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Igor GiussaniModificaScheda sintetica
I contratti di solidarietà (CdS) sono contratti la cui finalità è quella di contrastare la riduzione dei livelli occupazionali e contenere il fenomeno della disoccupazione.
Questi contratti vengono definiti CdS difensivi.
Si tratta, nella pratica, di contratti derivanti da accordi siglati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in cui viene stabilito un
orario ridotto (in via temporanea) per i lavoratori al fine di evitare che l’azienda dichiari (e metta in atto) un esubero di personale.
In linea teorica possono essere stipulati anche contratti di solidarietà c.d. espansivi, finalizzati cioè ad incrementare gli organici (e non a contenere gli esuberi), ma tale fattispecie non ha avuto una reale diffusione pratica.
Il nostro ordinamento prevede 2 tipi di contratto di solidarietà:
- Tipo 1 o TIPO A - Contratti di solidarietà per le imprese in regime di CIGS ex art. 1 DL 726/84 convertito in Legge 863/84
- Tipo 2 o TIPO B - Contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel regime di CIGS ex Legge 236/93 (detti anche contratti di solidarietà per le imprese minori)
ModificaNormativa di riferimento
- Decreto legge 726/84 convertito in Legge 863/84 (contratti di TIPO I o TIPO A)
- Legge 236/93, art. 5 recentemente modificato dall’art. 7 –ter, comma 9, lettera d) della Legge n. 33/2009, art. 1 c. (norma sperimentale per gli anni 2009 e 2010)
I criteri ai quali azienda e sindacato devono attenersi per la stipula dei CdS sono contenuti nel D.M. 31445 del 20 agosto 2002 e nella Circolare Min. Lav. N. 8, 28 marzo 2003
ModificaArea di applicazione
ModificaContratti di TIPO I o TIPO A
Come detto una prima fattispecie è prevista dal D.L. 726/84 convertito in
Legge 863/84.
Essa riguarda:
- imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS
- imprese appaltatrici di servizi di mense aziendali (quando la committente fruisce di CIGO o CIGS)
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia presso imprese industriali (solo quando l’azienda fruisce di CIGS)
- imprese editrici di giornali e quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici o stampatrici di pubblicazioni periodiche. Per tutte queste imprese non è richiesto il requisito minimo occupazionale di 15 unità.
Questi contratti non possono essere utilizzati:
- nelle imprese sottoposte a una procedura concorsuale
- in caso di fine lavoro e cantiere nelle aziende edili
- per lavori a tempo determinato nelle attività stagionali.
I soggetti destinatari di questa tipologia di contratti sono:
ModificaContratti di TIPO II o TIPO B
Un’altra fattispecie è quella del “Contratto di Solidarietà per le imprese minori”.
L’art. 5, c. 5, della
Legge 236/93 ha previsto una seconda forma di contratto di solidarietà che può essere utilizzata nelle seguenti imprese:
- aziende in cui non trova applicazione la CIGS ma che hanno aperto la procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 24 L. 233/91 (imprese che hanno comunque più di 15 dipendenti)
- in tutte le imprese alberghiere operanti nelle località termali che presentano grave crisi occupazionale (elenco delle località termali nel DM 1° Ottobre 1993 e DPCM 27 settembre 1995)
- nelle aziende artigiane (che non hanno diritto alla CIGS) anche ove occupino meno di 16 dipendenti a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico di fondi bilaterali, una prestazione non inferiore alla metà del contributo pubblico a carico dei lavoratori.
In seguito al recente intervento del legislatore (art. 7 – ter, comma 9, lettera d) della
Legge n. 33/2009) con cui si è integrato il dettato originale dell’art. 5, c. 5,
Legge 236/93, anche le imprese con meno di 15 dipendenti potranno ricorrere ai contratti di solidarietà “al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo” (come chiarito dal Ministero del Lavoro con una nota del 3/11/2009).
I soggetti destinatari sono:
- tutti i dipendenti ad esclusione dei dirigenti
- i lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di apprendistato e di inserimento possono beneficiare del contratto di solidarietà e del relativo contributo fino alla scadenza del contratto purché la riduzione di orario non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi.
ModificaMisura e durata del trattamento di integrazione salariale
ModificaContratti di TIPO I o TIPO A
Per questa tipologia di Cds, l’ammontare del
trattamento di integrazione salariale è attualmente determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario (l'art. 6, comma 3, della legge 608/96 ha portato dal 50% al 60% la misura del trattamento).
L’integrazione salariale (che grava sulla contabilità separata dei trattamenti
CIGS) viene corrisposta per un periodo non superiore a 24 mesi.
Tale trattamento deve essere determinato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai
CIA (Contratto Integrativo Aziendale nei sei mesi antecedenti alla stipulazione dei CdS e il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti intervenuti sempre in sede di
contrattazione aziendale.
Inoltre (fino al periodo massimo di 24 mesi) ai datori di lavoro spetta una riduzione della
contribuzione assistenziale e previdenziale in misura variabile a seconda della collocazione geografica dell’impresa e della consistenza della riduzione di orario.
L’ammissione dei lavoratori al
trattamento di integrazione salariale è subordinato al conseguimento di una
anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta.
ModificaContratti di TIPO II o TIPO B
Per quanto riguarda la fattispecie dei contratti di solidarietà di tipo B (o II) prevista dall’art. 5, c. 5, della
Legge 236/93, alle imprese non rientranti nell’ambito della CIGS viene corrisposto un contributo, per un periodo massimo di due anni, pari alla metà della parte di
retribuzione da esse non dovuta in conseguenza della riduzione di orario.
Tale contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra azienda e lavoratori interessati (25% a testa) e posto a carico del Fondo per l’Occupazione.
ModificaProcedure (cenni) e altre informazioni
ModificaContratti di TIPO I o TIPO A
L’impresa che abbia stipulato un
contratto collettivo aziendale con i
sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per la riduzione d’orario al fine di evitare gli esuberi, presenta domanda di concessione del
trattamento di integrazione salariale alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro che decide sulla concessione del trattamento.
L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.
Le cause del manifestarsi dell'eccedenza sono individuate anche tenuto conto degli indicatori economico finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo.
La riduzione dell'
orario di lavoro è stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile
Nel contratto di solidarietà non può essere prevista, in via generale, una durata inferiore a dodici mesi e, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della
Legge n. 863 del 1984, una durata superiore a ventiquattro mesi (DM. 31445/2002).
In via generale, il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti è tale che il totale del numero delle ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al contratto stesso risulti superiore nella misura del 30%, ovvero inferiore nella stessa misura percentuale, al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero.
In altre parole la riduzione dell’orario complessivo derivante dai CdS deve stare in un range tra -30% e +30% delle ore effettuate dalle persone potenzialmente in esubero (DM. 31445/2002)
Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, così come già determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso.
L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi in cui la deroga sia nel senso di una maggiore riduzione di orario, già ridotto in virtù del contratto di solidarietà, è obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo contratto di solidarietà e la conseguente presentazione di nuova domanda (DM. 31445/2002).
In via generale, non sono ammesse prestazioni di
lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, oltre l'orario full time previsto dal
contratto collettivo nazionale di categoria (DM. 31445/2002).
ModificaContratti di TIPO II o TIPO B
L’impresa presenta istanza, corredata dall’accordo sindacale (vedi sopra), alla DPL o alla DRL oppure al Ministero del Lavoro, rispettivamente nei casi in cui l’eccedenza di personale riguardi
unità produttive ubicate nella provincia, in più province, nell’ambito di una stessa regione o in più regioni.
L’ammissione al beneficio è disposta con Decreto del Ministero del Lavoro entro 45 giorni dalla data di presentazione dell’istanza (DL 148/93 convertito in
Legge 236/93 art. 5 commi 10 e 11).
ModificaNorma transitorie per gli anni 2009 e 2010
La
Legge 102/2009, che ha convertito in legge il DL 78/2009) all'art. 1 c. ha introdotto una norma transitoria che integra il trattamento economico dei contratti di solidarietà.
Pertanto,
in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di TIPO I o TIPO A è aumentato nella misura:
- del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario
- nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009
- nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2010
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in tema di contratti di solidarietà
- Benché la normativa che disciplina il contratto di solidarietà - art. 1 L. 19/12/84 n. 863 - nulla preveda al riguardo, la scelta dei lavoratori sui quali lo stesso debba ricadere deve ispirarsi ai principi di buona fede e correttezza sottesi al rapporto di lavoro subordinato e alla ratio stessa dell'Istituto in esame che richiede un sacrificio economico dei lavoratori finalizzato alla salvaguardia dei posti di lavoro, con la conseguenza che tale pregiudizio deve essere il più possibile distribuito tra tutti i lavoratori o, comunque, giustificato alla luce di effettive esigenze tecnico-organizzative (Trib. Busto Arsizio 6 novembre 1999, est. Perfetti, in D&L 2000, 403)