Agenzia di intermediazione

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Questa voce è stata curata da Simone Varva

 

Definizione

Per intermediazione il decreto 276/2003 intende:

“l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro:

  • della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;
  • della preselezione e costituzione di relativa banca dati;
  • della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione;
  • dell’orientamento professionale;
  • della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo” (art. 2 c. 1 lettera b).


L’attività di (inter)mediazione consiste dunque, in primo luogo, nel favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e, in secondo luogo, nel fornire una serie di servizi connessi o accessori di cui la legge fa un elenco esemplificativo.

L’iscrizione alla sezione delle agenzie di intermediazione impone requisiti economici ridotti rispetto alle agenzie di somministrazione ma più significativi di quelli delle agenzie di mera consulenza.
L’attività di intermediazione deve essere distribuita su almeno quattro regioni e deve essere l’oggetto sociale prevalente: pur nel rispetto del vincolo di “prevalenza”, l’autorizzazione concede automaticamente la possibilità di esercitare le attività di ricerca-selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

Per approfondimenti si veda la voce Mercato del lavoro