecie penale, sussiste un nesso di continuità normativa tra il precetto previgente e quello attualmente riformulato dagli artt. 4 e 18, ultimo comma, D. Lgs. N. 276/2003 valore di interpretazione autentica vincolante. (Cass. 25/8/2004 n. 34922, Pres. Dell’Anno Est. Squassoni, in Dir. e prat. lav. 2004, 2527)
- Il recesso dell'impresa utilizzatrice da un contratto di lavoro interinale illegittimo equivale a un licenziamento che, in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo, dà luogo alle conseguenze di cui all'art. 18 SL. (Trib. Milano 17/11/2003, Est. Negri della Torre, in D&L 2004, 93)
- Spetta all'impresa utilizzatrice l'onere di provare il rispetto del limite massimo percentuale di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, stabilito dalla contrattazione collettiva. (Trib. Milano 17/11/2003, Est. Negri della Torre, in D&L 2004, 93)
- Non sussiste il diritto del lavoratore interinale alla prosecuzione del rapporto di lavoro quando questo si è concluso per il sopraggiungere del termine, anche se le esigenze produttive del datore di lavoro, motivo di ricorso a lavoratori interinali, proseguono. (Corte d'appello Torino 30/6/2003, Est. Buzano, in Lav. nella giur. 2003, 1170)
- Nel determinare le regole per la "gestione" del lavoratore interinale deve considerarsi quale "contratto base" il solo contratto di prestazione di lavoro temporaneo; ne consegue che, anche ai fini della determinazione della durata della prestazione, deve ritenersi quale unico parametro temporale quello indicato nel contratto stipulato tra l'impresa fornitrice ed il lavoratore, risultando del tutto irrilevante l'eventuale diversa indicazione contenuta nel contratto di fornitura. (Cass. 27/2/2003, n. 3020, Pres. Mileo, Rel. Guglielmucci, in Lav. nella giur. 2003, 535, con commento di Susanna Palladini)
- Nel caso in cui il contratto di prestazione di lavoro ed il contratto di fornitura prevedano un diverso termine finale del rapporto di lavoro interinale, ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 10, 3° comma, L. 24/6/97 n. 196 ha unicamente rilievo il termine previsto dal primo dei due contratti indicati, che costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro. (Cass. 27/2/2003 n. 3020, Pres. Mileo Est. Guglielmucci, in D&L 2003, 311)
- In un rapporto di lavoro interinale l'insussistenza, in concreto della giustificazione dedotta dalle parti per la sottoscrizione del contratto di fornitura ne causa la nullità, e comporta, a norma dell'art. 10 comma primo, L. n. 196/1997, l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 1, comma quinto., L. n. 1369/1960. La nullità del contratto non libera il fornitore che, in forza del principio dell'apparenza e dell'affidamento, è responsabile nei confronti del lavoratore, nei limiti degli obblighi assunti con il contratto di lavoro temporaneo. (Trib. Bologna 6/11/2002, n. 834, Est. Dallacasa, in Lav. nella giur. 2004, 168, con commento di Fabio Pantano)
- L'art. 3, 4° comma, L. 24/6/97 n. 196 - a norma del quale il periodo di assegnazione inizialmente stabilito in un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo può essere prorogato nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria - esprime il principio secondo il quale non può essere protratta a tempo indefinito la trilateralità del rapporto per la medesima esigenza dell'impresa; conseguentemente detta norma deve ritenersi violata anche quando l'assegnazione all'impresa utilizzatrice, dopo essere stata prorogata sino ai limiti massimi previsti dalla contrattazione collettiva, sia ripresa, per lo svolgimento della medesima attività, dopo un solo giorno di sospensione. (Corte d'Appello Milano 5/10/2001, Pres. Ruiz Est. De Angelis, in D&L 2002, 96)
- Il contratto a tempo determinato per prestazioni temporanee che sia stato ripetutamente prorogato oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva deve ritenersi nullo in quanto estraneo alle ipotesi legali di legittima scissione tra datore di lavoro ed utilizzatore della prestazione; ne segue che il lavoratore deve ritenersi alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice e che deve farsi applicazione delle sanzioni previste dalla L. 18/4/62 n. 230 per il caso di assunzione a termine al di fuori delle ipotesi consentite. (Corte d'Appello Milano 5/10/2001, Pres. Ruiz Est. De Angelis, in D&L 2002, 96)
- L'indicazione di un termine finale al contratto di lavoro temporaneo, formulato in maniera indeterminata e non ricavabile neppure per relationem, comporta l'assenza del requisito di cui all'art. 3, comma 3, lett. g, L. n. 196/97, con conseguente trasformazione in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. n. 196/97 (Trib. Torino 31/10/00, est. Visaggi, in Lavoro giur. 2001, pag. 871, con nota di Palladini, Apparato sanzionatorio e lavoro interinale: considerazioni sull'applicazione della norma e successiva "correzione" della sanzione)
- Nel caso in cui, in ragione delle clausole del capitolato d’appalto, l’impresa appaltatricesi obblighi a porre a disposizione dell'Amministrazione appaltante uno o più lavoratori da essa dipendenti, affinché questa ne utilizzi la prestazione lavorativa per sopperire ad esigenze determinate dalla temporanea assenza di alcuni dipendenti, e qualora il corrispettivo, pagato all’impresa appaltatrice nella misura stabilita, sia determinato in applicazione del contratto collettivo di riferimento per la categoria del prestatore d’opera e non, invece, con riguardo alla rilevanza della prestazione nell’economia dell’intero contratto, si ravvisa la fattispecie del contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui all’art. 1, L. n. 196/97; in ragione di ciò, risulta illegittima l’aggiudicazione della fornitura ad imprese non iscritte nell’apposito albo di cui all’art. 2 della citata legge ( Consiglio di Stato, sez. V 29/5/00, n. 3098, pres. Allegretta, in Lavoro nelle p.a.2000, pag.894, con nota di Di Lascio, La fornitura di lavoro temporaneo come elemento di qualificazione giuridica dei contratti di appalto)
- In applicazione del 2° comma dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997, il prestatore di lavoro temporaneo assunto a tempo determinato dall'impresa fornitrice, il quale protragga l'esecuzione della prestazione oltre dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dal contratto, acquisisce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice dalla scadenza del suddetto termine (Pret. Torino 29/6/99, est. Re, in Dir. Lav. 2000, pag. 3, con nota di Sciotti)