Consigliere di parità

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Questa voce è stata curata da Angela Cavallo

 

Scheda sintetica

La figura della Consigliera di parità era stata introdotta con l’art. 8 Legge n. 125 del 1991, il quale ha stabilito che tale soggetto, presente a livello nazionale, regionale e provinciale, è chiamato a presidiare la condizione della donna nel mercato del lavoro.
Il D.Lgs. n. 196/2000 (e ora il Capo Quarto del Decreto Legislativo n. 198 del 2006) ha introdotto una nuova disciplina strutturalmente unitaria delle consigliere e dei consiglieri di parità.

Il ruolo delle consigliere, alle quali è riconosciuta una sorta di priorità nella designazione e nella nomina – a parità di requisiti professionali – appare centrale oggi nella strategia di intervento per sanzionare le discriminazioni e per incentivare le azioni positive.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 196/2000 prevede che le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, a livello nazionale, regionale e provinciale, svolgono funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.
Nell’esercizio di tali funzioni, le consigliere e i consiglieri sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.

La nomina delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali avviene con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province.
Tali Consigliere/i devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, con riferimento alle normative sulla parità e pari opportunità e sul mercato del lavoro.
Il loro mandato ha durata di 4 anni ed è rinnovabile una sola volta.
Le funzioni delle consigliere di parità consistono nell’intraprendere ogni iniziativa utile ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratrici e lavoratori.

In particolare svolgono tali funzioni mediante:

  1. rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere e di violazioni della normativa in materia di parità;
  2. promozione di progetti di azioni positive e verifica di tali progetti;
    diffusione della conoscenza e scambio di buone prassi;
  3. verifica della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi istituzionali in tema di pari opportunità;
  4. sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;
  5. promozione di politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro;
  6. partecipazione all’attività della Rete Nazionale delle consigliere;
  7. richiesta alle direzioni provinciali del lavoro di informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro.

Gli Uffici delle Consigliere regionali e provinciali, ubicati rispettivamente presso le regioni e le province, sono inoltre stati dotati di opportune strutture regionali di assistenza tecnica e monitoraggio che forniscono alle stesse il supporto tecnico necessario a rilevare le situazioni di squilibrio di genere, ad elaborare i dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale, a promuovere e realizzare piani di formazione e riqualificazione professionale, a promuovere progetti di azioni positive (art. 3 D.Lgs. n. 196/2000).

Per ulteriori informazioni si veda anche la scheda Discriminazioni di genere