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Questa voce è stata curata da Francesca Ajello






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Scheda sintetica

L’espressione erga omnes, proveniente dal latino ma acquisita dal linguaggio giuridico italiano, significa letteralmente “nei confronti di tutti”, “contro tutti”.

Nell’ordinamento giuridico italiano generale, la locuzione viene utilizzata per indicare che un atto o un fatto giuridico possono essere fatti valere nei confronti di tutti: il titolare di un diritto avente efficacia erga omnes, in altri termini, può pretendere che il potere derivante da quel diritto provochi effetti nei confronti di tutti gli altri consociati, che, per contro, non possono interferire nel suo godimento.

Nel campo del diritto del lavoro, l’espressione erga omnes acquisisce, invece, una valenza speciale, stante la rilevanza che essa riveste in riferimento alla contrattazione collettiva e all’efficacia che questa spiega nei confronti di lavoratori e datori di lavoro.









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Scheda di approfondimento: l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi

Come noto, i contratti collettivi sono gli accordi stipulati fra un gruppo di lavoratori e un datore di lavoro o un gruppo di datori di lavoro e diretti ad individuare la disciplina applicabile ai rapporti individuali, in modo che questi vengano regolati in modo omogeneo e siano sempre permeati da un alveo di garanzie minime.

I soggetti coinvolti nella contrattazione collettiva devono essere quindi individuati in gruppi di lavoratori (che generalmente, ma non necessariamente, operano nella forma delle associazioni sindacali) e in gruppi di datori di lavoro (o, per il lato datoriale, anche nel singolo datore di lavoro): entrambe le parti operano in un regime di autonomia che ha natura privatistica, la quale esclude pertanto che il contratto collettivo possa costituire una fonte di diritto in senso oggettivo, dunque generale ed astratto (come invece avviene, ad esempio, per le leggi o gli atti aventi forza di legge).

Di conseguenza, un accordo di questa specie può dirsi vincolante quando le parti abbiano espresso il proprio consenso al fatto che esso dispieghi effetti nei propri confronti.

Detto consenso si ritiene perfezionato dal singolo soggetto in due modi:
  1. mediante l’iscrizione all’associazione che stipula in contratto collettivo, poiché il singolo, associandosi, si obbliga volontariamente al rispetto della disciplina pattuita dall’associazione cui ha deciso di appartenere;
  2. mediante l’esternazione della volontà di rinvio nell’ambito del rapporto individuale di lavoro, quando una o entrambe le parti non siano iscritte ad alcun gruppo: ciò può accadere sia in modo espresso che per fatti concludenti, indicativi della volontà di sottoporsi ad uno o ad un insieme di contratti collettivi.

Da quanto appena detto si evince che gli accordi stipulati dalle associazioni sindacali o datoriali non producono effetti nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria per la quale l’accordo è stipulato (dunque, non erga omnes), ma solo di coloro che abbiano a ciò dato il consenso. Il problema è rilevante per entrambe le parti, seppur in circostanze differenti.

Quando il contratto collettivo in questione è acquisitivo (quando cioè comporta il miglioramento dei diritti dei lavoratori) o pone una tutela minima per i prestatori appartenenti ad una categoria, il consenso di questi ultimi è scontato e dunque presunto, mentre non è detto che il datore di lavoro presti il proprio consenso (con l’iscrizione all’associazione o con l’espressione della propria volontà) alla sua applicazione.

Per contro, quando il contratto collettivo è ablativo (ossia riduce il trattamento elargito in precedenza, come accade talvolta nel caso della contrattazione a livello aziendale), si verificherà la situazione contraria: i lavoratori saranno maggiormente indotti a manifestare il proprio dissenso.

In entrambi i casi, l’efficacia soggettiva limitata provoca problemi sia in punto di omogeneità e certezza del trattamento, sia in punto di garanzia di trattamenti minimi sia, ancora, in punto di organizzazione del lavoro.

La Costituzione aveva suggerito un modo per superare il problema mediante la disposizione prevista dall’art. 39 ultimo comma, il quale statuisce che i sindacati registrati (e quindi dotati di personalità giuridica) possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Tale disposizione non ha tuttavia mai ricevuto attuazione: non è mai stata cioè emanata una legge ordinaria che specificasse le modalità di costituzione di rappresentanze unitarie, poiché si temeva che la registrazione, necessaria all’acquisizione della personalità giuridica, avrebbe potuto comportare il rischio di una compressione della libertà sindacale a causa dell’ingerenza esterna determinata dai controlli sull’ordinamento interno di ciascun sindacato.

In attesa dell’attuazione del dettato costituzionale, nel 1959, è stata emanata la Legge n. 751/59, nota come legge Vigorelli: essa delegava il governo ad emanare decreti legislativi aventi lo scopo di individuare i minimi inderogabili di trattamento economico e normativo validi per tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, uniformandosi a quanto già statuito dagli accordi collettivi. Il rimedio, considerato valido inizialmente in quanto eccezionale, è stato poi arrestato dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la sistematizzazione di questo espediente.

Di conseguenza, ad oggi, permane il problema legato all’applicabilità erga omnes degli accordi collettivi. Peraltro, la dottrina, la giurisprudenza ed il legislatore hanno cercato modalità alternative per ovviare alle difficoltà create da tale situazione.

Ciò avviene per lo più attraverso:
  • l’emanazione di leggi specifiche, il cui contenuto riprenda il contenuto della contrattazione collettiva precedente;
  • la predisposizione di incentivi alla prestazione del consenso, attraverso la promessa di benefici in cambio della sottoposizione al contratto collettivo;
  • la predisposizione (quanto ai contratti aziendali) di atti unilaterali del datore di lavoro, emanato in conformità di un precedente accordo collettivo, ma libero da vincoli.

Sono invece state considerate incompatibili con la Costituzione altri metodi tendenti ad aggirare il problema, come per esempio: il rinvio in bianco alla contrattazione collettiva mediante il quale una legge, rinviando genericamente a quanto statuito nel contratto collettivo, si riempie di contenuto attraverso le disposizioni dell’accordo stesso o mediante l’emanazione di leggi che recepiscano completamente i contratti collettivi. Entrambi gli strumenti infatti comporterebbe l’effetto di redere vincolanti nei confronti di tutti (erga omnes) accordi stipulati dalle associazioni di soggetti nell’ambito della loro autonomia privata.









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