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Andrea Bordone
ModificaScheda sintetica
Il tirocinio formativo o stage è uno strumento finalizzato a consentire ai giovani, nel corso degli studi, di conoscere il mondo del lavoro, acquisendo un’esperienza sul campo.
Introdotto in via definitiva dalla
Legge 24 giugno 1997, n. 196, l’istituto è riservato ai giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico e presuppone l’esistenza di una convenzione tra un ente promotore e un soggetto ospitante (
datore di lavoro pubblico o privato) che preveda un progetto formativo redatto dal datore di lavoro, con la garanzia della presenza di un tutore, in veste di responsabile didattico.
Per espressa previsione legislativa, tra tirocinante e soggetto ospitante non si instaura un
rapporto di lavoro, sicché non sorge il diritto alla
retribuzione (salva la facoltà di erogare semplici rimborsi spese, quali quelle di trasporto o simili).
Peraltro, è previsto che il soggetto promotore assicuri il giovane contro gli
infortuni sul lavoro presso l’
INAIL e per la responsabilità civile.
Allo scopo di evitare che sotto la falsa veste del tirocinio formativo i
datori di lavoro si avvalgano di vere e proprie prestazioni di lavoro, sono previste le seguenti ulteriori garanzie:
Occorre infine precisare che il tirocinio va nettamente distinto da altre forme di rapporto, quali i contratti di
apprendistato e di
inserimento (e in passato di formazione e lavoro) che, per quanto caratterizzate dalla centralità dell’elemento formativo e di facilitazione dell’ingresso nel mondo del lavoro, mantengono pur sempre la natura di contratti di
lavoro subordinato.
ModificaFonti normative
ModificaA chi rivolgersi
Per controllare che il tirocinio si sia svolto nel rispetto della disciplina di legge in materia e per verificare se in concreto non si sia trattato di un ordinario rapporto di
lavoro subordinato è consigliabile contattare:
- Uffici vertenze delle organizzazioni sindacali
- Studi legali di avvocati specializzati in diritto del lavoro
ModificaScheda di approfondimento
I soggetti ospitanti possono essere
datori di lavoro sia pubblici che privati e la facoltà di ricorrere allo strumento del tirocinio formativo è disciplinata in rapporto con il numero dei dipendenti a
tempo indeterminato.
Quanto ai soggetti promotori, la legge ne legittima solo un ristretto numero, individuandoli, in conformità con lo spirito della norma, in enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, quali agenzie per l’impiego e istituzioni scolastiche e formative.
L’art. 4,
D.M. 142/98 (Regolamento attuativo dell’art. 18,
Legge 24 giugno 1997, n. 196) specifica il contenuto del progetto formativo e di orientamento, allegato alla convenzione stipulata tra l’ente promotore e il soggetto ospitante per ciascun tirocinio, prevedendo in particolare:
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- nominativi del tutore (incaricato dal soggetto promotore) e del responsabile aziendale;
- durata e settore aziendale di inserimento.
La durata è disciplinata nel dettaglio dall’art. 7 del medesimo decreto ministeriale che contempla periodi di 4, 6, 12 e 24 mesi, a seconda delle caratteristiche soggettive dei tirocinanti.
La differenziazione delle durate dipende sia dal livello di istruzione del tirocinante, che da sue particolari condizioni di disagio lavorativo o sociale (lavoratori inoccupati o disoccupati, persone svantaggiate e portatori di handicap).
E’ importante precisare che si tratta di termini di durata massima, i quali non ammettono estensioni anche in caso di eventuali proroghe.
La legge precisa infine che le disposizioni in materia di tirocinio si applicano anche ai cittadini comunitari e, a condizione di reciprocità, extracomunitari.