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Emanuela CasaliIndice dei Contenuti [Nascondi/Mostra] Scheda sintetica Fonti normative Cosa fare – tempi A chi rivolgersi Documenti necessari Scheda di approfondimento Controversie di lavoro privato Controversie relative al pubblico impiego Competenza Rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa (art. 409, n.1) Rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari (art. 409, n.2) Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e da altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3) Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica (art. 409, n. 4) Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico sempreché non siano devolute dalla legge ad altro giudice (art. 409, n.5)
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ModificaScheda sintetica
La controversia di lavoro è un contrasto sorto tra lavoratore e
datore di lavoro in ordine ad alcuni aspetti, di carattere economico o normativo, del
rapporto di lavoro in corso oppure già cessato.
Le controversie possono essere individuali o collettive.
La controversia individuale di lavoro è quella che insorge tra i soggetti di un rapporto di lavoro, e cioè tra l’
imprenditore e il singolo prestatore d’opera, nella quale si chiede una pronuncia limitata al singolo
rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La controversia collettiva è quella originata da situazioni aziendali produttive di riflessi occupazionali, dalla contrapposizione tra imprese ed
organizzazioni sindacali nella stipula di
contratti collettivi nazionali (CCNL) o dalla necessità di esperire i tentativi preventivi di conciliazione richiesti nel caso di
sciopero nei servizi pubblici essenziali a rilievo nazionale.
La nozione di controversie individuali di lavoro è desumibile dall’ art. 409 cpc.
Sono controversie individuali di lavoro quelle relative ai seguenti rapporti:
- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa;
- rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e da altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devolute dalla legge ad altro giudice.
Le controversie previste dall’art. 409 cpc sono di competenza del Tribunale ordinario in funzione di
Giudice Unico del Lavoro.
ModificaFonti normative
- art. 409 c.p.c.
- art. 410 c.p.c.
- art. 412 c.p.c.
- art. 412-ter;
- art. 412 quater;
- art. 413 c.p.c.
- art. 31, 32 Legge 183/2010
ModificaCosa fare – tempi
Fino al 23 novembre 2010, data di entrata in vigore della recente
Legge 183/2010 (c.d. collegato lavoro) chi voleva proporre una causa di lavoro aveva l’obbligo di promuovere un previo
tentativo di conciliazione presso le Commissioni di Conciliazioni istituite presso la
Direzione provinciale del Lavoro.
L’art. 31 del collegato lavoro ha trasformato il tentativo di conciliazione, prima obbligatorio, in facoltativo, ad eccezione dei c.d. “lavori
certificati”, di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 276/2003, per i quali il tentativo continua ad essere obbligatorio (art. 31, comma 2).
Il tentativo di conciliazione è divenuto facoltativo anche per il settore pubblico.
Pertanto il lavoratore entro il
termine di 270 giorni a pena di decadenza dal licenziamento, dal recesso del committente nei
co.co.pro, dal
trasferimento ex art. 2103 c.c, dalla scadenza del
contratto a termine, dal
trasferimento ex art. 2112 c.c., dalla scadenza del contratto di
somministrazione, dovrà:
- o adire l’autorità giudiziaria;
- o comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. In questo caso, qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo, il lavoratore dovrà adire l’autorità giudiziaria a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
ModificaA chi rivolgersi
- Ufficio Vertenze sindacale
- Studio Legale specializzato in diritto del lavoro
ModificaDocumenti necessari
- lettera di assunzione
- lettera attestante risoluzione del rapporto (licenziamento o dimissioni)
- buste paga
- tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro
ModificaScheda di approfondimento
Per controversia individuale di lavoro si intende ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi ad uno dei rapporti elencati nell’art. 409 c.p.c., coinvolgendo interessi sorti in dipendenza dei detti rapporti, della loro mancata costituzione o della relativa estinzione, consensuale o meno, e si controverta in ordine all’esecuzione delle obbligazioni nascenti da detti rapporti.
L’art. 409 delimita l’ambito di applicazione del titolo IV (Norme per le controversie in materia di lavoro) del libro secondo del codice di procedura civile che prevede un procedimento speciale e a cognizione piena, in quanto si svolge secondo particolari forme la cui scelta, nelle controversie in oggetto, si pone come necessaria e non già come alternativa rispetto a quella del rito ordinario.
- Vi sono comprese in primo luogo le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa (art. 409, n.1).
- Sono poi indicate le controversie relative a rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie (art. 409, n.2).
- Rientrano poi nella materia qui regolata le controversie derivanti da rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e da altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3).
- Seguono le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica (art. 409, n. 4).
- Infine, ed in via sussidiaria, sempreché non siano devolute dalla legge ad altro giudice, le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico (art. 409, n.5).
ModificaControversie di lavoro privato
Il tentativo facoltativo di conciliazione è esperibile:
- o in sede amministrativa, presso le Direzioni provinciali del Lavoro ovvero uffici periferici del Ministero del Lavoro ubicati in ogni capoluogo di provincia.
- o in sede sindacale (secondo le procedure previste dai contratti collettivi);
La conciliazione può essere proposta anche per tramite dell’
associazione sindacale a cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la
prescrizione e sospende per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di
decadenza.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché eventuali domande in via riconvenzionale.
Ove ciò non avvenga, il lavoratore è libero di adire l’
autorità giudiziaria.
Inoltre, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
Vi è infine un’altra alternativa e cioè l’
arbitrato c.d. irrituale innanzi a un collegio costituito a iniziativa delle parti, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Nelle controversie individuali di lavoro, lavoratori e datori di lavoro possono pattuire clausole compromissorie che rinviino alle modalità di esecuzione dell’arbitrato presso la commissione di conciliazione (art. 412 c.p.c.) e presso il collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412 quater) quando:
- ciò sia previsto da accordi interconfederali e contratti collettivi di lavoro stipulati dalle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- la clausola compromissoria sia stata certificata da una commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui all’art. 76, comma 1, D.Lgs. 276/2003.
Inoltre, in ossequio ai rilievi del Presidente della Repubblica, si prevede che, a tutela della libertà dell’
arbitrato, le commissioni di certificazione accertano, all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal
rapporto di lavoro.
La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.
La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro, e cioè in caso di
licenziamento.
ModificaControversie relative al pubblico impiego
Il tentativo di conciliazione è divenuto facoltativo anche per il settore pubblico in quanto l’art. 31, comma 9 del Collegato lavoro (
Legge 183/2010), dopo aver abrogato gli artt. 65 (
tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie individuali) e 66 (collegio di conciliazione) del D.Lgs. 30 n. 165/2001, stabilisce che la normativa privata di cui sopra si applica anche alle controversie relative al
pubblico impiego.
ModificaCompetenza
Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro privato e, con l’emanazione del
D.Lgs. 80/1998, anche quelle relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il Tribunale ordinario in funzione di
Giudice Unico del Lavoro.
L’art. 413 cpc regola in via esclusiva la competenza territoriale prevedendo tre fori alternativi:
- luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro (ovvero dove è stato concluso il contratto);
- luogo in cui si trova la sede dell’azienda (ovvero la sede legale dove sono concentrati i poteri di direzione ed amministrazione dell’impresa);
- foro della dipendenza dell’azienda cui era addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (ovvero unità produttiva oppure operativa anche diversa dalla sede legale).
Per le controversie previste dall’art. 409, comma 3, è competente il giudice del luogo in cui si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio o del titolare di altri rapporti di collaborazione, e cioè del luogo in cui si trova la sede principale degli affari ed interessi, domicilio che va individuato al momento in cui si è svolto il rapporto (art. 413, comma 4).
Per le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio a cui il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto (art. 413, comma 5).
ModificaRapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa (art. 409, n.1)
L’espressione ‘controversie relative a rapporti di
lavoro subordinato’ comprende ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricollega comunque ad un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., ancorché già estinto.
Con la novella del 1973 è stata adottata una formula piuttosto ampia ed onnicomprensiva di controversie relative a rapporti di lavoro subordinato, purché si tratti di controversie individuali, private, presupponenti un vincolo di subordinazione.
Vi rientrano, fra l’altro, il lavoro penitenziario, il lavoro subordinato agricolo, il contratto di scrittura artistica, sempre che determini l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato, ed anche il lavoro marittimo e portuale.
Il legislatore prescinde dalla possibilità che il rapporto sia regolato da un
contratto o accordo collettivo e contempla tutti i rapporti di lavoro privato, anche se estranei all’organizzazione imprenditoriale, come quelli domestici o a domicilio.
Infine, l’ampiezza della nozione contenuta nella norma consente di ricomprendervi tutte le pretese che trovano occasione nel
rapporto di lavoro, ancorché fatte valere da soggetti diversi dal lavoratore e dal
datore, con conseguente applicabilità del rito del lavoro nei seguenti ulteriori casi:
- azione proposta dal lavoratore contro il fideiussore, contro l’espromittente, contro l’impresa controllante;
- azione proposta contro l’avente causa del lavoratore per ottenere il rendiconto della gestione del de cuius;
- azione proposta in via di surrogazione dall’acquirente dell’azienda nei confronti dell’alienante per i crediti di lavoro maturati prima del trasferimento;
ModificaRapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari (art. 409, n.2)
Sul punto ci si limita a precisare che l’art. 9 della L. 14/2/1990 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della sua cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria, assoggettandole al rito dei cui agli art. 409 cpc e seguenti e rendendo ulteriormente residuale la competenza del
giudice monocratico del lavoro, che resta salva, ad esempio, in materia di enfiteusi.
ModificaRapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e da altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3)
L’art. 409, n. 3 c.p.c. individua le tipologie di
lavoro autonomo che beneficiano del rito processuale previsto in primo luogo per le controversie relative a rapporti di
lavoro subordinato.
Perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione con conseguente devoluzione della controversia alla competenza del
Giudice del Lavoro, devono sussistere i seguenti tre requisiti:
- la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente;
- la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o comunque nelle finalità perseguite dal committente;
- la personalità, e cioè la prevalenza del lavoro personale del preposto sull’opera svolta dai collaboratori e sull’utilizzazione di una struttura di natura materiale.
Con l’introduzione del contratto di
lavoro a progetto (artt. 61-69,
D.Lgs. 276/03), ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art.409 c.p.c. devono essere “riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.
La
Circolare del Ministero del lavoro n. 1/2004 ha chiarito che la nuova normativa non sostituisce né modifica l’art. 409 cpc, co. 3, c.p.c.
Anche se la maggior parte dei rapporti di lavoro nati in base a tale norma sono ora assorbiti nel
lavoro a progetto, le collaborazioni di cui all’art. 409 cpc non scompaiono. In tale precedente normativa possono continuare a rientrare solo una serie di rapporti esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina del lavoro a progetto.
Tali fattispecie sono:
- le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
- le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art.90 legge n.289/02);
- i componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
- i partecipanti a collegi e commissioni;
- i collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia (tra essi vanno inclusi, secondo la circolare, coloro che, titolari di pensione di anzianità o di assegno di invalidità, vedono trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia al raggiungimento del 65° anno di età).
Inoltre restano esclusi:
- i contratti di co.co.co. stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni,
- i contratti di co.co.co. stipulati precedentemente alla entrata in vigore del decreto n.276/03.
Resta altresì escluso dalla disciplina del
lavoro a progetto, e quindi rientra nell’art. 409 cpc, ferma restando la sussistenza dei requisiti di continuità e coordinazione, il
lavoro occasionale, intendendosi per tale il rapporto di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni sul
lavoro a progetto.
Per il resto sono vietati rapporti di lavoro autonomo coordinati e continuativi senza progetto.
ModificaRapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica (art. 409, n. 4)
Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dai c.d. enti pubblici economici, costituiscono la categoria che ha sollevato maggiori discussioni, andando a toccare un punto di confine tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l’ente pubblico economico, svolgendo prevalentemente, con potere di autorganizzazione un’attività di produzione o di scambio equiparabile a quella svolta da un imprenditore privato, nell’atto di costituire il rapporto di impiego doveva essere considerato non alla stregua di una autorità pubblica, ma in posizione non diversa da quella di un operatore economico privato, con la conseguenza che il rapporto poteva essere assimilato a quello d’impiego privato.
Questa interpretazione trovava conferma nello Statuto dei Lavoratori (
Legge 300/1970) che, sancendo principi e norme fondamentali sul rapporto di lavoro privato, ne stabiliva l’applicabilità anche ai rapporti di lavoro degli enti pubblici economici (art. 37).
Con la L. 533/73 sono state esplicitamente estese alle controversie dei dipendenti degli enti pubblici economici le norme sulla competenza e sul processo delle controversie di lavoro privato.
ModificaRapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico sempreché non siano devolute dalla legge ad altro giudice (art. 409, n.5)
Nel precedente sistema questa norma aveva un ambito di applicazione limitata perché le controversie concernenti i
rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche rientravano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Con l’introduzione del
D.Lgs. 31/3/1998, n. 80 (poi inserito nel T.U.
D.Lgs. 165/2001 in materia di pubblico impiego), sono state devolute al giudice ordinario in funzione di
Giudice Unico del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici successivi al 30/6/98 salvo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l’assunzione dei pubblici dipendenti e quelle relative ai rapporti con le seguenti categorie, il cui rapporto continua ad essere regolato in regime di diritto pubblico (art. 3
D.Lgs. 165/2001):
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili
- avvocati dello Stato
- personale militare e delle forze di polizia
- personale della carriera diplomatica e prefettizia
- dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
- dipendenti dell’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo)
- dipendenti delle Autorità per i servizi di pubblica utilità
- dipendenti delle Autorità per le garanzie nelle pubbliche comunicazioni
- personale nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- professori e ricercatori universitari.