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Questa voce è stata curata da Andrea Bordone




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Scheda sintetica

Il tirocinio formativo o stage è uno strumento finalizzato a consentire ai giovani, nel corso degli studi, di conoscere il mondo del lavoro, acquisendo un’esperienza sul campo.

Introdotto in via definitiva dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, l’istituto è riservato ai giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico e presuppone l’esistenza di una convenzione tra un ente promotore e un soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato) che preveda un progetto formativo redatto dal datore di lavoro, con la garanzia della presenza di un tutore, in veste di responsabile didattico.

Per espressa previsione legislativa, tra tirocinante e soggetto ospitante non si instaura un rapporto di lavoro, sicché non sorge il diritto alla retribuzione (salva la facoltà di erogare semplici rimborsi spese, quali quelle di trasporto o simili). Peraltro, è previsto che il soggetto promotore assicuri il giovane contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile.

Allo scopo di evitare che sotto la falsa veste del tirocinio formativo i datori di lavoro si avvalgano di vere e proprie prestazioni di lavoro, sono previste le seguenti ulteriori garanzie:
Occorre infine precisare che il tirocinio va nettamente distinto da altre forme di rapporto, quali i contratti di apprendistato e di inserimento (e in passato di formazione e lavoro) che, per quanto caratterizzate dalla centralità dell’elemento formativo e di facilitazione dell’ingresso nel mondo del lavoro, mantengono pur sempre la natura di contratti di lavoro subordinato.











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Fonti normative










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A chi rivolgersi

Per controllare che il tirocinio si sia svolto nel rispetto della disciplina di legge in materia e per verificare se in concreto non si sia trattato di un ordinario rapporto di lavoro subordinato è consigliabile contattare:
  • Uffici vertenze delle organizzazioni sindacali
  • Studi legali di avvocati specializzati in diritto del lavoro











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Scheda di approfondimento

I soggetti ospitanti possono essere datori di lavoro sia pubblici che privati e la facoltà di ricorrere allo strumento del tirocinio formativo è disciplinata in rapporto con il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

Quanto ai soggetti promotori, la legge ne legittima solo un ristretto numero, individuandoli, in conformità con lo spirito della norma, in enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, quali agenzie per l’impiego e istituzioni scolastiche e formative.

L’art. 4, D.M. 142/98 (Regolamento attuativo dell’art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196) specifica il contenuto del progetto formativo e di orientamento, allegato alla convenzione stipulata tra l’ente promotore e il soggetto ospitante per ciascun tirocinio, prevedendo in particolare:
  • obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
  • nominativi del tutore (incaricato dal soggetto promotore) e del responsabile aziendale;
  • durata e settore aziendale di inserimento.

La durata è disciplinata nel dettaglio dall’art. 7 del medesimo decreto ministeriale che contempla periodi di 4, 6, 12 e 24 mesi, a seconda delle caratteristiche soggettive dei tirocinanti.

La differenziazione delle durate dipende sia dal livello di istruzione del tirocinante, che da sue particolari condizioni di disagio lavorativo o sociale (lavoratori inoccupati o disoccupati, persone svantaggiate e portatori di handicap). E’ importante precisare che si tratta di termini di durata massima, i quali non ammettono estensioni anche in caso di eventuali proroghe.

La legge precisa infine che le disposizioni in materia di tirocinio si applicano anche ai cittadini comunitari e, a condizione di reciprocità, extracomunitari.









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