Concorso pubblico

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Questa voce è stata curata da Giorgio Albani

 

Scheda sintetica

L’accesso al pubblico impiego, ancorché privatizzato, avviene, salvo limitate eccezioni, per pubblico concorso, secondo quanto prescritto dall’art. 97, 3° comma della Costituzione, il quale dispone che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.
La selezione pubblica ha natura procedimentale ed è regolata oltre che dalla legge, da atti e provvedimenti amministrativi.

 

Fonti normative

  • Legge 24 dicembre 1994, n. 537
  • DPR 9 maggio 1994, n. 487
  • DPR 30 ottobre 1996, n. 693
  • DPR 18 giugno 1997, n. 246
  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 35 e 70)

 

 

Cosa fare – Tempi

Poiché la giurisdizione in merito all’impugnazione del bando o della graduatoria spetta alla giustizia amministrativa (per la quale valgono termini assai brevi – 60 giorni) è opportuno rivolgersi al sindacato o ad un avvocato giuslavorista nel più breve tempo possibile con tutta la documentazione relativa (bando, domanda di partecipazione, graduatoria ecc.) anche al fine di poter predisporre l’istanza di accesso agli atti (che però non interrompe i termini per l’impugnazione).

 

Scheda di approfondimento

Secondo l’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti principi:

  • adeguata pubblicità della selezione;
  • modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
  • adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  • rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
  • composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Il procedimento si avvia con il bando di concorso, ossia la comunicazione scritta attraverso la quale la pubblica amministrazione rende pubblica la volontà di indire un concorso per l’assegnazione di un posto di lavoro.
Nel bando vengono indicate, in modo specifico, le modalità in base alle quali il concorso viene condotto, e quindi, sia i requisiti di partecipazione ed i termini entro i quali deve essere inoltrata la domanda, sia le altre disposizioni vincolanti, per i partecipanti al concorso e per la pubblica amministrazione, che regolano la selezione (si segnala a questo proposito la sentenza Cass. 19 giugno 2009 n. 14478, secondo la quale il bando di concorso ove contenga tutti gli elementi essenziali ha il valore di un’offerta al pubblico che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede, sicché il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale non disconoscibile né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale in virtù del disposto dell’art. 2077 c.c.).
Scaduti i termini, l’amministrazione procede, attraverso la commissione giudicatrice, all’esame delle domande dei candidati ed alle prove concorsuali.
Le prove possono essere di diverso tipo:

  • per esami (scritti e/o orali);
  • per titoli: nel bando vengono indicati i titoli di accesso e quelli che danno un punteggio e le graduatorie vengono effettuate tenendo conto dei titoli di studio posseduti, attestati, pregresse anzianità lavorative, corsi frequentati ecc.
  • per titoli ed esami;
  • per corsi – concorsi: l’amministrazione incarica un soggetto di preparare un corso per la formazione di una graduatoria da cui potere attingere in caso di bisogno;
  • prove pratiche per l’accertamento della professionalità richiesta dal profilo o dalla categoria.

 

 

La giurisdizione

La natura pubblicistica giustifica l’attribuzione dei concorsi pubblici alla giurisdizione di legittimità della magistratura amministrativa.
L’art. 63 D.Lgs. 165/2001 riserva infatti ad essa (TAR e Consiglio di Stato), in via esclusiva, la giurisdizione sulle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, trattandosi di atti che conservano natura pubblicistica in quanto antecedenti alla costituzione del rapporto e, quindi, non influenzati dalla sua privatizzazione.
Il riparto di giurisdizione ha dato luogo a pronunce contrastanti con interventi sia della Corte Costituzionale (sent. n. 2 del 2001) sia della Corte di Cassazione.
Allo stato è prevalso il principio secondo il quale in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, per procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione (ex art. 63, 4° comma D.Lgs. 165 del 2001) si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali tutte le procedure aperte a candidati esterni ancorché vi possano partecipare soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni destinati cioè, a consentire l’inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.
Le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizioni di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori ai sensi dell’art. 52, 1° comma del D.Lgs. 165/2001, sono affidate, invece, a procedure poste in essere dall’amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.
Nel senso sopra esposto tra le tante cfr. Cass. Sez. Un., ord. n. 9168 del 20.4.2006; Cass. Sez. Un., ord. n. 10419 dell’8.5.2006; Cass. Sez. Un. n. 13051 del 4.6.2007; Cass. Sez. Un. n. 11559 del 18.5.2007; cfr., per la giurisprudenza di merito, Corte d’Appello di Milano, sent. n. 140 del 12/2/2007, est. De Angelis.
Componendo il dibattito insorto anche con alcune sezioni del Consiglio di Stato la Suprema Corte ha pertanto fornito un vero e proprio decalogo sulle questioni di riparto di giurisdizione nella controversa materia dei concorsi per l’assunzione nei ranghi della P.A. stabilendo, in linea generale, che sussiste:

  1. giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie in materia di concorsi per soli candidati esterni;
  2. giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi misti (candidati interni ed esterni), restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni;
  3. giurisdizione amministrativa nelle controversie relative a concorsi per soli candidati interni che comportino passaggio da un’area funzionale ad un’altra, spettando poi al giudice ordinario la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura del concorso all’esterno;
  4. residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli candidati interni che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra nell’ambito della medesima area funzionale.

 

 

Concorso interno

Questa forma di selezione, per la quale valgono le regole processuali ora menzionate, è largamente utilizzata per consentire la progressione di carriera del personale già dipendente della pubblica amministrazione.
All’interno di questa categoria si individuano due specie di concorso:

  • progressioni orizzontali
  • progressioni verticali

Con la prima è consentito il passaggio all’interno della stessa area. Con la seconda si consente, invece, il passaggio tra aree diverse.
In tema di concorso interno, a parte il riparto di giurisdizione di cui si è detto, il profilo oggetto di maggiore interesse da parte della giurisprudenza anche costituzionale è stato quello relativo alla legittimità di tale procedura.
La Corte Costituzionale ha stabilito che la deroga di cui al 3° comma dell’art. 97 della Costituzione (“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”) vada interpretato in maniera restrittiva attraverso un rigido controllo di ragionevolezza e non arbitrarietà e ciò ha comportato la dichiarazioni di incostituzionalità di leggi nazionali e regionali che contemplavano forme di accesso e progressione nella Pubblica Amministrazione direttamente o indirettamente svincolate dal pubblico concorso (ad esempio Corte Cost. 21 aprile 2005 n. 159; Corte Cost. 6 luglio 2004 n. 205; Corte Cost. 24 luglio 2003 n. 274).

 

Deroghe alla regola dell’accesso per concorso

Si è già avuto modo di dire che le eccezioni alla regola sull’accesso nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso devono essere stabilite per legge.
In particolare vanno segnalate:

  • l’art. 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 che consente l’assunzione di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che abbiano i requisiti richiesti;
  • la legge 12 marzo 1999 n. 68 che consente l’assunzione obbligatoria dei disabili o vittime del terrorismo;
  • l’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, norma peraltro riformulata dalla legge finanziaria per il 2008 e dal D.L. 112/2008 in tema di forme flessibili di assunzione: contratti a tempo determinato, contratti a contenuto formativo e tirocinio, contratto di somministrazione di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative.