ModificaScheda sintetica
La legge stabilisce che l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali debba avvenire, in conformità con lo schema operativo delineato dalla giurisprudenza costituzionale, individuando un elenco tassativo di diritti della persona, in ordine ai quali la legge è diretta ad assicurare il contemperamento con l’esercizio del diritto di sciopero, attraverso la disciplina di quest’ultimo nei servizi pubblici deputati ad assicurare il godimento di quei diritti.
La legge, per maggiore chiarezza, contiene anche un elenco, peraltro meramente esemplificativo, dei servizi ritenuti essenziali, raggruppati secondo il diritto della persona al cui soddisfacimento sono preordinati.
La disciplina legale in tali settori riguarda essenzialmente la necessaria predisposizione da parte dei contratti collettivi - e comunque il necessario esperimento - di procedure di raffreddamento del conflitto, l’obbligo del preavviso della manifestazione di sciopero nonché il necessario rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione, durante lo
sciopero, delle prestazioni ritenute indispensabili.
L’osservanza di queste regole è assicurata dagli interventi, anche in funzione sostitutiva in caso di inerzia o di inidoneità della disciplina contrattuale in materia, di un organo autonomo, denominato
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge ed eventualmente dall’autorità amministrativa attraverso lo strumento della precettazione, all’uopo disciplinato ex novo, nonché dalla previsione di sanzioni, a carico dei sindacati, dei singoli partecipanti allo sciopero e dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese ed enti che erogano il servizio.