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Francesca AjelloModificaScheda sintetica
Nell’ambito della
procedura concorsuale di
fallimento, intervengono due organi di natura giudiziale: essi hanno il compito, insieme al curatore e al comitato dei creditori, di amministrare il patrimonio fallimentare.
In particolare, ad essi è affidata la fondamentale funzione di assicurare che detto patrimonio sia correttamente amministrato e agiscono, pertanto, nell’interesse dei creditori nonché nell’interesse del fallito.
Più specificamente, gli organi giudiziali del fallimento sono:
- il Tribunale fallimentare
- il giudice delegato.
Entrambi svolgono le proprie attribuzioni mediante provvedimenti giurisdizionali che possono assumere sia natura contenziosa (in quanto aventi lo scopo di dirimere le controversie sorte fra due o più soggetti in posizione di terzietà ed imparzialità) sia natura amministrativa (in quanto aventi lo scopo di tutelare un interesse generale o l’interesse di un singolo soggetto).
La
Riforma del 2006 ha mutato la posizione degli organi giudiziali nell’ambito della procedura, poiché ha radicalmente innovato sia i compiti che i poteri ad essi spettanti.
Prima di tale intervento legislativo, infatti, l’amministrazione del patrimonio fallimentare spettava per legge al
curatore, il quale però agiva sotto la direzione del giudice delegato.
Quest’ultima figura, affiancata dal Tribunale fallimentare per quanto di sua competenza, rivestiva dunque un ruolo centrale ed interveniva direttamente anche nelle scelte di gestione economiche della procedura, laddove il
comitato dei creditori (organo rappresentativo della massa) invece aveva compiti del tutto marginali.
L’assetto delle prerogative ora delineato rimane fermo e deve applicarsi a tutti i fallimenti aperti prima del 16.07.2006, data in cui il
D.Lgs. 5/2006 è entrato in vigore.
A seguito di tale provvedimento legislativo, invece, i ruoli descritti sono stati rivisti.
Il legislatore, infatti, ha spostato taluni poteri e prerogative che appartenevano tipicamente agli organi giudiziali in favore del
comitato dei creditori (al quale sono stati affidati importanti compiti di autorizzazione) e del
curatore (che, ad oggi, gode di maggiore autonomia rispetto al passato nel compimento di alcune scelte specificamente previste).
Nonostante quanto appena specificato, gli organi giudiziali seguitano a rivestire una funzione fondamentale: essi rimangono in ogni caso in rapporto di sovraordinazione sia rispetto al curatore sia rispetto al comitato dei creditori, poiché sono chiamati a svolgere una costante funzione di vigilanza e controllo sull’operato di essi e si sostituiscono gli organi sottoordinati nel compimento degli atti di loro competenza, quando questi non possano operare o in caso di urgenza (ci si riferisce particolarmente al potere di sostituzione del giudice delegato al comitato dei creditori, quando esso sia inerte o non si sia costituito.
ModificaNormativa di riferimento
- Regio decreto 16.03.1942 n. 267 (cd. legge fallimentare), come riformata dal D.Lgs. 9.01.2006 n. 5 e successivamente modificata dal D.Lgs. 169/2007, in particolare articoli: 23, 24, 25, 26 l. f.
ModificaScheda di approfondimento
Gli organi giudiziali preposti alla procedura fallimentare sono due:
- Tribunale fallimentare
- giudice delegato.
Pur essendo investiti della comune funzione di garantire che il patrimonio sia correttamente amministrato, essi hanno tuttavia poteri e prerogative specifiche diverse.
È pertanto opportuna una trattazione separata.
ModificaTribunale fallimentare
Anche a seguito della citata
riforma alla legge fallimentare, il Tribunale rappresenta l’organo della
procedura concorsuale sovraordinato a tutti gli altri.
E infatti, ad esso, sono dedicati i primi due articoli del Capo II della stessa legge, ossia della parte dedicata espressamente alla disciplina degli organi preposti al fallimento.
In particolare, la formulazione dell’art. 23 intende attribuire al Tribunale tutti i poteri amministrativi necessari affinché le operazioni fallimentari si svolgono nel modo più corretto.
La norma stabilisce infatti che esso è “investito di tutta la procedura fallimentare”.
La formula utilizzata, secondo il prevalente orientamento, costituisce una norma programmatica e di chiusura del sistema concorsuale, il cui contenuto viene di volta in volta riempito dalle singole norme che, concretamente, stabiliscono i compiti specifici dell’organo.
In base alla norma citata, le principali funzioni del Tribunale fallimentare sono:
- nominare il giudice delegato ed il curatore;
- revocare o sostituire il giudice delegato e il curatore, qualora sussistano giustificati motivi;
- sentire, in ogni tempo e in camera di consiglio, il curatore, il comitato dei creditori o il fallito;
- decidere sui reclami presentati avverso i provvedimenti del giudice delegato (ossia dei gravami contemplati dall’art. 26 Legge fallimentare);
- decidere sulle controversie relative alla procedura che non sono di competenza del giudice delegato.
Dette controversie, a seguito della Riforma, sono assoggettate al rito che sarebbe ad esse normalmente applicabile ed il tribunale fallimentare- composto da tre giudici- pronuncia le decisioni mediante decreto, salvo diversa disposizione.
La competenza per tali liti si estende, secondo il disposto dell’art. 24 Legge fallimentare, a tutte le controversie che derivano dal fallimento.
La norma citata, infatti, introduce il principio della cd. vis attractiva concursus, in base al quale spetta al tribunale fallimentare la trattazione e la decisione di tutte le cause che abbiano ad oggetto pretese che trovano la propria origine nel fallimento.
In sostanza, al tribunale fallimentare spetta la decisione di tutte quelle controversie da cui derivi l’accertamento di un diritto patrimoniale che deve essere fatto valere sul patrimonio del fallito.
Ad esempio, nell’ambito delle cause di lavoro, l’organo del fallimento non potrà decidere della controversia qualora questa abbia ad oggetto esclusivamente la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegra poiché ne deriverebbe una sentenza di natura costitutiva che sarebbe estranea alle esigenze della parità di trattamento fra creditori (si veda, Cass. n. 405/2004).
ModificaGiudice delegato
La figura del giudice delegato è stata quella maggiormente toccata dalla Riforma, che ne ha ridotto l’area di intervento e dunque compiti e prerogative.
Il giudice delegato, come detto, è nominato dal tribunale fallimentare, di regola mediante la sentenza con la quale dichiara il fallimento.
Ad oggi, tale organo è chiamato a svolgere funzioni di vigilanza e di controllo sulla procedura: in altri termini, egli ha il compito di sorvegliare e garantire che la
procedura concorsuale si svolga sempre regolarmente.
I poteri e le competenze del giudice delegato sono elencati dall’art. 25 Legge fallimentare, il quale in particolare stabilisce che egli debba:
- riferire al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto il provvedimento del collegio;
- emettere o provocare i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;
- convocare curatore e comitato dei creditori nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge ed in tutti i casi in cui la loro convocazione risulti opportuna per il corretto svolgimento della procedura;
- liquidare i compensi delle persone la cui opera è stata richiesta dal curatore nell’interesse del fallimento ed eventualmente revocarne l’incarico (tale potere è attivato su proposta del curatore medesimo);
- provvedere sui reclami proposti contro gli atti di curatore e comitato dei creditori, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda;
- autorizzare il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto: l’autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto e deve riguardare atti determinati, nonché essere rinnovata per ogni grado in cui si svolge un giudizio. Il curatore, in tali casi, sta in giudizio attraverso l’assistenza di un difensore tecnico da lui stesso scelto: il giudice delegato, su proposta del medesimo curatore, liquida i compensi dovuti a detti difensori e ne dispone l’eventuale revoca;
- nomina gli arbitri, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di legge richiesti a tal fine e su proposta del curatore;
- accertare crediti e diritti reali e personali vantati da terzi, secondo le regole previste dagli artt. 92 e ss. della legge fallimentare (che disciplinano l’accertamento del passivo e le impugnazioni dei crediti ammessi o esclusi dallo stato passivo).
Anche i provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati tramite decreto.
La Riforma ha inoltre introdotto una causa di incompatibilità, stabilendo che il giudice delegato non possa partecipare al collegio, quando questo tratti dei giudizi di cui ha autorizzato la trattazione e dei reclami proposti contro i suoi atti.
Nei fallimenti dichiarati prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs 5/2006, il giudice delegato continua invece a svolgere le funzioni precedentemente affidategli, ora degiurisdizionalizzate e spostate a favore degli organi non giudiziali.
In breve, il Giudice delegato autorizzava le transazioni, le riduzioni dei crediti, i compromessi, le rinunce alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni e altri atti che ora sono invece sottoposti all’autorizzazione del comitato dei creditori (l’assemblea rappresentativa delle ragioni dei creditori e composti da tre o cinque membri, scelti fra quelli di loro che hanno dato disponibilità all’incarico).
Il Giudice delegato nominava altresì i difensori, i periti, sceglieva la banca presso cui aprire il conto della procedura, autorizzava in esclusiva l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita.
Era in sintesi chiamato a svolgere funzione di direzione della
procedura fallimentare che oggi è invece stata maggiormente “privatizzata” dal legislatore, con lo scopo di tentare di rendere più agevole la soluzione della crisi d’impresa.