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Scheda sintetica

Il lavoratore può liberamente rinunciare ai diritti pattuiti con il datore di lavoro nel proprio contratto individuale, purché tali diritti non derivino da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi.

Tuttavia non sempre il lavoratore è a conoscenza di queste disposizioni inderogabili; in questo senso la legge interviene a sua tutela prevedendo che, qualora ciò avvenga, il lavoratore possa impugnare l’atto di rinuncia.

Ciò tuttavia è possibile, ai sensi dell’art. 2113 c.c. e a pena di decadenza, proponendone impugnazione entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, se la sottoscrizione è avvenuta in costanza di rapporto, o entro sei mesi dalla sottoscrizione, se successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale impugnazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo e senza l’uso di formule specifiche, dovendo semplicemente contenere un’esplicita manifestazione della volontà di revocare il consenso prestato alla rinuncia del proprio diritto.

La dichiarazione rilasciata dal lavoratore, che dà atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver null’altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, viene chiamata “quietanza a saldo” o “liberatoria”. La stessa costituisce una semplice manifestazione del convincimento dell’interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti.

Tale dichiarazione, risolvendosi in un giudizio soggettivo, concreta una mera dichiarazione di scienza priva di ogni efficacia negoziale e non preclusiva, in caso di errore, della possibilità di agire per il riconoscimento dei diritti che successivamente risultino insoddisfatti.

La quietanza a saldo può assumere il valore di rinuncia o transazione, con l’onere per il lavoratore di impugnare nei termini di cui all’art. 2113 c.c., unicamente alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili altrimenti, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di rinunciarvi o di transigere sui medesimi.









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Casistica di decisioni della Magistratura in tema di rinunce e transazioni



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In genere

  1. La clausola contenuta nel verbale di conciliazione stipulato in sede aziendale che ne subordina l'efficacia alla formalizzazione in sede sindacale, facendo riferimento a un fatto volontario il cui compimento dipende dalla mera volontà e arbitrio di una delle parti negoziali, integra una condizione meramente potestativa, come tale nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c. La nullità di tale clausola è idonea a travolgere la validità dell'intero accordo se riferibile al nucleo essenziale del verbale e se risulta fondata sul primario interesse del datore di lavoro a rendere inoppugnabile l'accordo raggiunto con il lavoratore. (Trib. Vigevano 1/10/2009 n. 163, Giud. Scarzella, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Giorgio Bolego, "Osservazioni in tema di conciliazioni negoziali dirette e 'formalizzazione' innanzi ai conciliatori", 329)
  2. Perché l'accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro possa qualificarsi atto di transazione è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento dell'"aliquod datum, aliquid retentum", essenziale a integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura transattiva dell'atto recante dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro senza considerare nella motivazione che la somma corrisposta al lavoratore nel preteso atto di transazione corrispondeva esattamente a quanto a lui spettante per trattamento di fine rapporto). (Cass. 4/10/2007 n. 20780, Pres. Senese Est. Stile, in Lav. nella giur. 2008, 311 e in Dir. e prat. lav. 2008, 1528)
  3. L’art. 2113 c.c., il quale ha valore di norma ellitticamente riferita ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti della persona, non comprende che le pretese patrimoniali maturate dal lavoratore in conseguenza del mancato godimento di tali diritti, rimanendo invece soggetti al più radicale regime della nullità ex art. 1418 c.c., gli atti dimissori degli stessi. (Cass. 3/2/2006 n. 2360, Pres. Mileo Est. Curcuruto, in D&L 2006, con n. Francesca Verdura, “Brevi riflessioni sul regime delle transazioni in materia di lavoro”, 570)
  4. La quietanza a caldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine di cui all’art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ed obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti enunciazioni di tale genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato. (Cass. 11/10/2004 n. 20123, Pres. Ravagnani Rel. Minichiello, in Lav. e prev. oggi 2005, 366)
  5. Con riferimento alla disciplina dettata in tema di rinunce e transazioni, di cui all’art. 2113 c.c. (disponente l’invalidità di tali atti quando hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivante da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti ed accordi collettivi concernenti i rapporti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.), diritti di natura retributiva o risarcitoria indisponibili da parte del lavoratore non devono ritenersi soltanto quelli correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, atteso che la ratio dell’art. 2113 c.c. consiste nella tutela del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via ordinaria viene disciplinata attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria. Ne consegue che è annullabile la transazione riguardante diritti di natura retributiva come il compenso per il plus orario e relativi accessori. (Cass. 12/2/2004 n. 2734, Pres. Mattone Rel. De Renzis, in Lav. nella giur. 2004, 759, con commento di Gianluigi Girardi, 761)
  6. L'art. 2113 c.c. - che consente l'impugnazione delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi - non è applicabile alle manifestazioni di volontà negoziale relative alla risoluzione del rapporto di lavoro (ivi compresa la risoluzione consensuale del rapporto), in relazione, da un lato, alla libertà di recesso del lavoratore e, dall'altro, ai limiti legali del potere di recesso del datore di lavoro ed alla previsione dell'impugnazione del licenziamento entro un limite decadenziale. (Trib. Milano 24/7/2003, Est. Vitali, in Lav. nella giur. 2004, 191)
  7. La rinuncia o la transazione conclusa tra dipendente e datore di lavoro, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 c.c. in quanto, anche quando è garantita la stabilità del posto di lavoro, questa garanzia dipende da leggi o disposizioni collettive, mentre l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all'art. 2118 c.c.. (Cass. 28/3/2003, n. 4780, Pres. Mileo, Rel. Picone, in Dir. e prat. 2003, 1987)
  8. L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che restano impugnabili ai sensi del citato art. 2113 c.c. nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio. (Cass. 17/9/2002, n. 13616, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli, in Lav. nella giur. 2003, 439, con commento di Gianluigi Girardi)
  9. Un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro è vincolante per le parti ex art. 1372 c.c. e rispetto ad essa è improduttiva di effetti la successiva revoca delle dimissioni comunicata dal prestatore al datore di lavoro, non essendo consentito alle parti di un contratto recedere unilateralmente fuori dalle ipotesi in cui un tale diritto potestativo sia attribuito dalla legge o sia stato espressamente pattuito. Deve essere altresì esclusa l'annullabilità di siffatto accordo ex art. 2113 c.c., posto che né la risoluzione consensuale del rapporto, né le dimissioni attengono ad un diritto previsto da norme inderogabili di legge e, quindi, il diritto al posto si configura quale diritto disponibile. (Trib. Milano 24/5/2002, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2003, 286)
  10. Va esclusa l’efficacia novativa di una transazione quando non risulta espressamente che le parti, con l’accordo transattivo, abbiano inteso sostituire un nuovo rapporto a quello precedente o un nuovo titolo obbligatorio a quello precostituito (Trib. Verona 12/11/97, pres. Chimenz, est. Caracciolo, in D&L 1998, 510)
  11. Le somme previste in una transazione giudiziale sono imponibili solo ove la stessa sia stata stipulata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 32 DL 23/2/95 n. 41, convertito con modificazioni nella L. 22/3/95 n. 85 (Trib. Milano 19/4/97, pres. Mannacio, est. Ruiz, in D&L 1997, 864, n. Dal Lago)
  12. Alla dichiarazione del lavoratore di non aver più null'altro a pretendere dal datore di lavoro accompagnata dall'accettazione del licenziamento deve senz'altro riconoscersi valore di transazione con riferimento ai diritti del lavoratore derivanti dall'illegittimo licenziamento, in quanto l'accettazione dello stesso comporta il riconoscimento della legittimità del recesso da parte del datore di lavoro con la conseguente volontà di rinunciare alla tutela prevista per il caso di licenziamento illegittimo (Pret. Verona 21/12/94, est. Mancini, in D&L 1995, 979, nota SCORCELLI, Su alcune questioni in materia di rinunzie e transazioni)
  13. Mentre rientrano nel disposto di cui all'art. 2113 c.c. le transazioni e le rinunzie aventi a oggetto il diritto del lavoratore alla retribuzione ex art. 36 Cost., alla qualifica, al riposo settimanale e feriale, al trattamento previdenziale nonché i fatti costitutivi dei diritti del lavoratore (con l'unica eccezione del licenziamento), sono escluse dall'ambito di operatività di tale norma le rinunzie e le transazioni riguardanti i diritti consistenti nelle conseguenze economiche derivanti in capo al datore di lavoro dalla violazione dei diritti del lavoratore, con la conseguenza che l'art. 2113 c.c. non è applicabile alla rinuncia avente a oggetto il pagamento dell'indennità supplementare prevista dal CCNL per il caso di ingiustificato licenziamento del dirigente (Pret. Verona 21/12/94, est. Mancini, in D&L 1995, 979, nota SCORCELLI, Su alcune questioni in materia di rinunzie e transazioni)





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Quietanze liberatorie

  1. La quietanza a saldo costituisce una semplice dichiarazione di scienza non preclusiva della possibilità di agire nei normali termini di prescrizione per il riconoscimento del diritto insoddisfatto del lavoratore, salvo che dal contesto dell'atto e da circostanze desumibili aliunde non risulti accertato che il lavoratore l'abbia rilasciata con la chiara consapevolezza di specifici diritti e con il cosciente intento di abbandonarli. (Trib. Grosseto 5/2/2007, Dott. Ottati, in Lav. nella giur. 2007, 1047)
  2. La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, a una serie di titoli, di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinunzia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nei termini di cui all'art. 2103 c.c., a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati e obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, in mancanza, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficiebti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (nella fattispecie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva negato alla dichiarazione soggettiva sottoscritta dal lavoratore di non aver più nulla a pretendere a titolo di trattamento di fine rapporto, efficacia di rinuncia e transazione con riferimento alle pretese aventi a oggetto il pagamento del trattamento di fine rapporto sul compenso per lavoro straordinario continuativo). (Cass. 26/9/2006 n. 20867, Pres. Mercurio Est. Lamorgese, in D&L 2007, 151)
  3. La dichiarazione con cui il lavoratore dà atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver null’altro a pretendere dal proprio datore di lavoro rappresenta, di regola, una semplice manifestazione del convincimento dell’interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, risolvendosi in un giudizio soggettivo, concreta una mera dichiarazione di scienza priva di ogni efficacia negoziale che, come tale, se è successivamente riscontrata erronea, non preclude al dichiarante di agire per il soddisfacimento giudiziale dei propri diritti non ancora soddisfatti; soltanto nel concorso di altre speciali circostanze, desumibili anche aliunde, una tale dichiarazione può assumere il valore di rinuncia o transazione, ai sensi dell’art. 2113 c.c., sempreché di tali negozi ricorrano i requisiti legali e, in particolare, risulti inequivocabilmente accertato che il lavoratore abbia avuto, nel rilasciarla, la chiara consapevolezza degli specifici diritti determinati, o almeno obiettivamente determinabili, che gli sarebbero spettati e ai quali, appunto, egli abbia coscientemente inteso rinunciare totalmente o parzialmente (Cass. 13/6/98 n. 5930, pres. Rapone, est. Figurelli, in D&L 1998, 1003)
  4. La dichiarazione contenuta nella cd. quietanza liberatoria o a saldo, con cui il lavoratore afferma di ricevere dal datore di lavoro tutto quanto di sua spettanza, è priva di contenuto abdicativo e pertanto non può ricondursi allo schema negoziale di una rinuncia o transazione dei suoi diritti, ai sensi dell’art. 2113 c.c.; inoltre, il lavoratore non è tenuto a dare la prova del mancato pagamento della somma quietanzata (Trib. Pistoia 4/3/99, pres. ed est. Amato, in D&L 1999, 648, n. Balli, Quietanze a saldo e onere della prova del mancato pagamento della somma indicata)





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Conciliazioni sindacali

  1. Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c., e pertanto rimangono irrilevanti, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 c.c., gli eventuali vizi formali del procedimento di formazione della conciliazione sindacale. (Cass. 24/3/2004 n. 5940, Pres. Sciarelli Rel. Picone, in Lav. e prev. oggi 2004, 920)
  2. La conciliazione compiuta in sede sindacale, nel rispetto della procedura prevista dall'applicata contrattazione collettiva, si sottrae al regime di impugnabilità di cui all'art. 2113 c.c. ove risulti da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti e dal rappresentante di fiducia del lavoratore e a condizione che l'accordo conciliativo sia raggiunto con l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di assistenti dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce (nella specie la sentenza di merito - confermata dalla Corte - aveva ritenuto sufficiente, ai fini di tale ultimo requisito, l'accertata presenza del rappresentante dell'organizzazione sindacale d'appartenenza del lavoratore "nell'ambito della procedura conciliativa"). (Cass. 3/4/2002 n. 4730, Pres. Mileo Est. Mammone, in D&L 2002, 785; in Riv. it. dir. lav. 2003, 178, con nota di Andrea Pardini, Sui requisiti formali e sostanziali della conciliazione in sede sindacale)
  3. La conciliazione compiuta in sede sindacale, nel rispetto della procedura prevista dall'applicata contrattazione collettiva, si sottrae al regime di impugnabilità di cui all'art. 2113 c.c. ove risulti da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti e dal rappresentante di fiducia del lavoratore e a condizione che l'accordo conciliativo sia raggiunto con l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di assistenti dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce (nella specie la sentenza di merito - confermata dalla Corte - aveva ritenuto sufficiente, ai fini di tale ultimo requisito, l'accertata presenza del rappresentante dell'organizzazione sindacale d'appartenenza del lavoratore "nell'ambito della procedura conciliativa"). (Cass. 3/4/2002 n. 4730, Pres. Mileo Est. Mammone, in D&L 2002, 785; in Riv. it. dir. lav. 2003, 178, con nota di Andrea Pardini, Sui requisiti formali e sostanziali della conciliazione in sede sindacale)
  4. La revoca, ottenuta con verbale di conciliazione in sede sindacale, del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore nel precedente posto di lavoro hanno eliminato il licenziamento con effetti "ex tunc", con la conseguenza della giuridica continuità del rapporto di lavoro. La rinuncia, effettuata dal lavoratore in sede di conciliazione, alle retribuzioni relative al periodo in contestazione può spiegarsi solo con la continuità del rapporto e con la persistenza dell'obbligo contributivo. Ovviamente, il lavoratore può rinunciare alle retribuzioni, ma non anche alle contribuzioni previdenziali, che rientrano nel novero dei diritti indisponibili (Cass. 8/6/01, n. 7800, pres. Lupi, est. Filadoro, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 1610)
  5. Non è affetto da nullità l'atto, stipulato dal lavoratore con la società datrice di lavoro nelle forme della conciliazione in sede sindacale (anche in assenza di una già prospettatasi vertenza tra le parti), con cui il medesimo, in relazione alla prevista e prossima cessione, da parte della società datrice di lavoro, della sua azienda ad un'altra (specificata) società, rinunci al diritto garantito dall'art.2112 c.c., di passare alle dipendenze dell'impresa cessionaria, dato che il diritto oggetto della rinuncia in questione deve ritenersi determinato ed attuale (nella specie la società datrice di lavoro era assoggettata a concordato preventivo, il lavoratore si trovava in cassa integrazione straordinaria, e la società interessata a rilevare l'azienda aveva posto la condizione del passaggio alle sue dipendenze di solo una parte dei dipendenti) ( Cass. 18/8/00, n. 10963, pres. De Musis, in Orient. giur. lav.2000, pag. 689)
  6. Non costituisce conciliazione in sede sindacale ex art. 2113, 4° comma c.c. - la quale in deroga a quanto previsto dai primi tre commi dello stesso articolo rende inoppugnabili rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge e/o di contratti collettivi - l'accordo raggiunto autonomamente tra la direzione aziendale e i rappresentanti di alcune sigle sindacali. Per contro, affinché si versi nell'ipotesi di conciliazione sindacale è necessario che il lavoratore sia attivamente assistito, nella conduzione delle trattative con la controparte, da un rappresentante sindacale di fiducia e che tale assistenza risulti comprovata dal verbale di conciliazione contestualmente sottoscritto sia dalle parti che dal rappresentante sindacale stesso (Cass. 11/12/99, n. 13910, pres. Trezza, in Riv. Giur. Lav. 2000, pag. 508, con nota di Leotta, Ruolo e funzioni dei rappresentanti sindacali in sede di conciliazione sindacale)





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Conciliazioni giudiziarie

  1. Posto che le conciliazioni giudiziali, pur essendo inoppugnabili ex art. 211 u.c. c.c., sono comunque suscettibili di formare oggetto delle ordinarie azioni di nullità o di annullamento, va dichiarata d'ufficio nulla ex artt. 1346 e 1421 c.c. la conciliazione giudiziale priva di sostanziale res litigiosa e di determinatezza dell'oggetto (nella fattispecie si trattava di conciliazione giudiziale a seguito di ricorso proposto dal datore di lavoro per l'accertamento della natura non subordinata del rapporto, senza che dagli atti o dal verbale di conciliazione risultasse l'esistenza d'una lite sul punto) (Pret. Napoli 24/1/97, est. Musella, in D&L 1997, n. Manna, La conciliazione giudiziale e il suo abuso)





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Conciliazioni alla Direzione Provinciale Lavoro

  1. Con riguardo alla speciale impugnativa della transazione tra datore di lavoro e lavoratore, prevista dall'art. 2113, terzo comma, c.c., l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro è in sé idoneo a sottrarre il lavoratore a quella condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, che rende sospette di prevaricazione da parte di quest'ultimo le transazioni e le rinunce intervenute nel corso del rapporto in ordine a diritti previsti da norme inderogabili, sia allorché detto organismo partecipi attivamente alla composizione delle contrastanti posizioni delle parti, sia quando in un proprio atto si limiti a riconoscere, in una transazione già delineata dagli interessati in trattative dirette, l'espressione di una volontà non coartata del lavoratore. Consegue che anche in tale ultimo caso la transazione si sottrae alla impugnativa suddetta. (Cass. 12/12/2002, n. 17785, Pres. Mileo, Rel. Putaturo Donati, in Lav. nella giur. 2003, 481)









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