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Pasquale PicciarielloModificaLa nozione di lavoratore subordinato
Ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore“.
ModificaGli elementi distintivi
Gli elementi che caratterizzano il lavoro subordinato e che lo contraddistinguono da quello
autonomo, sono, dunque, rappresentati dalla c.d. “eterodirezione” e dalla “dipendenza” del prestatore dal
datore di lavoro.
E' opportuno precisare che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Corti di merito, qualsiasi attività lavorativa può essere svolta sia in regime di
subordinazione che di
autonomia.
In sostanza, l'attività concretamente richiesta al lavoratore (manuale ovvero intellettuale; semplice o complessa) non consente di definire a priori come autonomo ovvero subordinato il rapporto.
Per
qualificare la natura del rapporto di lavoro, si rende, dunque, indispensabile chiarire il significato e la portata dei termini eterodirezione e dipendenza, che costituiscono gli elementi distintivi tra le due tipologie di lavoro (
subordinato o
autonomo, appunto).
Infatti, gli altri elementi declinati nella definizione di lavoratore subordinato, contenuta nel codice civile (ovverosia la
retribuzione e la collaborazione), non risultano funzionali a questo fine, risultando comuni anche all'attività di lavoro autonomo.
ModificaL'eterodirezione
Secondo la definizione elaborata dalla Cassazione “ai fini della
qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, assume rilievo prioritario e decisivo l'indagine sulla sussistenza del requisito della subordinazione, inteso come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro” (Cass. S.U., 30 giugno 1999, n. 379).
Proprio in questo vincolo di assoggettamento si sintetizza l'elemento della eterodirezione, che va quindi inteso come sottoposizione del prestatore alle direttive del datore nell'esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro.
La facoltà del
datore di lavoro del potere di impartire ordini ed istruzioni al lavoratore rappresenta, quindi, il tratto caratteristico della subordinazione.
E' opportuno precisare che le modalità con le quali si manifesta l'eterodirezione si presentano particolarmente elastiche in relazione alla concreta attività richiesta al lavoratore.
Accade così che con riferimento a particolari figure di lavoratori, la stessa si presenti più sfumata rispetto a quanto avviene normalmente.
E' il caso, ad esempio delle figure professionali apicali (coloro che rivestono incarichi dirigenziali) ovvero delle tipologie di lavoro meno qualificate, in cui il contenuto della prestazione lavorativa si presenta poco complesso (è il caso delle attività di pulizia) e non richiede, dunque, l'elaborazione di direttive stringenti da parte del datore di lavoro.
Proprio la mutevole consistenza dell'eterodirezione nell'ambito delle diverse prestazioni lavorative, ha indotto una parte della giurisprudenza e della dottrina ad elaborare la nozione della c.d. “subordinazione attenuata”.
ModificaLa dipendenza
L'elemento della dipendenza viene frequentemente considerato in giurisprudenza con minore attenzione rispetto all'eterodirezione, assumendo quasi la consistenza o di un sinonimo della stessa ovvero di un termine funzionale a rafforzarne la consistenza.
Al contrario, secondo una parte della dottrina, la quale a tal fine si riallaccia ad una pronuncia della Corte Costituzionale (5 febbraio 1996, n. 30), la dipendenza rappresenterebbe un elemento determinante nella qualificazione del rapporto di lavoro, traducendosi in una condizione di “doppia alienità” (sul punto ROCCELLA M., Manuale di diritto del lavoro, Torino, 2004, 39) del lavoratore che si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa in un contesto organizzativo/produttivo altrui (quello del datore di lavoro) ed “in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è immediatamente legittimato ad appropriarsi” (ROCCELLA M., cit.).
ModificaGli indici
La difficoltà di individuare in concreto la natura subordinata del rapporto avvalendosi degli elementi definitori dell'articolo 2094 c.c., ha reso necessario elaborare degli
indici pratici che agevolano l'operazione di qualificazione del rapporto.
E' bene precisare che questi indici costituiscono una serie di “indizi” che rendono più facile l'opera di qualificazione, ma che nessuno degli stessi può pretendere di avere una forza esaustiva nell'inquadramento della fattispecie concreta.
Gli indici più utilizzati sono:
- la sottoposizione del lavoratore ai poteri direttivo (lo svolgimento della prestazione sulla base di istruzioni), di controllo (la verifica sull'attività lavorativa svolta e che deve essere svolta) e disciplinare (l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempimento della prestazione lavorativa) esercitati dal datore di lavoro;
- l'inserimento del dipendente nella organizzazione produttiva aziendale;
- lo svolgimento della prestazione attraverso l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione del datore di lavoro;
- l'insussistenza di un rischio di impresa in capo al dipendente (in pratica, il diritto del dipendente ad essere retribuito a prescindere dal risultato economico ottenuto dal datore di lavoro in forza della sua prestazione);
- la retribuzione periodica;
- l'obbligo di comunicazione delle proprie presenze ed assenze dal posto di lavoro;
- l'osservanza di un orario di lavoro;
- la necessità di concordare con il datore di lavoro i periodi per il godimento delle ferie.
E' opportuno precisare, inoltre, che tali indicatori non sono tassativi e non assumono una valenza esaustiva.
Ne consegue che, in relazione alla specifica attività svolta, è possibile e frequentemente avviene, che la giurisprudenza si avvalga di indicatori alternativi e differenti, idonei a rivelare la sussistenza degli elementi della eterodirezione e della dipendenza.
ModificaLa prevalenza della sostanza rispetto alla forma
Il tema della prevalenza della consistenza sostanziale delle modalità con cui si svolge il
rapporto di lavoro rispetto alla qualificazione formale data dalle parti (nella norma, dal datore di lavoro) al momento della stipulazione del contratto, non costituisce un elemento peculiare dei contratti di lavoro.
Vale, infatti, come principio generale nell'ambito della disciplina dei contratti, quello per cui a prescindere dalla denominazione (il c.d. nomen juris) adottata dalle parti al momento della stipulazione (contratto di locazione, di appalto, di comodato, di vendita, etc.), è il concreto atteggiarsi della relazione giuridiche tra le stesse che determina la
qualificazione del rapporto.
In sostanza, così come se due individui concludono un accordo per lo scambio di un bene (es. un motociclo) a fronte del trasferimento di un diverso bene (es. un orologio), il rapporto giuridico andrà qualificato e “trattato” giuridicamente come permuta anche se per avventura le parti lo avessero definito come compravendita (richiedendo quest'ultimo contratto lo scambio di un bene a fronte del pagamento di un prezzo), nello stesso modo, nell'ambito delle relazioni di lavoro, è il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa che determina se si tratti di lavoro
subordinato ovvero
autonomo, a prescindere dalla qualificazione nominale riportata nel contratto.
Ne consegue che in tutti i casi in cui nello svolgimento della prestazione lavorativa fossero individuabili gli elementi della eterodirezione e della dipendenza (anche attraverso il filtro degli
indici della subordinazione), il contratto andrà considerato come
lavoro subordinato anche se nella redazione dello stesso fosse stata utilizzata la diversa formula di
lavoro autonomo.
Il lavoratore avrà, quindi, la possibilità nel corso del rapporto ovvero (osservati i
termini prescrizionali) successivamente alla cessazione del medesimo di agire in giudizio per fare accertare la natura subordinata del rapporto, con tutte le conseguenze in termini di tutele, retribuzione e posizione previdenziale che ne conseguono.
ModificaA chi rivolgersi
- Ufficio vertenze sindacale
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in materia di subordinazione