ModificaNozione
Il legislatore consente che un lavoratore, dipendente da un
datore di lavoro detto somministratore, svolga la sua attività lavorativa per un altro soggetto (detto utilizzatore), sotto la direzione e vigilanza di quest'ultimo, solo a determinate condizioni.
In particolare, l'art. 20
D.Lgs. 276/2003 dispone che il contratto di somministrazione a
termine (l’unico tipo di somministrazione consentita, dopo che la l. 247 del 2007 ha abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato) può essere concluso solo per la realizzazione di certe attività specificamente indicate dalla norma o dai
contratti collettivi.
Ancora l'art. 20 indica le ipotesi in cui la
somministrazione è addirittura vietata.
L'art. 21
D.Lgs. 276/2003, invece, dispone che il citato contratto deve essere stipulato per iscritto, e indica gli elementi che devono essere presenti nel contratto.
Il rapporto di
lavoro somministrato, che si svolge al di fuori delle condizioni e delle forme sopra sinteticamente descritte, deve essere considerato illegittimo: si parla a questo proposito di
somministrazione irregolare.
L'art. 27
D.Lgs. 276/2003 prevede che in caso di somministrazione irregolare, ossia quando la somministrazione di lavoro avvenga in violazione dei citati artt. 20 e 21, il lavoratore possa rivolgersi al
Giudice del lavoro per ottenere la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, con effetto dall'inizio della somministrazione.